Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
ORDINANZA C 9J-1-) 2 G-4A-0
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 4 marzo 20025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche applicate in regime di prevalenza con le aggravanti contestate, applicava a COGNOME NOME la pena concordata – in relazione a plurimi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, dissipativa e per operazioni dolose, e in dettagl descritti ai capi A.1), A.2), B.1) e B.2) della rubrica – di anni quattro e mesi reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione al punto B) del capo A.1), per erronea qualificazione giuridica del fatto.
Argomenta che il Giudice di merito era incorso nell’errata qualificazione giuridica del fatto e che emergeva dalle modalità del fat descritte nel capo di imputazione, giacché l’incameramento da parte della società fallita del finanziamento ha determinato un accrescimento del patrimonio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto si tratta materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce err diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., (Sez. U, del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825).
Invero, l’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della “qualificazione giuridica del fat evidentemente al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un impropria negoziazione dell’accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 112 Cost.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la possibilità di ricorrere cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e che la verifica
sul punto deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, COGNOME, Rv. 246394), principi, questi, ribaditi anche a seguito dell’inserimento dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera della I. 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg in proc. Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, NOME, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 272619).
In particolare, “l’erronea qualificazione del fatto” può essere utilmente dedotta con il ricorso per cassazione purché, “a fronte della verifica che il Giudice è chiamat a compiere” sulla richiesta delle parti, l’impugnazione non “contrappo(nga) diverse letture della vicenda ma (…) prospett(i) l’eccentricità della qualificazione emerge già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta” (Sez. 6, n. 44393 de 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277214).
Invero, il depauperamento del patrimonio di una società non consegue soltanto ad un effettivo esborso di somme di denaro ma anche all’assunzione di un obbligo contrattuale al quale tale esborso debba conseguire posto che il debito che ne deriva, se certo, liquido ed esigibile, dovrà essere riportato in bilancio fra l acquisite passività patrimoniali, sempre che lo stesso – come per le somme effettivamente distratte – sia privo di attinenza con l’attività economica della soci fallita.
Si è così affermato, infatti, che è configurabile il delitto di bancarotta fraudole per distrazione nella condotta di assunzione, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, di ulteriori obbligazioni prive di apprezzab collegamento con l’attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 141 del 03/11/2020, dep. 2021, Cantini, Rv. 280142).
Pertanto, la contestazione in fatto contenuta nel capo d’imputazione e, in particolare, la condotta consistita nella sottoscrizione di un prestito infrutti destinato a coprire l’acquisizione di altra società, acquisizione mai avvenuta generando il relativo indebitamento, rende evidente come, nel caso di specie, si sia in presenza di una bancarotta fraudolenta distrattiva.
Ritenuto che la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica e che la
censura è del tutto generica, non specificando il ricorrente neppure perché e in quale modo il Tribunale avrebbe omesso di verificare la congruità dei fatti delittuosi elenca nei capi d’imputazione con la qualificazione giuridica presente in sentenza.
Pertanto, il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali dovess ritenersi corretta una diversa qualificazione giuridica.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall medesima legge 23 giugno 2017, n. 103, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarat senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.
Come ribadito, da ultimo, da Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01, si tratta di una disciplina che persegue finalità deflattiv garantite da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, in considerazione delle sue peculiarità, perché il consenso dell’imputato all’applicazione della pena rende superfluo lo svolgimento di un giudizio a cognizione piena e legittima la limitazione dei casi di impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2025 Il Cons COGNOME e estensore COGNOME
Il Presidente