Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7933  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
dato av>do alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunal di bari applicava a NOME COGNOME, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni 3 di reclusione e 1.800 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo 1); 23 legge 110 del 1975 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3); 648 bis cod. pen. (capo 4).
 Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 648 bis cod pen, anziché in quello meno grave cui agli artt. 56, 648 bis cod. pen.
L’impugnazione proposta è inammissibile. Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 ed applicabile ratione temporis al caso in esame, la censura afferente all’erronea qualificazione giuridica del fatto in astratto ammissibile, tuttavia si rileva che nella specie il Giudice ha dato atto d corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato, mentre il ricorso sul punto r assolutamente GLYPH generico GLYPH e GLYPH la GLYPH sentenza GLYPH richiamata GLYPH in GLYPH ricorso (Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, NOME, Rv. 247220 – 01) riguarda ipotesi affatto diversa da quella in esame (riciclaggio di denaro). Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un error manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
 Ne consegue l’inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023