Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Bologna, con sentenza in data 31 maggio 2024, applicava nei confronti di COGNOME NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata;
rilevato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi ìnammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.;
rilevato, infatti, che il ricorso censura l’errata qualificazione giuridica del fat a fronte della differente valutazione espressa da altro giudice sulla richiesta di
applicazione di misure cautelari per il medesimo fatto, in cui è stata esclusa la correlazione tra la sottrazione e la violenza esercitata;
che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previs dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell’operata qualificazione giuridica nell’ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, NOME, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573 – 01);
la lettura del capo d’imputazione attesta la diretta relazione causale tra le condotte violente ripetute dall’imputato verso i sorveglianti presenti nell’esercizio commerciale e l’avvenuto rinvenimento della merce sottratta dall’imputato all’interno del supermercato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 luglio 2024
Il Consig . e Estensore f
La Presidente