Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4653 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 31/07/1998
avverso la sentenza del 10/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MACERATA
t dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con sentenza del 10 luglio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di tre anni e otto mesi di reclusione in relazione ai reati di c agli artt. 81, comma secondo, 612, comma secondo, 56 e 575 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975;
che l’imputato ha proposto, tramite il difensore avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione in ordine all’erronea qualificazione giuridica del fatto;
che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e dell misura di sicurezza»;
che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279573; Sez. 5 – , n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619; Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252);
nel caso di specie, non emerge, né è adeguatamente illustrata, alcuna palese eccentricità della qualificazione giuridica tenuto conto della contestazione di cui al capo di imputazione;
ritenuto che, ai sensi dell’ad 610, comma 5bis, cod. proc. pen., pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024