Qualificazione Giuridica del Fatto: i Limiti al Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
L’ordinanza n. 18746/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento, in particolare quando l’oggetto della doglianza è l’errata qualificazione giuridica del fatto. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non può trasformarsi in un’occasione per rivalutare il merito della vicenda processuale.
I Fatti di Causa: Detenzione di Stupefacenti e Patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale di Novara. L’imputato era stato condannato per la detenzione di una quantità significativa di sostanza stupefacente, nello specifico 1.020 grammi di cocaina. A seguito dell’accordo tra accusa e difesa, il giudice aveva ratificato la pena concordata.
Impugnazione e la contestata qualificazione giuridica del fatto
Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). Tale qualificazione avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio notevolmente più mite. Il ricorso, tuttavia, si limitava a prospettare tale diversa qualificazione in modo generico, senza un’analisi specifica della condotta e richiedendo, implicitamente, una nuova valutazione degli elementi fattuali.
La Decisione della Cassazione e i Limiti dell’Art. 448 c.p.p.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sull’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita specificamente la possibilità di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, ammettendo il ricorso per errata qualificazione giuridica solo in casi eccezionali.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che, per poter contestare la qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità, è necessario che l’errore del giudice di merito sia palese ed evidente con indiscussa immediatezza. In altre parole, la qualificazione deve risultare “palesemente eccentrica” rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non è ammissibile, invece, un’impugnazione che, per dimostrare l’errore, richieda un passaggio logico ulteriore, come l’analisi di aspetti fattuali e probatori che non emergono direttamente e immediatamente dalla contestazione.
Nel caso di specie, sostenere la lieve entità del fatto avrebbe richiesto una rivalutazione complessiva della condotta, operazione preclusa in questa sede. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si basava su un’evidente infondatezza, pretendendo un’analisi di merito non consentita dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio cruciale nel rapporto tra patteggiamento e impugnazioni. La scelta di accedere a un rito premiale come l’applicazione della pena su richiesta comporta una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove. La possibilità di ricorrere per Cassazione rimane, ma è circoscritta a vizi macroscopici e immediatamente percepibili, come un errore di qualificazione giuridica evidente “ictu oculi”. La decisione funge da monito: non si può utilizzare il ricorso contro il patteggiamento come un terzo grado di giudizio mascherato per ridiscutere il merito delle accuse. La conseguenza dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso solo se l’errata qualificazione risulta con indiscussa immediatezza e appare palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, senza che sia necessaria una nuova valutazione di aspetti fattuali o probatori.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, pur lamentando formalmente un’errata qualificazione, richiedeva di fatto una rivalutazione della condotta per classificarla come ‘fatto di lieve entità’, un’operazione di merito non consentita in sede di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18746 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIT OZZO ILYASS GLYPH
(CUI: 05ZYHE6) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Novara del 13 ottobre 2023 è manifestamente infondato, in quanto, pur prospettando, peraltro genericamente, senza alcuna analisi della condotta, una errata qualificazione giuridica del fatto, a causa del mancata qualificazione della condotta di detenzione di 1.020,00 grammi di cocaina ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiede una rivalutazione della condotta, mentre la ricorribilità ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. per l’er qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risul indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME Zitouni, Rv. 275971), evenienza non certamente ravvisabile nel caso in esame.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso a causa dell’evidente infondatezza dell’unico motivo al quale è stato affidato.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente