Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4644 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il 01/08/1992
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di incendio aggravato;
letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi in punto di qualificazione giuridica del fatto (da inquadrarsi nell’ambito dell’art. 424 cod. pen. e non nell’art. 423 cod. pen.) e di applicazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva;
rilevato che:
quanto alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 423 cod. pen., i giudici di merito hanno reso ampia motivazione giungendo all’inquadramento della fattispecie in termini esenti dai denunciati vizi motivazionali rispetto ai quali il ricorrente sollecita la rivalutazione dei medesimi elementi di fatto già esaminati;
in particolare, la Corte di appello ha dato conto degli elementi probatori costituiti dalle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno ripreso l’azione delittuosa e la condotta consistita nell’appiccare il fuoco all’automobile, con conseguente situazione di pericolo per la pubblica incolumità, tenuto conto della breve distanza del veicolo interessato dalle fiamme all’ingresso dell’abitazione della persona offesa, per come desumibile dalle foto in atti;
in tale motivazione non si ravvisa alcun vizio atteso che i giudici di merito non hanno compiuto alcun giudizio probabilistico, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, né hanno basato la propria valutazione omettendo di prendere in considerazione l’elemento soggettivo dei due reati di cui agli artt. 423 e 424 cod. pen. avendo desunto l’elemento soggettivo del delitto più grave in ragione della quantità di liquido infiammabile utilizzato e delle caratteristiche del fatto;
con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze la Corte di appello ha fornito congrua motivazione richiamando le modalità del fatto e rispetto a tale indicazione le censure del ricorrente sono meramente rivalutative;
ritenuto che, sul punto, la condivisa giurisprudenza di questa Corte afferma il principio per cui «la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena» (fra le molte, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2018, Cilia, Rv. 238851);
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 5/12/2024