Qualificazione giuridica: i limiti del ricorso in Cassazione
Nel panorama del diritto penale, la corretta qualificazione giuridica di un fatto rappresenta uno dei pilastri della difesa. Tuttavia, la possibilità di contestare tale qualificazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione incontra limiti procedurali rigorosi, come dimostrato da una recente ordinanza della Settima Sezione Penale.
Il caso: pesca illegale e sequestro di attrezzatura
La vicenda trae origine da una condanna legata ad attività di pesca illegale. A seguito dell’accertamento, era stato disposto il sequestro dell’attrezzatura subacquea utilizzata per la commissione dell’illecito. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che la propria condotta dovesse essere inquadrata diversamente sotto il profilo normativo.
Nello specifico, la difesa ha tentato di ricondurre l’azione nell’alveo dell’ipotesi colposa prevista dall’art. 335 del Codice Penale o, in subordine, di applicare le sanzioni previste dall’art. 213 del Codice della Strada. Quest’ultima tesi appariva particolarmente singolare, data la natura dei beni sequestrati (attrezzatura da sub) e il contesto della violazione.
La decisione sulla qualificazione giuridica
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi di ricorso, dichiarandoli manifestamente infondati e generici. Il punto centrale della decisione riguarda l’impossibilità di sollevare in sede di legittimità questioni che non sono state oggetto di gravame nei gradi precedenti. La richiesta di trasformare la condotta da dolosa a colposa, infatti, non era stata presentata durante l’appello, rendendo il motivo inammissibile in Cassazione.
Inoltre, i giudici hanno definito come “eccentrica” la pretesa di applicare norme del Codice della Strada a un sequestro di attrezzatura subacquea. Tale tentativo di forzare la qualificazione giuridica è stato ritenuto privo di fondamento logico e normativo, portando al rigetto totale dell’impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione che si limita a prospettare tesi alternative senza confutare analiticamente le ragioni della sentenza impugnata è destinata all’inammissibilità. Nel caso di specie, la difesa non ha saputo dimostrare perché la qualificazione operata dai giudici di merito fosse errata, limitandosi a proporre sussunzioni normative palesemente incongrue con la natura dei fatti accertati.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte evidenziano le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile. Oltre alla conferma della sanzione principale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda che la strategia difensiva deve essere coerente sin dal primo grado di giudizio e che la Cassazione non è una sede per tentare nuove strade interpretative mai percorse in precedenza.
Cosa succede se si propone un motivo di ricorso mai presentato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può esaminare questioni che non sono state oggetto di gravame nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile applicare il Codice della Strada al sequestro di attrezzatura da pesca?
No, la Corte ha definito eccentrica tale qualificazione, poiché le norme sulla circolazione stradale non sono pertinenti a violazioni commesse durante l’attività ittica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49579 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49579 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’erronea qualificazione giuridica della condott attribuita è manifestamente infondato oltre che generico nella parte in cui, da un can prospetta la sussunzione della condotta nella corrispondente ipotesi colposa di cui all’art. cod. pen., d’altro canto, ipotizza l’eccentrica qualificazione ex art. 213 Codice della Strada, a fronte del sequestro operato su attrezzatura subacquea utilizzata per la pesca illegale;
rilevato che l’ipotizzata qualificazione della condotta nell’ipotesi colposa non risulta ogge di motivo di gravame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.