Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3300 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti; 1
Tta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con sentenza del 15 giugno 2023, il Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., a NOME Terinte la pena di quattro anni e quattro me reclusione in relazione, tra l’altro, al reato di rapina pluriaggravata;
che l’imputato ha proposto, tramite il difensore AVV_NOTAIO, ricorso cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l’erron qualificazione giuridica della condotta suggellata dall’impossessamento d telefono cellulare della vittima;
che il ricorso vede su motivo manifestamente infondato;
che, invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuri fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza»;
che, nel caso di specie, la qualificazione giuridica del fatto opera Giudice per le indagini preliminari non appare esorbitante o implausibile, po che la condotta violenta degli imputati, pur posta in essere, in origin diverse ragioni, ha fornito loro il destro per impossessarsi dell’oggetto cad terra proprio in conseguenza dell’aggressione diretta nei confronti di Fini, o per attuare un proposito criminoso sopravvenuto ma, nondimeno, inquadrabile nella fattispecie sanzionata dall’art. 628 cod. pen., atteso, in spec l’impossessamento è avvenuto, secondo quanto riferito dalla vittima, ment ancora l’aggressione era in corso;
che, al riguardo, pertinente si palesa il richiamo all’indirizzo ermene secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle part possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto conte sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabi palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 de 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Car Rv. 279842 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d
causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.