Qualificazione Giuridica del Fatto in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti
L’ordinanza n. 10518/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla qualificazione giuridica del fatto nel processo penale, specialmente nel giudizio d’appello. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile un ricorso, ha ribadito i principi consolidati che governano la possibilità per il giudice di secondo grado di modificare l’inquadramento giuridico di un reato, senza violare i diritti della difesa. Questo articolo analizza la decisione, esplorando i confini tra interpretazione logica della prova e travisamento, e i criteri di prevedibilità che legittimano una nuova definizione del reato.
I Fatti del Caso: La Controversia sull’Esibizione della Patente
La vicenda processuale trae origine da un atto apparentemente semplice: un cittadino esibiva la propria patente di guida presso una stazione dei Carabinieri, specificando che tale esibizione era ‘in relazione a un verbale’ del Codice della Strada precedentemente redatto a suo carico. La Corte d’Appello, nel condannare l’imputato, aveva interpretato questo gesto come una dichiarazione implicita, finalizzata a commettere un reato. L’imputato, invece, decideva di ricorrere per cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato il contenuto di una comunicazione dei Carabinieri, la quale si limitava a riportare l’esibizione del documento senza menzionare alcuna ‘dichiarazione’ specifica.
I Motivi del Ricorso: Travisamento e Illegittima Qualificazione Giuridica
Il ricorrente basava la sua impugnazione su tre motivi principali:
1. Travisamento della prova: Si contestava l’interpretazione della Corte d’Appello, che aveva trasformato un’azione materiale (‘ha qui esibito la propria patente’) in una dichiarazione verbale, deducendo un’intenzione specifica non documentata.
2. Nullità per mutamento della qualificazione giuridica: Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse illegittimamente modificato la natura del reato contestato, violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza e ledendo i suoi diritti di difesa.
3. Aspecificità e illogicità della motivazione: Infine, si criticava la sentenza per essere una ripetizione di argomentazioni già respinte in precedenti fasi del giudizio, senza un’analisi specifica dei punti sollevati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Sul Travisamento della Prova
La Corte ha chiarito che non vi è stato alcun travisamento. L’interpretazione dei giudici di merito, secondo cui l’imputato doveva necessariamente aver fornito una spiegazione per il suo gesto, non è stata ritenuta ‘manifestamente illogica’. La deduzione che l’espressione ‘in relazione al verbale’ fosse stata riferita dall’imputato stesso rientrava nel legittimo potere interpretativo del giudice, non configurando un errore palese nella lettura della prova.
Sulla Legittimità della Nuova Qualificazione Giuridica del Fatto
Questo è il punto centrale della decisione. La Cassazione ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. Lucci n. 31617/2015), secondo cui la riqualificazione del fatto in appello è permessa, anche senza una richiesta del pubblico ministero, a due condizioni: che la nuova definizione del reato fosse nota o prevedibile per l’imputato e che non determini una lesione concreta dei diritti di difesa. Nel caso specifico, la prevedibilità era palese, poiché la possibilità di una diversa qualificazione era già emersa in una precedente sentenza della stessa Cassazione che aveva disposto il rinvio. Pertanto, la difesa aveva avuto modo e tempo di prepararsi a tale evenienza.
Sull’Aspecificità del Terzo Motivo
Infine, il terzo motivo è stato giudicato aspecifico, in quanto si limitava a una critica generica della sentenza impugnata, senza individuare con precisione le parti del ragionamento logico che sarebbero state viziate.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio di ragionevolezza e di concretezza. Non ogni discrepanza tra il testo di una prova e la sua sintesi in sentenza costituisce un vizio di travisamento, ma solo quella che porta a una conclusione palesemente illogica. Sul fronte procedurale, il diritto di difesa non è leso da una riqualificazione giuridica se l’imputato era stato messo in condizione di prevederla e di argomentare anche su quella nuova ipotesi di reato. La Corte sottolinea come il processo penale debba garantire una difesa effettiva, ma non possa essere paralizzato da formalismi quando la sostanza dei diritti è stata rispettata. La prevedibilità della nuova accusa, emersa già in una fase precedente del giudizio, ha reso la riqualificazione del tutto legittima, neutralizzando ogni potenziale pregiudizio per l’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante equilibrio nel processo penale. Da un lato, il giudice ha il potere-dovere di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, anche se diversa da quella originariamente contestata. Dall’altro, questo potere non è illimitato, ma trova il suo confine nel diritto dell’imputato a una difesa informata e consapevole. La ‘prevedibilità’ della nuova qualificazione diventa il criterio chiave: se l’imputato, sulla base degli atti processuali, poteva ragionevolmente attendersi un diverso inquadramento del reato, i suoi diritti non sono violati. Questa decisione consolida un approccio sostanziale, che privilegia la tutela effettiva della difesa rispetto a censure puramente formali.
Un giudice d’appello può modificare la qualificazione giuridica di un reato contestato?
Sì, il giudice d’appello può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella originaria, a condizione che tale nuova definizione fosse nota o prevedibile per l’imputato e non comporti una lesione concreta dei suoi diritti di difesa, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
Cosa distingue una legittima interpretazione della prova da un ‘travisamento’?
L’interpretazione legittima è una deduzione logica basata sul contenuto di una prova. Il ‘travisamento per interpretazione’, invece, è un vizio della motivazione che si verifica quando il giudice attribuisce alla prova un significato palesemente illogico e inconciliabile con il suo tenore letterale, alterandone il contenuto informativo.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che: 1) l’interpretazione della prova da parte dei giudici di merito non era illogica; 2) la riqualificazione del reato era legittima perché prevedibile; 3) il terzo motivo era troppo generico e aspecifico per essere esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARENTE NOME NOME a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi proposti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
– il secondo motivo deduce una nullità che non è prevista dalla legge, in quanto il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in appello è ritenuto legittimo, a certe condizion giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438: “l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del p ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunci nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 d Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono”), condi che sussistono nel caso in esame in cui la prevedibilità della riqualificazione emergeva già da motivazione della sentenza della Suprema Corte – Sez. 5, sentenza n. 206 del 6/10/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m. – che aveva determiNOME la necessità del giudizio di rinvio, ed in cu
mutamento di qualificazione giuridica non ha determiNOME profili di novità comportanti lesioni d diritti della difesa, atteso che la riqualificazione del concorso in un reato ex art. 110 cod nel favoreggiamento personale dello stesso ex art. 378 cod. pen. è stato giudicato più volte dall giurisprudenza di legittimità non comportare violazioni del principio di correlazione tra accus sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 48577 del 14/12/2011, Campana, Rv. 251755; Sez. 6, Sentenza n. 24397 del 26/02/2008, COGNOME Iudicibus, Rv. 241041);
– il terzo motivo è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione, perché pro una critica alla sentenza di tipo generale che non spiega quale parte del percorso logico del sentenza impugnata (a parte il riferimento al travisamento per interpretazione della lettera de RAGIONE_SOCIALE su cui ci si è già pronunciati al punto precedente) sarebbe affetto da ripetizione dei vizi già censurati nel ricorso per cassazione che ha generato la pronunc rescindente e dalla ripetizione di argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.