Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34248 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/03/2025 del Gip del Tribunale di Foggia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Foggia, nei confronti di NOME COGNOME, nella parte in cui avrebbe omesso di ritenere la condotta di detenzione dell’arma assorbita in quella di porto perchØ le due condotte avrebbero avuto inizio contestualmente e ciò, secondo il ricorrente, avrebbe inciso sulla corretta qualificazione giuridica del fatto;
ricordato che la novella di cui all’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell’introdurre il comma 2bis all’art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen.);
considerato che – pur ribadendosi che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l’obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell’imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, COGNOME, Rv. 280373) – deve altresì rilevarsi che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza Ł limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell’affermare tale principio, si Ł riconosciuta l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma
Ord. n. sez. 13261/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619);
ritenuto che, nel caso di specie, non si rinviene alcun errore nella qualificazione giudica del fatto nei termini appena precisati, l’erroneità essendo infatti meramente asserita e fondata su una diversa ricostruzione dei fatti;
ritenuto che, quindi, il ricorso Ł affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME