Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25530 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
– Relatore –
Ord. n. sez. 1156/2025
CC – 13/06/2025
R.G.N. 17251/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 13/02/1974
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dellÕart. 599cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e COGNOME NOME, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 03/12/2024 per i delitti allo stesso ascritti (plurimi episodi di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e lesioni con la circostanza aggravante di cui allÕart. 61, n.2, cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.
Avvero la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME con un unico motivo di
ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in considerazione dellÕerronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è allÕevidenza inammissibile. Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione (in mancanza di confronto con la specifica motivazione della Corte di appello sul tema della ricorrenza o meno di una forma di desistenza nel caso di specie e conseguente qualificazione giuridica dei fatti ascritti a titolo di tentativo pag. 6 e seg.), è manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-, l’erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilitˆ è per˜ limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimitˆ, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252-01). Ci˜ posto, è evidente che l’odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione giuridica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare lÕesito univoco del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere cos’ questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d’imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano cos’ il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso in data 13/06/2025. La Cons. est. NOME COGNOME Turtur
Il Presidente NOME COGNOME