Qualificazione Giuridica del Fatto: Quando un Dettaglio Annulla la Sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto penale: la coerenza tra la descrizione di un fatto e la sua qualificazione giuridica del fatto. In questo caso, la presenza di un numero di matricola su un’arma ha portato all’annullamento di una condanna per possesso di ‘arma clandestina’, dimostrando come un singolo dettaglio possa essere decisivo per l’esito di un processo.
I Fatti di Causa
Un giovane imputato aveva concordato con la pubblica accusa una pena (patteggiamento) di due anni di reclusione e 3.000 euro di multa. La condanna, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale, si basava sul reato di possesso di ‘arma clandestina’, ai sensi della legge n. 110 del 1975.
Tuttavia, nella descrizione del fatto contenuta negli atti processuali, si menzionava esplicitamente che l’arma sequestrata era dotata di un proprio numero di matricola.
Il Ricorso in Cassazione: Una Contraddizione Evidente
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su un punto specifico e cruciale: l’erronea applicazione della legge. Il motivo del ricorso evidenziava una contraddizione insanabile: come poteva un’arma dotata di numero di matricola essere legalmente classificata come ‘clandestina’?
Secondo la legge, un’arma è considerata clandestina proprio quando è priva dei segni di identificazione, come il numero di matricola. La difesa ha sostenuto che questa discrepanza tra il fatto descritto e la norma applicata viziava la sentenza alla radice.
La Corretta Qualificazione Giuridica del Fatto secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. In primo luogo, ha chiarito che, anche a seguito delle riforme che hanno limitato i motivi di ricorso contro le sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), è sempre ammissibile contestare la qualificazione giuridica del fatto. Questo diritto garantisce che un imputato non sia condannato per un reato diverso da quello effettivamente commesso.
Le Motivazioni
Nel merito, i giudici hanno rilevato che la descrizione del fatto, con l’esplicita menzione del numero di matricola, escludeva categoricamente la possibilità che l’arma fosse clandestina. La motivazione della sentenza impugnata non affrontava in alcun modo questo palese contrasto logico-giuridico. La contraddizione non era risolta e rendeva la decisione illegittima. La Corte ha sottolineato che la qualificazione giuridica deve discendere logicamente e coerentemente dalla ricostruzione fattuale. Se i fatti descritti non corrispondono agli elementi costitutivi della norma incriminatrice, la qualificazione è errata e la sentenza deve essere annullata.
Le Conclusioni
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento. La decisione non chiude il caso, ma lo ‘resetta’: gli atti sono stati trasmessi nuovamente al GIP del Tribunale di origine. Quest’ultimo dovrà procedere a una nuova valutazione, partendo dalla corretta qualificazione giuridica del reato, che non potrà essere quella di possesso di arma clandestina. Questa pronuncia ribadisce l’importanza della precisione e della coerenza nell’applicazione della legge penale, a garanzia dei diritti fondamentali dell’imputato, anche nell’ambito dei procedimenti speciali come il patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un errore nella qualificazione giuridica del fatto?
Sì, la sentenza chiarisce che, nonostante le restrizioni introdotte nel 2017, resta ammissibile il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento per motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto, come previsto dall’art. 448 comma 2bis del codice di procedura penale.
Un’arma con un numero di matricola può essere considerata ‘clandestina’?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la descrizione di un’arma come dotata di numero di matricola esclude la sua qualificazione come ‘arma clandestina’ ai sensi dell’art. 23 della legge n. 110 del 1975, poiché vi è una contraddizione insanabile tra il fatto descritto e la definizione legale del reato.
Cosa comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in questo caso?
L’annullamento senza rinvio comporta la cancellazione della decisione precedente e la trasmissione degli atti al giudice che l’aveva emessa (il GIP del Tribunale). Questo giudice dovrà riconsiderare il caso partendo da una corretta qualificazione giuridica, senza essere vincolato alla precedente e errata classificazione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7050 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7050 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 34076/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ripoli NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 20/01/2005
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALEdi Bari; Vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. in data 11 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Bari ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per fatti commessi in data 27 aprile 2024.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME deducendo erronea applicazione di legge .
Il ricorrente evidenzia che vi Ł contraddizione – non risolta in motivazione – tra la descrizione del fatto (ove si parla di arma avente numero di matricola..) e la qualificazione giuridica di ‘arma clandestina’ ai sensi dell’art. 23 legge n.110 del 1975.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Va premesso che pur dopo la restrizione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento (risalente alla novellazione del 2017), resta ammissibile la deduzione di motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto (art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.).
Nel caso che ci occupa la descrizione del fatto (con indicazione della matricola) esclude la clandestinità dell’arma e non vi Ł alcun punto della motivazione ove si affronti tale aspetto.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti al giudice procedente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Bari-ufficio gip.
Così Ł deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME