Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37709 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore Generale &Ha Corte di appello di Campobasso, avverso la sentenza n. 463/2024 emessa il 19/12/2024 dalla Corte di Appello di Campobasso, nei confronti di:
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA e di COGNOME NOME, nata a Campobasso il DATA_NASCITA, rappresentate ed assistite dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; viste le conclusioni a firma dell’AVV_NOTAIO del 4 e del 7 settembre 2025;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in data 21/03/2023 dal Tribunale di Campobasso, ha pronunciato nei confronti delle imputate NOME COGNOME e NOME COGNOME sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, previa riqualificazione del reato contestato di ten estorsione continuata in quello di tentata violenza privata, commesso in Castellino Biferro f all’11/8/2019.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Sostituto Procuratore Generale della Corte di appello di Campobasso, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. rispettivamente erronea qualificazione giuridica dei fatti e per carenza, contraddittorietà e manifesta illo della motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha rite insussistente il reato di estorsione tentata con argomenti disancorati dagli esiti dell’a istruttoria e in contrasto con la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove oper primo giudice: la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe effett una valutazione erronea e parcellizzata degli episodi avvenuti presso l’esercizio commerciale della p.o. RAGIONE_SOCIALE, il ristorante “Il Castellino”, concretizzatisi in minacce, a morte, rivolte sia al RAGIONE_SOCIALE sia alla sua amica (e poi compagna), NOME COGNOME, al fine indurre il primo a lasciare il locale da lui gestito a favore delle due imputate. Il ricor particolare, lamenta la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per l’erronea qualifica giuridica del fatto e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per l’erronea valutazion risultanze processuali e conseguente ricostruzione errata del fatto da parte della Cor territoriale, secondo la quale i comportamenti minacciosi e molesti posti in essere dalle d imputate (nelle date del 19 e 27 luglio e 11 agosto 2019) sarebbero stati diretti non gi COGNOME – quale tentata estorsione per indurlo al rilascio del locale a loro favore – bens COGNOMECOGNOME alla quale le due donne intimavano di uscire dal locale, avendo evidentemente “delle faccende in sospeso” tra loro, senza invece intimarla di adoperarsi affinché il RAGIONE_SOCIALE stes rinunciasse all’attività commerciale; inoltre, il P.G. censura l’omessa valutazione, in alterna dell’ipotesi di lieve entità introdotta a seguito della sentenza n. 120/2023 della costituzionale, nonché l’omessa riqualificazione del fatto, quanto meno, nel reato di minacc aggravate procedibili d’ufficio.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la carenza, contraddittorietà e manifes illogicità della motivazione, osservando che la Corte territoriale ha effettuato “interpretazione del tutto nuova della condotta contestata” senza evidenziare “incompletezze o incoerenza logica della sentenza emessa dal primo giudice” (v. p. 5 ricorso): i vizi denunci
riguarderebbero la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale secondo la quale, come narra dal RAGIONE_SOCIALE, “le imputate, sulla base di un prestito di euro 3.000,00 effettuato al RAGIONE_SOCIALE padre della COGNOME, marito della COGNOME, ritenevano di essere titolari di un diritto di tit dell’esercizio commerciale, ragion per cui avrebbero posto in essere una serie di condotte minacciose affinché il legittimo proprietario rinunciasse alla gestione del ristorante in loro f circostanze queste pienamente provate ma a fronte delle quali alcuna motivazione è dato rinvenire in sentenza” (v. pp. 5-6 ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO pit t.t.vat: W
Il ricorso è inammissibile in qua o anifèstannente infondatt, risolvendosi nell’invocare un diversa interpretazione delle fonti di prova, di cui si lamenta l’illogicità. 2. I due motivi di ricorso posNOME essere trattati congiuntamente, attese le rispettive interazi 3. Occorre in via preliminare osservare che il ricorrente, pur evocando vizi della motivazion ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il vivente. E’ infatti preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutaz delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attrav una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzio storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fo prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275100-01). Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità tut quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio igno quando esistente, o affermato quando mancante). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilit credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice d merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso concreto la Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell’istruttor dibattimentale e, con motivazione esaustiva, non contraddittoria e immune da vizi logici, a fini dell’esclusione della penale responsabilità delle imputate per il delitto contest tentata estorsione, ha compiutamente spiegato come le prove acquisite, ed in primis il
contenuto delle dichiarazioni testimoniali e della telefonata fatta dalla COGNOME a COGNOME in data 11/08/2019 alle ore 10.34 circa (con trascrizione a foglio 78 del fascicolo il dibattimento), ricordate anche dal ricorrente, inducano a concludere che le condot minatorie poste in essere dalle imputate nei confronti della COGNOME erano finalizzate impedirle di frequentare l’esercizio commerciale del RAGIONE_SOCIALE e non già ad adoperarsi affinché quest’ultimo rinunciasse alla gestione del ristorante in favore delle imputate stesse, prescindere dalle loro eventuali pretese creditorie nei confronti dell’uomo; donde configurabilità del delitto di violenza privata, essendo state poste in essere minacce tese costringere la COGNOME a non frequentare il locale.
A tal fine, la Corte territoriale (v. p.5 sentenza) valorizza un significativo passaggio citata telefonata, dalla quale si evince chiaramente come la COGNOME non tollerava che la COGNOME frequentasse il ristorante (“NOME io non ce l’ho con te, però i sfregi me li hai fatti, e quegli altri bastardi che ti stanno intorno… Avete giocato con me ma avete giocato anch sui miei figli, ma adesso avete finito NOMENOME.. NOME NOME lo fai un piacere? Vattene!… Vuoi and con NOMENOME NOME amica tua, non me ne frega un cazzo, te l’ho detto sempre, vai a casa tua o ti fai portare a casa tua NOME, ma a Caste/lino non ci devi mettere passo, va bene?).
Quanto alla richiesta di diversa qualificazione giuridica della condotta, quantomeno, minacce aggravate dalle più persone riunite, va segnalato che la compresenza non è oggetto di puntuale contestazione nell’imputazione, né risulta univocamente dal compendio istruttorio riportato nella sentenza di merito; del resto, la Corte territoriale, in ord riqualificazione della condotta in violenza privata, ha reso una motivazione puntigliosa congrua all’emergenze processuali, ponendo in evidenza punti decisivi, come il tenore delle minacce in danno delle persone offese, il loro contenuto ed il rapporto tra le imputate e parti offese.
L’impugnazione risulta quindi aspecifica perché avulsa da un concreto e completo confronto con il contenuto della decisione impugnata e con il complesso degli elementi probatori in essa apprezzati.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore