Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15783 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15783 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME n. Catanzaro 14/09/1972 avverso la sentenza n. 2366/23 della Corte di appello di Catanzaro del 03/10/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto NOME COGNOME che ha concluso per Procuratore generale sostituzione dell’avv.
sentito per il ricorrente l’avv. NOME COGNOME in NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di NOME COGNOME a titolo di peculato continuato (artt. 81 cpv., 314 cod. pen.) reato commesso appropriandosi di carburante acquistato con uso di una fuel card di cui aveva la disponibilità quale autista di autoambulanze del servizio pubblico 118.
L’imputato ha ammesso i fatti e ha risarcito il danno.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione incentrato in prima battuta sul tema della qualifica soggettiva dell’imputato al momento del fatto, poiché investito di mansioni prettamente materiali connesse alla veste di conducente di autoambulanze (art. 358 cod. pen.) con la conseguente erronea qualificazione dei fatti in termini di peculato.
Col secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. con correlato vizio di motivazione in relazione alla illegittima reiezione della richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante interrogatorio dell’imputato ed acquisizione della documentazione di riscontro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di ricorso.
Ferma l’affermazione di responsabilità, avendo tra l’altro l’imputato ammesso i fatti in addebito e risarcito il danno, si discute unicamente della relativa qualificazione giuridica.
Come da contestazione, l’appropriazione senza giustificato motivo di una determinata quantità complessiva di carburante mediante indebito utilizzo della carta elettronica in suo possesso, è avvenuto nel periodo in cui l’imputato era conducente delle ambulanze del servizio di emergenza territoriale dell’A.S.P. di Catanzaro.
Tanto premesso, che il servizio cui il ricorrente era adibito fosse pubblico, anche in prospettiva di eventuali ricadute in sede disciplinare, è un dato del tutto incontestato e incontestabile, ma il tema – non affrontato né dalla sentenza
di primo grado né da quella impugnata, limitatasi a richiamare un precedente giurisprudenziale (sez. 5, n. 12666 del 20/11/2002, COGNOME, Rv. 224257 cui si può aggiungere Sez. 6, n. 14625 del 20/03/2006, PM in proc. COGNOME, Rv. 234033) che non esaurisce la questione (v. pag. 7 sent.) – consiste nel valutare se, per effetto delle mansioni concretamente svolte, egli rientrasse in quella categoria di persone considerate dalla clausola di cui al secondo comma dell’art. 358 cod. pen., la quale esclude dal novero delle persone incaricate di pubblico servizio quelle che svolgono ‘semplici mansioni di ordine’ e prestano ‘opera meramente materiale’.
Annessi al ricorso, infatti, vi sono documenti, prodotti dalla difesa, inerenti all assunzione del ricorrente da parte della ASL 7 di Catanzaro in qualità di Autista Soccorritore – Operatore Tecnico Specializzato – Categoria B (all. 5 e 6).
Dal complesso dei CCNL alla stessa riferiti, risulta allora che tale figura professionale è quella che si occupa di trasportare in ospedale le persone che necessitano di cure mediche, le relative mansioni includendo:
interventi di primo soccorso, consistenti nel fornire le prime cure e gli interventi di primo soccorso;
rianimazione cardiopolmonare, effettuando ove necessario la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione;
trasporto in ospedale, guidando l’ambulanza o l’automedica fino al luogo dello intervento e verso l’ospedale;
logistica dell’intervento, seguendo le direttive della centrale operativa del 118;
manutenzione del mezzo, curandone la manutenzione ordinaria e segnalando eventuali problemi;
registrazione degli interventi, mediante annotazione dei controlli dei mezzi e degli interventi effettuati;
comunicazione, con impiego degli apparecchi radio in dotazione per comunicare con le centrali operative del 118;
sicurezza, adottando le conoscenze antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e dell’equipaggio;
collaborazione, coadiuvando l’equipe assistenziale e le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso.
Ora a parte la registrazione dei controlli e degli interventi effettuati sui mezzi (riparazione e/o sostituzione pezzi di ricambio, etc.), non è dato ravvisare nel mansionario attività che non consistano in operazioni di natura esclusivamente materiale (ivi compresa la messa in pratica di comuni nozioni antinfortunistiche), laddove la prima va ascritta senza meno al novero delle semplici mansioni di ordine, consistendo nella mera trascrizione del tipo di intervento operato sul
veicolo (revisione, sostituzione, riparazione) nonché dei dati del percorso seguito e del tempo impiegato.
In tale prospettiva, risulta irrilevante che le mansioni si svolgano nell’ambito di una attività incontestabilmente d’interesse collettivo (Sez. 5, n. 12666/2002
cit.), dal momento che l’intento della legge 26 aprile 1990, n. 36 era proprio quello di sottrarre al più rigoroso statuto degli incaricati di pubblico servizi
tutte quelle posizioni di contorno e supporto che, per quanto indispensabili nella economia dell’espletamento dello stesso, non ne riflettono in via immediata la
natura e l’essenza ultima, come al contrario nel caso dell’infermiere del servizio
118, per non tacere del medico di emergenza, vero e proprio pubblico ufficiale ex art. 357 cod. pen.
Né il diverso inquadramento giuridico, ovviamente rifluente sul trattamento sanzionatorio applicabile, sottrae in termini astratti la condotta ascritta a
ricorrente a punibilità, risultando applicabile il combinato disposto degli artt. 81
cpv., 646 e 61, n. 9, cod. pen. (appropriazione indebita aggravata) e, con riferimento alla procedibilità, essendo in concreto stata proposta tempestiva
querela in data 22/10/2019 dal Dirigente Medico pro tempore
presso il SUEM
Centrale Operativa 118 della ASP di Catanzaro, dr. NOME COGNOME
Così come, infine, non rilevano allo stato profili di prescrizione del diverso reato configurabile, in quanto commesso in un arco temporale andante dal 3 al 22 ottobre 2019.
P. Q. M.
Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 9, cod. pen., annulla sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso, 18 marzo 2025