Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41122 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Trieste il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 10/01/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha
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chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di AVV_NOTAIO, in composizione monocratica, con sentenza pronunciata il giorno 28 marzo 2022 dichiarava NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 110 e 681 cod. pen. (capo a) e 650 cod. pen. (capo b) accertati in AVV_NOTAIO 1’8 dicembre 2019 e, per l’effetto, uniti gli stessi sotto il vincolo del continuazione lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed euro 300,00 di ammenda; con la medesima sentenza NOME COGNOME veniva dichiarata colpevole del reato sub a) e condannata alla pena di giorni quindici di arresto ed euro 200,00 di ammenda, mentre veniva assolta dal reato di cui al capo b) per non avere commesso il fatto.
1.1. In particolare, le imputazioni a carico dei predetti riguardavano i seguenti fatti: a) reato di cui agli artt. 110 e 681 cod. pen. perché, agendo in concorso tra loro nelle rispettive qualità – COGNOME quale socio fondatore e COGNOME quale Presidente e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO – aprivano o comunque tenevano aperto un luogo di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica e non essendo l’associazione munita dei titoli abilitativi necessario per l’apertura e l gestione di un pubblico locale ed in specie delle licenze previste dall’art. 80 R.d. n.773/1931; invero, all’interno del predetto ‘circolo’ davano spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, con musica gestita da una postazione DJ (diffusa ad altissimo volume), balli al ritmo di musica latina e somministrazione di bevande alcoliche; b) reato di cui agli artt. 110 e 650 cod. pen. perché, agendo in concorso tra loro nelle rispettive qualità – NOME COGNOME quale socio fondatore e NOME COGNOME quale Presidente e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO – con più azioni ed omissioni poste in esecuzione del medesimo disegno criminoso, non osservavano un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza e/o di ordine pubblico e/o di igiene, avendo disatteso il provvedimento in data 5 dicembre 2019 con cui il competente ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato all’associazione la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in riferimento alla NUMERO_DOCUMENTO e disattendendo altresì il decreto del AVV_NOTAIO in data 24 dicembre 2019 con il quale veniva ordinata la cessazione della precedente attività. Fatti accertati a AVV_NOTAIO in data 8 dicembre 2019. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella del Tribunale, ritenendo infondati i gravami di entrambi gli imputati, i quali avevano chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per
non avere commesso il fatto, l’applicazione, in via subordinata dell’art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento delle attenuanti generiche, l’applicazione della pena pecuniaria o la applicazione delle pene sostitutive ex art. 53 1.689/81.
Avverso la predetta sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione.
NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, affida la propria impugnazione a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 1 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di norme sostanziali, processuali ed il vizio di motivazione rispetto ad entrambi i reati oggetto di imputazione.
In particolare, deduce che – quanto al reato contravvenzionale di cui all’art. 681 cod. pen. – la Corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti nonostante la mancanza, oltre ogni ragionevole dubbio, della prova della sua titolarità di fatto o comunque di una posizione dominante nell’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Con riferimento al reato di cui all’art. 650 cod. pen. osserva che la sentenza impugnata ha solo presunto la sua posizione di dominio nell’ambito della associazione sopra indicata, sebbene avrebbe dovuto indicare i concreti elementi sulla base dei quali l’aveva ritenuta dimostrata.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., la violazione di norme sostanziali e processuali, nonché il relativo vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) ed all’ applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell’art. 1.689/81; l’imputato osserva che la Corte di appello nel respingere tali richieste è incorsa nella violazione delle relative disposizioni di legge senza fornire una adeguata motivazione.
NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, affida il proprio ricorso a due motivi.
4.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente o carente con riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità nei suoi riguardi per la contravvenzione ex art. 681 cod. pen. conseguente la sua carica di presidente dell’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ senza tenere conto della esistenza della associazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ confondibile con la prima ed avente sede nel medesimo stabile, così come anche della diversa
associazione (RRAGIONE_SOCIALE) che la gestiva, le specifiche doglianze sollevate dall’imputata con i motivi di appello e la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
4.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto fondato sui soli precedenti penali della ricorrente in violazione, quindi, delle citate disposizioni.
Infine, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente va evidenziato che, non essendo stata proposta impugnazione sul punto, il capo della sentenza di primo grado che aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui alli art. 650 cod. pen. (capo b della rubrica) è ormai coperto dal giudicato.
Ciò posto, la Corte osserva che il ricorso di NOME COGNOME (i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati) deve essere respinto, mentre quello del COGNOME va accolto nei limiti appresso indicati.
Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’inter ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.1. Come chiarito in seguito, le critiche esposte dagli imputati – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della motivazione riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi i ricorsi finiscono con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-
giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 dell’ 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati n valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
Passando all’esame della impugnazione proposta da NOME COGNOME, con cui viene censurato il giudizio di responsabilità a suo carico, il Collegio osserva che la contravvenzione prevista dall’art. 681 cod. pen. è integrata dalla condotta di colui il quale tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare le prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall’autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 46400 del 24/10/2013, Fratantonio, Rv. 257301-01, relativa a un caso nel quale, all’interno di una discoteca, era stata riscontrata la presenza di un numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore sulla base delle indicazioni fornite dalla locale commissione di vigilanza).
3.1. Nella fattispecie in esame, la ricorrente -con il primo motivo – lamenta il fatto che sia stata condannata nonostante presso gli stessi locali fosse attivo il circolo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (presieduto dal coimputato COGNOME) che faceva parte dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, con sede nel piano terra del medesimo edificio sito in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO avente ad oggetto attività notturna di intrattenimento e spettacolo; l’imputata, invece, era stata per breve tempo presidente della associazione RAGIONE_SOCIALE con sede nel piano rialzato dello
stesso edificio ed avente oggetto l’attività di promozione e valorizzazione di marchi televisivi storici locali e nazionali.
Tale assunto è, però, articolato con modalità non scrutinabili in questa sede, essendosi al cospetto di una deduzione meramente fattuale, che è stata, peraltro, smentita dalla sentenza impugnata, ove è stato evidenziato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che all’epoca dei controlli la COGNOME era pacificamente presidente della associazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che la clientela era presente all’interno dei locali senza alcuna distinzione tra i diversi piani dell’edific e, soprattutto, che all’ingresso vi erano i moduli per la adesione istantanea al circolo RAGIONE_SOCIALE (proprio quello presieduto dalla odierna ricorrente) modalità di accesso chiaramente elusiva dell’obbligo di riservare l’ingresso ai soli soci.
Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato anche che era stata proprio la COGNOME a sottoscrivere una seconda s.c.i.a. presentata al Comune di AVV_NOTAIO in data 17 gennaio 2020 e che, dopo tale atto, vi fu un ulteriore accesso da parte della polizia giudiziaria (il 2 febbraio 2020) che aveva riscontrato la medesima situazione all’interno del locale (uno spettacolo in essere ed il personale addetto alla somministrazione di bevande…); di conseguenze l’attività non era quella di un circolo privato, ma bensì quella tipica di un locale pubblico, ma senza le prescritte autorizzazioni, con la conseguente irrilevanza della presenza di un altro circolo operante nel medesimo edificio.
Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto – senza incorrere in vizi logici – c la ricorrente nella sua qualità di presidente avrebbe dovuto vigilare circa il rispetto della normativa ed impedire l’accesso indiscriminato e che, non avendo compiuto tali controlli ,è incorsa nella violazione dell’art. 681 cod. pen.
Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della relativa doglianza, in quanto formulata con modalità non consentite in questa sede e, comunque, manifestamente infondate.
3.2. Con riferimento al secondo motivo (riguardante la negata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto) questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
La sentenza impugnata non è censurabile sul punto atteso che la Corte di appello di Trieste ha argomentato, in modo adeguato e non manifestamente illogico, per escludere la particolare tenuità del fatto dando rilievo al fatto che n locali del circolo si svolgevano numerose feste aperte al pubblico con la partecipazione di centinaia di persone senza il preventivo permesso e senza idonee misure di prevenzione (come impianti antiincendio e vie di fuga), con il conseguente elevato pericolo per la sicurezza della collettività. Il motivo, pertanto, deve essere respinto perché infondato.
Passando all’esame del ricorso proposto da NOME COGNOME si rileva che il primo motivo è inammissibile in quanto diretto ad una differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella svolta, in modo non manifestamente illogico, dalla Corte territoriale.
4.1. Invero, il giudizio di penale responsabilità si è basato sulla circostanza che l’imputato era l’effettivo gestore, sin dal 2019, dell’attività svolta nei locali so indicati (come riferito da uno degli operanti e confermato dalla circostanza che egli era anche uno dei soci fondatori dell’associazione RAGIONE_SOCIALE) e che aveva sottoscritto una s.c.i.a. nell’ottobre 2019 qualificandosi come titolare dell’attività. Parimenti senza incorrere in vizi logici, la Corte di appello ha confermato la responsabilità in ordine al reato sub b) considerato che il COGNOME era stato il destinatario di entrambi i provvedimenti amministrativi indicati nel relativo capo di imputazione, i quali, pertanto, erano noti soltanto a lui.
4.2. Il secondo motivo deve essere respinto in quanto, al contrario di quanto lamentato dall’imputato, la Corte distrettuale ha negato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sulla base delle coerenti argomentazioni sopra riportate (al paragrafo 3.2.) rispetto alle analoghe doglianze mosse dalla coimputata.
Quanto poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche va ricordato che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899).
Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo all’assenza di elementi positivi, ai quali deve aggiungersi l’esistenza di precedenti penali evidenziata dal primo giudice.
4.3. Il ricorso del COGNOME risulta, invece, fondato con riferimento alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive ex art. 53 I. 689/81 poiché a fronte
dello specifico motivo di appello con il quale si invocava detta applicazione, la Corte distrettuale ha totalmente omesso di pronunciarsi e non è nemmeno possibile ritenere che detta pronuncia sia implicita, mancando qualsiasi riferimento (anche indiretto) a tale profilo nella sentenza impugnata.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, rispetto alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive; il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato per il resto.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME va respinto con la conseguente condanna della imputata al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata da COGNOME NOME, limitatamente alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2024.