Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 20 dicembre 2022 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio al Giudice civile competente in grado di appello;
udite le richieste dei difensori RAGIONE_SOCIALEe parti civili, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso per la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha assolto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di falso contestato al capo F RAGIONE_SOCIALE‘imputazione perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti COGNOME, COGNOME e COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen., ascritti ai capi B e C RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, perché estinti per prescrizione, confermando la loro condanna generica al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione deducendo due motivi, entrambi relativi ai capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza con cui è stata dichiarata la prescrizione dei reati di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen. e sono state confermate le statuizioni civili.
Va, innanzitutto, premesso che al capo B si contesta il reato di cui all’articolo 355 cod. pen. in quanto COGNOME, nella qualità di procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘unità organizzativa del bacino RAGIONE_SOCIALE Nord a partire dal 2010, COGNOME, quale dipendente RAGIONE_SOCIALEa società con funzioni di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘impianto RAGIONE_SOCIALE‘unità intervento di bacino e coordinatore RAGIONE_SOCIALEa linea acque presso il depuratore di RAGIONE_SOCIALE Nord, e COGNOME, quale dipendente RAGIONE_SOCIALEa società con funzioni di responsabile RAGIONE_SOCIALEa conduzione e coordinatore RAGIONE_SOCIALEa gestione funghi, violando gli obblighi di conservazione del valore RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione di RAGIONE_SOCIALE Nord, concesso in gestione alla società RAGIONE_SOCIALE, obblighi previsti dalla convenzione accessoria stipulata con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 30/12/1997, facevano mancare le opere necessarie al corretto svolgimento del servizio pubblico oggetto RAGIONE_SOCIALEa Convenzione e ciò, in particolare, disattivando le fasi di depurazione RAGIONE_SOCIALEa digestione anaerobica e RAGIONE_SOCIALEa sedimentazione primaria.
Al capo C si contesta agli imputati, nelle medesime qualità, il reato di cui all’art. 356 cod. pen. in relazione all’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di gestione stipulata il 30 luglio 2002 tra la Provincia di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto “l’affidamento del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale 2”, avuto riguardo alla mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di trattamento e
corretto smaltimento dei reflui presso il depuratore di RAGIONE_SOCIALE Nord ed alla mancata attivazione RAGIONE_SOCIALEe fasi di depurazione RAGIONE_SOCIALEa digestione anaerobica e RAGIONE_SOCIALEa sedimentazione primaria.
2.1 I ricorrenti, pr’emessa la criticità RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 182 del 2021 in ordine alla regola di giudizio da adottare ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito civile nell’ipotesi in cui maturi in grado d’appel la prescrizione del reato (si segnala, in particolare, l’applicazione, da un lato, RAGIONE_SOCIALEo statuto RAGIONE_SOCIALEa prova penale, e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALEa regola di giudizio civilistica del “p probabile che non” in tema di nesso di causalità), con il primo motivo di ricorso deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa alla dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo B ed alla conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili.
In primo luogo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per il giudice di appello di esaminare compiutamente i motivi di gravame (si richiama, al riguardo, quanto affermato da Sez. U, Tettannanti). La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a valutare detti motivi come mere riproposizioni RAGIONE_SOCIALEe tesi difensive già dedotte in primo grado, aderendo alle valutazioni del Tribunale. Così facendo, sostengono i ricorrenti, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le censure difensive in cui si segnalavano le seguenti criticità:
la verifica del preteso inadempimento avrebbe dovuto considerare, oltre al contenuto RAGIONE_SOCIALEa convenzione del 1997, anche la sussistenza di una compromissione RAGIONE_SOCIALE‘efficienza depurativa RAGIONE_SOCIALE‘impianto, posto che era proprio questo l’oggetto del servizio pubblico in concessione;
la sentenza di primo grado aveva omesso di considerare che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa convenzione (obblighi del concessionario), ogni censura sulla conservazione ed efficienza dei beni concessi in gestione poteva essere formulata solo alla scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione e che, comunque, non erano mai stati formulati rilievi al riguardo né il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la sua risoluzione per un eventuale inadempimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Di contro, si rileva che all’esito del dibattimento sono emersi sia l’ottimo stato di conservazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto che le migliorie apportate dalla società (si richiamano le deposizioni dei testi COGNOME e del consulente RAGIONE_SOCIALEa difesa COGNOME).
Si censura, inoltre, la mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, apoditticamente ravvisato dalla Corte territoriale senza alcuna valutazione RAGIONE_SOCIALEe censure dedotte con l’atto di appello ove si rappresentava che:
COGNOME non aveva alcun potere decisionale e, benché gli fosse stata conferito un potere di spesa entro il limite di 75.000 euro, da un lato, detto limite di spesa era inadeguato a sostenere i costi relativi a qualsiasi malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto (come dichiarato dal teste COGNOME) e, dall’altro, lo stesso imputato ha chiarito che tale disponibilità era destinata alla soluzione RAGIONE_SOCIALEe problematiche connesse alla sicurezza dei lavoratori.
NOME e COGNOME non avevano alcun potere decisionale, non essendo stata loro conferita alcuna delega o procura in tal senso.
2.2 Con il secondo motivo deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del reato di cui al capo C ed alla conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili. La sentenza impugnata, infatti, ha considerato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa convenzione del 2002 e gli inadempimenti manutentivi emersi nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, ma ha omesso di considerare gli elementi a favore degli imputati rappresentati nei motivi di appello, ovvero:
-che la disattivazione RAGIONE_SOCIALEe due fasi di cui all’imputazione non aveva comportato una gestione difforme da quella prevista dalla convenzione nè determinato alcuna alterazione RAGIONE_SOCIALEa depurazione;
-che gli imputati non avevano posto in essere alcuna condotta ingannatoria, atteso che: nessun rilievo è stato mosso dalla provincia di RAGIONE_SOCIALE; la testimone COGNOME ha confermato che RAGIONE_SOCIALE comunicava regolarmente alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, che non si era costituita parte civile, ogni malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto nonché gli interventi di manutenzione.
Nel corpo del motivo, si aggiunge, infine, che la sentenza impugnata non argomenta in ordine agli effetti RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata, come descritta nel capo di imputazione, ovvero la sussistenza di un risparmio di spesa per la società e l’indebita percezione del corrispettivo del servizio da parte degli utenti. Si segnala a tale riguardo un profilo di illogicità RAGIONE_SOCIALEa sentenza laddove, con riferimento al reato di cui al capo F, da cui gli imputati sono stati assolti, ha affermato che l’istruttoria dibattimentale non ha consentito di provare tale dato.
Si lamenta, inoltre, sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime argomentazioni già illustrate con riferimento al primo motivo di ricorso, la mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, avuto riguardo alle posizioni dei tre imputati. Si aggiunge, inoltre, quali elementi idonei a legittimare la buona fede degli imputati, che le analisi condotte dall’ARPA, avevano avuto esito positivo e che non vi era mai stata alcuna comunicazione di segno contrario da parte RAGIONE_SOCIALEa Provincia in occasione RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni dei guasti e RAGIONE_SOCIALEe manutenzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in quanto, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle dedotte dai ricorrenti, non è possibile ravvisare nelle condotte in contestazione un inadempimento o una fraudolenta esecuzione di un contratto di fornitura rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa loro sussunzione nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 355 e 35 cod. pen. Ne consegue, dunque, che la sentenza impugnata ha illegittimamente dichiarato la prescrizione di tali reati, emergendo dagli atti, sulla base di quanto si dirà di seguito, l’insussistenza dei fatti ascritti agli imputati.
Va, innanzitutto, rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in culle circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu ocu/i”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
Chiarito il criterio di giudizio che governa il rapporto tra prescrizione del reato e proscioglimento nel merito RAGIONE_SOCIALE‘imputato, occorre, in primo luogo, muovere dall’analisi del bene giuridico tutelato e RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALEe due disposizioni incriminatrici.
Va, innanzitutto, premesso che entrambe le fattispecie di reato sono volte a tutelare il buon funzionamento dei pubblici servizi e degli stabilimenti pubblici (cfr. Sez. 6, n. 3670 del 29/1/1993, Cornia, Rv. 193871) da condotte di inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura – concluso con lo AVV_NOTAIO, altro ente pubblico o un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità che facciano mancare, in tutto o in parte, beni o opere a questi necessarie, ovvero di fraudolenta esecuzione degli impegni contrattuali.
In dottrina si è osservato che la scelta legislativa di rafforzare con la sanzione penale RAGIONE_SOCIALEe condotte normalmente rilevanti solo in sede civilistica si giustifica proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa specifica finalità perseguita dal contratto di fornitura in quanto
destinato a soddisfare finalità essenziali al buon funzionamento di un servizio pubblico o di uno stabilimento pubblico.
Il precetto penale non sanziona, infatti, le condotte di mera inadempienza, richiedendosi, con riferimento ad entrambe le fattispecie di reato, un quid pluris idoneo a mettere in pericolo il regolare funzionamento del servizio pubblico o RAGIONE_SOCIALEo stabilimento pubblico. Ciò emerge chiaramente dal testo RAGIONE_SOCIALE‘art. :355 cod. pen. che sanziona penalmente solo le condotte di inadempimento da cui derivi, in tutto o in parte, la “mancanza di cose od opere necessarie” a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio (cfr. Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 284883-02; Sez. 6, n. 16428 del 05/12/2007, dep. 2008, Mulè, Rv. 239554). Analoghe considerazioni valgono anche per il reato di cui all’art. 356 cod. pen. per la cui configurabilità si richiede l’accertamento di una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 284883-01).
4. In entrambi i casi si tratta di reati che, a prescindere dal loro inquadramento nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa categoria dei reati propri (cfr. Sez. 6, n. 12889 del 23/05/1991, COGNOME, Rv. 188751) o dei reati comuni (come sostenuto da alcune voci in dottrina), possono essere commessi solo dalla parte obbligata all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione oggetto del contratto di fornitura, ovvero, oltre al fornitore, i subfornitori, i mediator e i rappresentati dei fornitori, contemplati dall’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 355 (Sez. 6, n. 12889 del 23/05/1991, COGNOME, Rv. 188751; Sez. 6, n. 10556 del 17/06/1982, COGNOME, Rv. 156015; Sez. 6, n. 1031 del 27/05/1967, COGNOME, Rv. 105184 che ha chiarito che la locuzione contenuta all’art. 356 cod. pen. “nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente” si richiamano gli obblighi dei subfornitori, dei mediatori e dei rappresentanti dei fornitori previsti dall’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 355 cod. pen.).
Coerentemente con i principi di tassatività e determinatezza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie penale, in dottrina si è osservato che la restrizione dei destinatari del precetto penale a tali categorie soggettive impedisce di configurare le fattispecie incriminatrici in esame anche in relazione alle condotte di inadempimento di obblighi verso lo AVV_NOTAIO derivanti da fonti diverse da quelle negoziali espressamente – dal legislatore, quali, ad esempio, gli obblighi derivanti dall’ufficio o servizio svolto ovvero derivanti direttamente da fonti di diritto pubblico (come in caso di espropriazione di un bene). yuz,. i 9,k-c
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esatta perimetrazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito di applicabilità RAGIONE_SOCIALEe due fattispecie incriminatrici, sia in relazione all’individuazione dei soggetti attivi che a rapporto obbligatorio il cui inadempimento può assumere, alle condizioni sopra indicate, rilevanza penale, è, dunque, necessario chiarire cosa debba intendersi per contratto di pubblica fornitura.
Nessuna RAGIONE_SOCIALEe due norme incriminatrici ne fornisce, infatti, una definizione.
Va, inoltre, considerato che tale tipologia contrattuale non rientra tra quelle espressamente disciplinate dal codice civile.
La definizione di tale locuzione può dunque, rinvenirsi facendo riferimento al significato che usualmente assume la nozione di “fornitura”.
Nel linguaggio comune il termine evoca il sinallagma negoziale in forza del quale un soggetto si impegna ad eseguire una prestazione, sia essa continuativa, periodica o in un’unica soluzione, di cose o opere, dietro un corrispettivo di un prezzo. Ciò consente senza dubbio di ricondurre alla nozione di “fornitura” i rapporti di somministrazione e di appalto. Nella casistica RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sono, peraltro, queste le ipotesi contrattuali in cui è stato ravvisato un contratto di fornitura (si veda ad esempio, Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 284883 in tema di appalto del servizio di mensa scolastica; Sez. 6, n. 28130 del 18/09/2020, COGNOME, Rv. 279721 – 02 in tema di somministrazione di personale paramedico interinale; Sez. 6, n. 44273 del 07/10/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 242402, in relazione all’appalto relativo alla fornitura di calcestruzzo all’impresa appaltatrice di un’opera pubblica).
In dottrina si è, tuttavia, accolta una interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa locuzione in esame cui sono stati ricondotti anche i contratti di compravendita e, secondo alcuni Autori, di locazione. Si è, infatti, sostenuto che ciò che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità di una pubblica fornitura è che sussista un contratto con un soggetto pubblico qualificato (AVV_NOTAIO, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità) in forza del quale il contraente si impegna ad eseguire una prestazione di cose o opere che si pongono in un rapporto di necessità rispetto agli scopi specifici RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene il Collegio che, pur prescindendosi dalla qualificazione giuridica del tipo contrattuale, sulla base RAGIONE_SOCIALEe indicazioni emergenti dalle due disposizioni penali (quanto ai soggetti, all’oggetto ed alla rilevanza “pubblicistica” del rapporto), ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità una “pubblica fornitura” devono necessariamente sussistere i seguenti elementi:
la qualifica pubblicistica del committente (AVV_NOTAIO, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità);
la previsione di un sinallagnna negoziale avente ad oggetto la prestazione ad opera del contraente di cose (quali beni mobili, immobili o anche energie aventi un valore economico) o di opere, di regola dietro la corresponsione di un corrispettivo da parte del committente. A tale riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine “fornitura” si riferisce anche al “facere” costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe finalità sottese al servizio pubblico (Sez. 6, n. 28130 del 18/09/2020, COGNOME, Rv. 279721 – 02; Sez. 6, n. 5185 del 20/11/1987, COGNOME, Rv. 178245);
la pubblicità RAGIONE_SOCIALEa causa del contratto, rappresentata dalla stretta correlazione tra l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa prestazione contrattuale ed il regolare funzionamento del servizio pubblico o RAGIONE_SOCIALEo stabilimento pubblico.
Va, peraltro, considerato che anche il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 355 cod. pen. contempla quali circostanze aggravanti RAGIONE_SOCIALEe fattispecie che sono comunque riconducibili a tale schema negoziale in cui il maggiore disvalore RAGIONE_SOCIALEa condotta è sostanzialmente correlato alla particolare rilevanza, o meglio, ad una “necessità” qualificata, dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALEa fornitura rispetto al regolare svolgimento del servizio pubblico. La norma, infatti, prevede che la pena è aumentata se la fornitura riguarda:
sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento RAGIONE_SOCIALEe forze armate RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO;
cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Alla stregua di tali connotati essenziali che consentono di tipizzare agli effetti penali il rapporto contrattuale il cui inadempimento può assumere rilevanza ai sensi degli artt. 355 e 356 cod. pen., ritiene il Collegio che la nozione di “pubblica fornitura” non possa essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da una concessione di beni o servizi pubblici. Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesi è il dualismo soggettivo che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra esposte, connota il sinallagma negoziale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche forniture in cui, da un lato,
viene in rilevo la posizione del soggetto tenuto alla esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione e, dall’altro, quella del soggetto – AVV_NOTAIO, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità – che riceve detta prestazione in quanto funzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico o di uno stabilimento pubblico.
Nella fattispecie in esame, infatti, tali due posizioni finiscono per coincidere soggettivamente con la posizione di RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto tenuto alla regolare manutenzione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione e, al contempo, quale destinatario RAGIONE_SOCIALEa medesima prestazione ed esercente il servizio pubblico di depurazione cui questa è preordinata.
Le due sentenze di merito, dilungandosi nell’esame RAGIONE_SOCIALEe specifiche condotte contestate agli imputati, hanno omesso ogni valutazione in merito alla riconducibilità di siffatte condotte al paradigma RAGIONE_SOCIALEe pubbliche forniture, dando sostanzialmente per scontata la configurabilità RAGIONE_SOCIALEe due fattispecie incriminatrici in presenza di una condotta di inadempimento degli obblighi derivanti da un qualsiasi rapporto, anche di concessione, con la Pubblica RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un sillogismo che non solo contrasta con la ratio RAGIONE_SOCIALEe due disposizioni incriminatrici, ma che, sulla base di una eccessiva dilatazione RAGIONE_SOCIALEa nozione di pubblica fornitura rispetto al suo comune significato, amplia l’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEe due fattispecie sulla base di una interpretazione analogica ed in malam partem RAGIONE_SOCIALEe norme penali.
Invero, come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 2021) «il canone ermeneutico del divieto di analogia a sfavore del reo, affermato dall’art. 14 preleggi ed avente il suo fondamento a livello costituzionale nel principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo RAGIONE_SOCIALEa legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie RAGIONE_SOCIALEe proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale RAGIONE_SOCIALEe espressioni utilizzate dal legislatore.»
7. Tornando al caso di specie, rileva, infine, il Collegio che, anche a prescindere dalla impossibilità di qualificare come pubblica fornitura il rapporto derivante dalla
concessione di beni o servizi pubblici, la sentenza impugnata ha, comunque, illegittimamente dichiarato la prescrizione dei due reati senza alcuna effettiva valutazione dei motivi di impugnazione dedotti dagli imputati in relazione al giudizio di responsabilità e senza alcuna verifica critica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per ritenere configurabili i fatti ascritti agli imputati.
In primo luogo, infatti, la Corte territoriale ha omesso di valutare i rilievi criti dedotti dai ricorrenti in relazione alle specifiche competenze, alle loro possibilità operative e, dunque, in ultima analisi, alla ascrivibilità ai predetti RAGIONE_SOCIALEe inadempienze contestate.
Partendo, inoltre, da un generico richiamo al contenuto RAGIONE_SOCIALEe convenzioni di cui si contesta l’inadempimento senza alcuna specifica descrizione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di pervenire ad una sentenza di proscioglimento dal reato di cui all’art. 355 cod. pen. senza alcuna valutazione in ordine alla effettiva incidenza RAGIONE_SOCIALEe inadempienze riscontrate sul regolare svolgimento del servizio pubblico, incidenza che entrambe le sentenze di merito sembrerebbero avere escluso, avendo sottolineato che non vi è stata alcuna compromissione RAGIONE_SOCIALE‘efficienza depurativa RAGIONE_SOCIALE‘impianto. Parimenti viziato appare, infine, il giudizio relativo all’impossibilità di pervenire ad un proscioglimento degli imputati dal reato di cui all’art. 356 cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso ogni valutazione sulla configurabilità nel caso di specie di una condotta ingannatoria riconducibile alla frode nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, limitandosi ad affermare che l’inosservanza degli obblighi di conservazione ha comportato «un costante utilizzo RAGIONE_SOCIALEa struttura in modo difforme da quanto convenzionalmente previsto» e ciò nonostante sia stata garantita la «piena efficienza depurativa».
8. In conclusione, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha illegittimamente dichiarato la prescrizione dei reati ascritti ai ricorrenti ai capi B e C in quanto, alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra svolte, le caratteristiche del rapporto di concessione in favore di RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, la tipologia di inadempienze riscontrate non consentono di ritenere la sussistenza dei fatti. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 129, comma 2, cod. proc. pen., i ricorrenti devono, pertanto, essere assolti dai reati ascritti perché i fatti non sussistono.
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO estensore
Visto l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., assolve i ricorrenti dai reati loro ascritti
perché i fatti non sussistono. Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Présidente