Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1322 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1322 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del giorno 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano, all’esito d gravame interposto da NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 28 giugno 2021 del Tribunale di Milano, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 62 comma 1, n. 2 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante, ha rideterminato in mitius la pena, confermando nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell stesso imputato per il delitto di furto aggravato perché commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede (art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.).
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso p cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, ha denunciato la violazione dell’art. comma 1, n. 7, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione alla rit sussistenza della circostanza aggravante contemplata dalla norma appena citata. Ad avviso della difesa, difatti, dalla stessa sentenza impugnata si trarrebbe che i beni posti in vendit supermercato e oggetto materiale del reato erano sottoposti a vigilanza continua (in particola poiché gli impianti di videosorveglianza erano presidiati da un operatore che poteva interveni «in tempo reale»), tanto che l’imputato sarebbe stato notato grazie al sistema videosorveglianza mentre occultava merce nel proprio zaino e poi bloccato dagli altr sorveglianti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già chiarito che «in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cu consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzio immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. comma primo, n. 7, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 265808 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 – dep. 2021, Saja Rv. 280157 – 01; Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, COGNOME, Rv. 265681 – 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, COGNOME; Rv. 248168 – 01). E nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto dalla difesa – che non ha neppure dedotto un travisamento della prova -, dalla sentenza impugnata non risulta che nella specie abbia avuto luogo una vigilanza continua, tanto che il gravame è stato rigettato in parte qua proprio in ossequio al principio appena richiamato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 3 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2022.