Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51523 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine (1) alla qualità di cosa esposta per consuetudine alla pubblica fed della vetrina infranta per effetto della violenza del colpo inferto dal ricorrente, (2) alla lieve del danno patrimoniale provocato, (3) della particolare tenuità dell’offesa e (4) del rigetto de richiesta applicazione di sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, sono manifestamente infondati in fatto e comunque meramente reiterativi di argomenti spesi con i motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha corrisposto con logica e congruente motivazione, evidenziando in particolare che:
la vetrina dell’edicola danneggiata era esposta alla pubblica fede, giacché l’esercente si trova all’interno dell’edicola e non può quindi costantemente controllare la res oggetto di violenza (Sez. 6, n. 23282 del 17/3/2015, Rv. 263626);
il valore della vetrina infranta non è affatto irrisorio (200 euro), talché non può tratt né di danno di lieve entità, né di offesa di particolare tenuità;
la biografia criminale del ricorrente non consente di esprimere una prognosi favorevole sul futuro adempimento della sanzione sostitutiva richiesta.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente