Provvisionale bancarotta fraudolenta: la decisione della Cassazione
La gestione della provvisionale bancarotta fraudolenta rappresenta un punto cruciale nei processi penali d’impresa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla possibilità di impugnare la quantificazione di tale somma, stabilendo confini precisi tra discrezionalità del giudice e diritti della difesa, confermando un orientamento ormai consolidato che limita i margini di manovra dei ricorrenti in sede di legittimità.
Il caso della provvisionale bancarotta fraudolenta
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva. Oltre alla sanzione penale, i giudici di merito avevano disposto il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della procedura fallimentare, costituita come parte civile. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello davanti alla Suprema Corte, lamentando come unico motivo di doglianza il difetto di motivazione relativo alla determinazione e alla quantificazione di tale somma.
La decisione sulla provvisionale bancarotta fraudolenta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha sottolineato che la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione e alla quantificazione di una provvisionale non è deducibile con ricorso per Cassazione. Questo perché la natura di tale provvedimento è meramente delibativa e discrezionale. La Corte ha ribadito che il giudice penale non è tenuto a fornire una motivazione analitica e rigorosa come quella richiesta per la liquidazione definitiva del danno, che spetta invece al giudice civile.
Profili di discrezionalità del giudice
L’ordinanza evidenzia come la decisione sulla provvisionale sia fondata su un apprezzamento sommario delle prove raccolte durante il dibattimento. Trattandosi di un provvedimento provvisorio e destinato a essere assorbito dalla sentenza civile, la legge non impone al magistrato penale un onere motivazionale stringente. Pertanto, la contestazione sul “quantum” o sulla mancanza di una spiegazione dettagliata del calcolo non può costituire un vizio di legittimità.
Implicazioni pratiche del provvedimento
Questo orientamento ha conseguenze significative per chi affronta processi per reati fallimentari. L’impossibilità di contestare efficacemente la provvisionale in Cassazione significa che l’imputato condannato deve essere pronto a far fronte a un esborso economico immediato e spesso rilevante. La sanzione pecuniaria inflitta per l’inammissibilità del ricorso, fissata in questo caso in tremila euro, funge inoltre da deterrente contro impugnazioni basate su motivi palesemente non accoglibili.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nella natura interinale della provvisionale. Essendo una decisione che non ha carattere di definitività e che non produce effetti di giudicato sulla liquidazione del danno, essa sfugge al controllo di legittimità tipico del ricorso in Cassazione. I giudici hanno richiamato una solida giurisprudenza precedente per confermare che la valutazione discrezionale del giudice di merito è insindacabile se non nei rarissimi casi di totale assenza di motivazione o motivazione apparente, fattispecie non riscontrata nel caso in esame.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato integralmente le tesi difensive, confermando la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Il provvedimento riafferma il principio per cui la fase penale, pur accertando la responsabilità, delega alla discrezionalità del magistrato il ristoro immediato della parte civile, rimandando ogni contestazione analitica sull’entità del danno alla naturale sede civile.
È possibile ridurre in Cassazione l’importo di una provvisionale per bancarotta?
No, la Cassazione ritiene che la quantificazione della provvisionale sia una decisione discrezionale del giudice di merito e non possa essere impugnata per difetto di motivazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro la provvisionale?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, in questo caso pari a tremila euro.
Perché il giudice penale non deve motivare dettagliatamente la provvisionale?
Perché si tratta di una decisione provvisoria e non definitiva, basata su una valutazione sommaria, il cui scopo è fornire un ristoro immediato in attesa della liquidazione finale del danno in sede civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7787 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7787 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale in favore del fallimento, non è deducibile con ricorso per Cassazione in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale concerne una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 27777302; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 5, Sentenza n. 32899 del 25/05/2011, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 250934-01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.