Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31937 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Marineo il DATA_NASCITA nel procedimento nei confronti di
NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribuna di Caltanissetta ha disposto l’archiviazione degli atti del procedimento nei conf di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 319-ter cod. pen. e d nei confronti della predetta la formulazione dell’imputazione di cui all’art. 479 pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la parte offes NOME COGNOME, a mezzo dei difensore e procuratore speciale, con atto di rico che deduce l’abnormità della disposta archiviazione degli atti in relazione al di cui all’art. 319-ter cod. pen.
Assume il ricorrente che nel dibattimento a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi erano stati accusati del reato di corruzione in relazione alla n dell’amministratore giudiziario NOME COGNOME nell’ambito della procedura d prevenzione a carico dei COGNOME e già nel corso del dibattimento emergevan circostanze che evidenziavano la emersione di ulteriori ipotesi di reato riguard non già la nomina dell’amministratore giudiziario nel predetto procedimento, ben il patto corruttivo che aveva portato all’adozione del provvedimento di seques nel medesimo procedimento e alla falsità che io affliggeva. Tanto era stato ogge di esposto delle persone offese, sfociato in un procedimento iscritto per il re cui all’art. 323 cod. pen. nell’ambito del quale il Pubblico Ministero aveva form una prima richiesta di archiviazione assumendo che la scelta di adottar sequestro integrava un atto prodromico all’accordo corruttivo già contesta nell’ambito del primo processo. A seguito di opposizione delle persone offese Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 01/07/2022, accoglieva richiesta di archiviazione in relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen. e al pubblico ministero l’iscrizione dei reati di corruzione in atti giudiziari e Pubblico ministero successivamente chiedeva l’archiviazione del procedimento e, all’esito della opposizione svolta dalle parti offese, il Giudice per le i preliminari ha emesso la ordinanza impugnata, assumendo l’ostatività dell previsione dell’art. 649 cod. proc. pen. al perseguimento del patto corruttivo avente ad oggetto il sequestro, non ravvisandosi una duplicità del sinallag corruttivo rispetto a quello – già oggetto di processo – a quello avente ad og la nomina di amministratore giudiziario. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente rileva che tale duplicità è stata già riconosciuta nell’amb processo svoltosi, determinando notevoli ripercussioni in punto di possibilit ristoro del danno subito dalle persone offese come risulta da entrambi le sente
· COGNOME di merito e deduce l’abnormità funzionale della ordinanza che impedisce perseguire un fatto illecito di tale gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre c proposto per ragioni non consentite dall’ordinamento.
L’ordinanza impugnata ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di NOME COGNOME COGNOME relazione al reato di cui all’art. 319-ter c con riferimento al disposto sequestro, sulla base dell’assunto secondo il qu prospettazione dell’accusa – volta a individuare una autonoma valenza corrut della adozione del provvedimento – non coglieva «l’unica sequenza corruttiv spezzettandola impropriamente in tante corruzioni quanti sono gli atti contra doveri di ufficio: una corruzione per l’emanazione del sequestro e una corruz per la nomina dell’amministratore giudiziario. Si tratta di una soluzione con rispetto all’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità fornisce dell cod. proc. pen. e che potrebbe essere applicata solo laddove – ma non dimostrazione di questo nel caso di specie – l’indagata avesse percepito util distinte per ognuno dei due atti contrari ai doveri di ufficio».
Ritiene questa Corte che la disposta archiviazione esuli da qualsiasi pr di abnormità funzionale, posta l’evidente insussistenza di quella strutturale
Va premesso che, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 2, cod. proc. p l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, c cod. proc. pen. e, in tali casi, è proponibile reclamo al tribunale ai sensi del successivo terzo comma.
Cosicché l’ordinanza di archiviazione – salvo che non sia disposta ai dell’art. 131-bis cod. proc. pen. – non è ricorribile in cassazion surrettiziamente il ricorrente prospetta l’abnormità del provvedimento, specie palesemente insussistente, contestandosi solo la valutazione giuridica notitia criminis e l’applicazione del ne bis in idem a riguardo.
Secondo autorevole orientamento, è affetto da abnormità non solo provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astr manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentit ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto pro può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua sin ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il p
funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la sta del processo e l’impossibilità di proseguirlo. (Sez. U, n. 26 del 24/11/1 dep. 2000, COGNOME).
Già nella vigenza del precedente regime impugnatorio era stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento d archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni contraddittorio ovvero per “errores in iudicando” fondati su una diversa interpretazione della legge sostanziale ( Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010, 246779) e, all’attualità, in relazione alla latitudine valutativa del giudice in della richiesta di archiviazione e alla sua incensurabilità, è stato condivisibil affermato che non è abnorme il provvedimento di archiviazione con cui è esclusa la configurabilità di un reato, oggetto di denuncia-querela, ma non di iscrizione registro delle notizie di reato, in quanto il giudice è libero di motivare il convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e da quelle esposte dalla persona offesa in sede dì opposizione e tale provvediment non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283093).
I parametri di legittimità richiamati, pertanto, escludono la prospett abnormità del provvedimento impugnato e la censurabilità delle sue ragioni.
La pretesa abnormità funzionale denunciata dal ricorrente non può essere., pervero, individuata dalla sola circostanza per la quale – a seguito provvedimento di archiviazione – non può essere perseguito il reato ipotizzato seguito della denuncia della parte offesa, così inibendole il raggiungimento deg scopi risarcitori. Secondo l’ordinamento vigente, dominus dell’azione penale è pubblico ministero che ha il potere-dovere di esercitare l’accusa in relazione disposta iscrizione del pertinente reato, salvo ritenga la sua infondatezza (art cod. proc. pen.) o la ricorrenza degli altri casi previsti dall’art. 411 cod. pro e 125 disp. att. cod. proc. pen. dovendo sottoporre la sua valutazione negativa successivo vaglio del giudice. Cosicché non è la frustrazione dell’aspettativa de parte offesa a radicare la disfunzione del mancato perseguimento del reato ipotizzato, laddove – come nella specie – del tutto rituale risulta il vaglio neg dell’accusa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 13/06/2024.