Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40724 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio
lette le memorie dei difensori di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, che hanno concluso per l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Rimini, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichia la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per vizio di e dell’azione penale ai sensi degli artt. 178 lett. b) e 179, comma 1, cod. pen. con riferimento agli enti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ritene nei confronti degli enti, l’azione penale debba essere esercitata nelle previste dall’art. 59, comma 1, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, che non contem la forma di cui all’art. 552 cod. proc. pen.
In dettaglio, si legge nell’ordinanza, secondo la disciplina speciale de per la responsabilità degli enti la contestazione dell’illecito deve av ricorrendo a uno degli atti indicati dall’art. 407 bis, comma uno, cod. proc. pen., dunque formulando l’imputazione in caso di patteggiamento, giudizio abbreviato giudizio direttissimo, procedimento per decreto e sospensione del procediment con messa alla prova, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini propone ricorso deducendo l’abnormità del provvedimento. In primo luogo, rileva che l patologia individuata dal Tribunale come nullità non è riconducibile a que sanzionate dall’art. 178 lett. b) e 179 cod. proc. pen. in quanto, i dell’art.550, comma 3, cod. proc. pen., se il pubblico ministero esercita l’ penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’u preliminare il giudice deve disporre con ordinanza la trasmissione degli at pubblico ministero. Il Procuratore ricorrente ritiene, inoltre, che in t responsabilità degli enti debbano essere osservate non solo le disposizioni s composizione del Tribunale ma anche le disposizioni processuali collegate ai rea dai quali l’illecito amministrativo dipende; nell’ordinanza viene menzionato l 36, comma 2, d. Igs. n. 231/2001 senza tuttavia che venga attribuito ril all’ultima parte di tale disposizione laddove fa riferimento alle «disposi processuali collegate», da considerarsi inerenti alle modalità di eser dell’azione penale in quanto ulteriori rispetto a quelle in materia di attribuz Tribunale in composizione collegiale e monocratica. L’interpretazione dell’art. del d. Igs. n.231/2001 fornita dal Tribunale non tiene conto del fatto c norma è stata dettata in relazione a delitti per i quali non era previsto l’e dell’azione penale con citazione diretta. L’ampliamento del novero dei rea presupposto evidentemente impone l’ampliamento delle forme con le quali si può esercitare l’azione penale in relazione alle regole previste per il presupposto.
Il Procuratore deduce l’abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, perché determina una insuperabile stasi del processo. Sotto altro profilo, il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento in quanto idoneo a imporre strutturalmente e in via permanente due percorsi processuali separati con riguardo alla responsabilità penale e alla responsabilità da reato dell’ente.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
I difensori della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE hann depositato memorie difensive chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve ricordare che la nozione di provvedimento «abnorme», come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali della tipicità e tassatività dei casi di nullità (a 177 cod.proc.pen.) e dei mezzi di impugnazione (art.568, comma 1, cod.proc.pen.), consente di rimuovere quel provvedimento giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in iudicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la «struttura» o la «funzione».
Il provvedimento abnorme è un atto non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, COGNOME, Rv. 25247501; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, COGNOME, Rv.24116201) o comunque ne viola radicalmente le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, COGNOME, Rv.25060301; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, COGNOME, Rv.24691001), incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012 , A., Rv. 25317701).
2.1. L’abnormità dell’atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando
esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Magnani, Rv.21509401).
2.2. Le Sezioni Unite hanno, anche, ammonito a delimitare con rigore l’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini · una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la ‘categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nulli comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715).
Sulla base dei criteri interpretativi sopra enunciati, il ricorso deve riteners inammissibile.
3.1. L ordinanza impugnata non presenta profili di abnormità. L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazion diretta a giudizio, anche qualora la si definisca «espressione di un potere male esercitato», non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto è pur sempre espressione di un potere che l’ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato rapporto processuale); né il provvedimento determina una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all’esercizio dell’azione penale nelle forme previste dall’art. 59 d. Igs. n.231/2001.
3.2. Giova evidenziare, per escludere che al pubblico ministero venga imposto il compimento di un atto nullo, che le questioni poste dal ricorso e affrontate anche nella requisitoria del Procuratore generale e nelle memorie degli RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sono di natura eminentemente interpretativa. Da un lato, deve essere considerato che, nonostante l’ampliamento del numero dei reati-presupposto ne preveda alcuni per i quali è prevista la citazione diretta, il legislatore non ha inteso modificare il dettat normativo circa le forme di esercizio dell’azione penale nei confronti degli RAGIONE_SOCIALE, pur essendo intervenuto con l’art. 7, comma 1, lett. a) del d. Igs. 19 marzo 2024, n.31 a correggere il rinvio alle relative disposizioni del codice di procedura penale contenuto nell’art. 59 d. Igs. n.231/2001.
3.3. Inoltre, ai sensi dell’art.38, comma 2, d. Igs. n.231/2001 sono previste deroghe al sistema del simultaneus processus; tra queste regole vi è quella dettata alla lett. c), che ammette la trattazione separata quando «l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario».
Considerato, dunque, che l’art. 568 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione e che il successivo art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. sanziona con l’inammissibilità ogni impugnazione proposta al di fuori di quanto tipizzato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente