Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1149 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1149 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini il 12/03/2025 nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Gallarate il DATA_NASCITA;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni e la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiduc dell’indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha impugnato, in quanto abnorme, l’ordinanza con cui il Tribunale di Rimini, all’udienza del 12.3.2025, ha disposto, ai sensi dell’art.521, comma 2, cod. proc. pen., la restituzione degli atti Pubblico Ministero nell’ambito nel procedimento nei riguardi di COGNOME NOME, imputato del delitto di peculato.
All’imputato si contesta, quale portalettere in servizio presso RAGIONE_SOCIALE, essersi appropriato di circa 229 missive che avrebbe dovuto recapitare e che invece avrebbe conservato presso la sua abitazione.
Il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti perchè: a) non avendo le missive un apprezzabile valore patrimoniale, le condotte contestate sarebbero al più riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 314 bis cod. pen.; b) “dall’incartamento emergevano anche ulteriori ipotesi di reato non contestate, cioè di truffa ai danni dell’ente pubblico falso in atto pubblico”.
Secondo il Tribunale, l’imputato, “per incapacità organizzativa, per scarsa formazione o per sciatteria”, avrebbe omesso di eseguire la propria prestazione lavorativa senza nulla comunicare al proprio datore di lavoro, così da poter percepire comune l’intera retribuzione.
Sostiene il ricorrente che l’ordinanza sarebbe abnorme perché sarebbe stato richiesto al Pubblico ministero di esercitare l’azione penale per il delitto di cui al 314 bis cod. pen. in relazione a fatti commessi prima (2022) della entrata in vigore della nuova norma incriminatrice.
Ciò, si aggiunge, avrebbe prodotto una stasi del procedimento in quanto, da una parte, il pubblico ministero non potrebbe avanzare richiesta di rinvio a giudizio perché il delitto indicato non sarebbe stato previsto dalla legge all’epoca dei fatti, e dall’ non potrebbe far altro che chiedere l’archiviazione, così essendogli precluso di contrastare la valutazione del Tribunale (così il ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell’affermare, in conformità al principio di tassatività delle impugnazioni, che l’atto processuale abnorme, e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale – carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell’ipotesi di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, m in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti – carenza di potere in concreto).
È affetto da abnormità, cioè, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche
quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al d fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (in questo senso, i generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243599).
Non è invece abnorme l’atto che, pur illegittimo- perché espressione di un potere male esercitato – non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall’ordinamento, dovendosi al più parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi “consentite”.
In tale quadro di riferimento le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell’abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, sancito dall’art. 568 cod. proc. pen. mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 4 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 cod. proc. pen.
La categoria dell’abnormità è riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento n appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia fonte d un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: “la eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l’ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell’atto irrilevanti perch innocue, dall’altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullit Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all’abnormità quell’atto, compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittima l’esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere elimina l’interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l’incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l’atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l’illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità” (così U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715; cfr., Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME, Rv. 285213).
Dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono trarre due conclusioni: una, più generale, nel senso che la giurisprudenza ha
progressivamente ristretto l’ambito di applicazione della categoria dell’abnormità funzionale, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di un stasi processuale; una, più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fin dell’abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (così, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME, Rv. 285213; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282807).
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto esercizio di un potere che la legge gl riconosce e il provvedimento non costituisce una deviazione dal modello perché esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, ovvero in carenza di potere in concreto (cfr., Sez, 5, n. 22550 del 07/03/2016, COGNOME, Rv. 267174, secondo cui avverso l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone, ai sensi dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto non è previsto al mezzo di impugnazione, né la suddetta ordinanza, anche nel caso in cui è disposta erroneamente, può qualificarsi abnorme, atteso che la restituzione degli atti non configura un provvedimento avulso dal sistema processuale).
Il Tribunale, da una parte, ha ritenuto configurabili ulteriori ipotesi di reat dall’altra, richiamato il peculato per distrazione, ha fatto riferimento all’art. 314 bis pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.
In tale contesto non è condivisibile l’assunto del Procuratore ricorrente secondo cui il provvedimento sarebbe abnorme perché la norma richiamata dal Tribunale non potrebbe comunque trovare applicazione in ragione del fatto che essa sarebbe entrata in vigore dopo la commissione dei fatti per cui si procede.
È noto come l’introduzione della nuova fattispecie di reato abbia anticipato di pochi giorni l’approvazione della legge 9 agosto 2024, n. 114, che, con l’art. 1, comma 1, ha abrogato il reato di abuso d’ufficio, a decorrere dal 25 agosto 2024.
5.1. Dunque, un fenomeno combinato di abrogazione dell’art. 323 cod. pen. e di introduzione “anticipata” di una norma che sembrerebbe dover fungere da contrappeso, rispetto all’abolitio criminis dell’abuso d’ufficio.
Un fenomeno combinato costituito, da un lato, dall’impiego della decretazione d’urgenza in ragione della necessità di tenere conto degli obblighi eurounitari (espressamente citati nella relazione di accompagnamento al decreto legge) e, dall’altra, dalla necessità di evitare il fenomeno “complesso” di abolizione di incriminazione e nuova incriminazione.
Una fattispecie, quella prevista dal nuovo art. 314 bis cod. pen., che si incrocia tra gli obblighi di incriminazione derivanti dal diritto della Unione europea, la evoluzione del diritto giurisprudenziale in materia di abuso distrattivo e le “vicende” che hanno condotto all’abrogazione del reato previsto dall’art. 323 cod. pen.
Quanto al primo profilo, il peculato per distrazione è infatti oggetto di un obbligo incriminazione derivante dal diritto UE, che vincola il legislatore ai sensi dell’art. 1 comma 1, Cost.
Il riferimento è all’art. 4, comma 3, della Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediant diritto penale.
Nel nono considerando di questa direttiva, si fa riferimento alla lesioni degli interess finanziari dell’Unione derivanti dalle condotte del funzionario pubblico che mirano alla “appropriazione indebita di fondi o beni, per uno scopo contrario a quello previsto”.
L’art. 4, comma 3, stabilisce che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l’appropriazione indebita costituisca reato” e precisa subito che “ai fini della presente direttiva, s’intende per «appropriazione indebita» “l’azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione”.
Il successivo comma 4 dell’art. 4 della Direttiva precisa poi che ai fini della dirett s’intende per «funzionario pubblico» un funzionario dell’Unione o un funzionario compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo.
Quest’obbligo di incriminazione non è totalmente soddisfatto dalla norma che incrimina il peculato, perché essa si riferisce, secondo il diritto vivente, alle sole condo di appropriazione ovvero a quelle di distrazione che sono “equiparate” a quelle propriamente appropriative, cioè a quelle condotte caratterizzate dalla destinazione del denaro o della cosa mobile altrui non a finalità pubblicistiche, ma al soddisfacimento di interessi privati.
5.2. È altresì noto, come sotto la vigenza dell’originario delitto di peculato, quel precedente alla riforma attuata con la legge 26 aprile 1990, n. 86, la formulazione del precetto prevedeva, a seconda della fattispecie, la punizione di colui il quale, s “appropria, ovvero (…) distrae” (art. 314 cod. pen.) oppure “si appropria o, comunque, distrae” (art. 315 cod. pen.), il denaro o la cosa mobile posseduti per ragioni di uffic o servizio.
Venivano identificate almeno tre forme di distrazione, a seconda che l’utilizzo del denaro (o di altra cosa mobile) avvenisse:
in violazione delle norme interne che ne prescrivono la destinazione, ma pur sempre per finalità inerenti all’ente di appartenenza;
per obiettivi avulsi da quelli propri dell’ente ma, comunque, di interesse pubblico;
per fini del tutto estranei a quelli pubblici.
Nel 1990 il legislatore decise di espungere dall’art. 314 cod. pen. il riferimento alla distrazione: lo scopo era quello di far confluire detta condotta nell’alveo dell’art. cod. pen., laddove sussistenti gli altri elementi, peraltro successivamente arricchit prima dalla L. 16.7.1997, n. 234 e, poi, dal D.L. 16.7.2020, n. 76 (convertito dalla L 11.9.2020, n. 120).
La successiva elaborazione giurisprudenziale aveva tendenzialmente chiarito come non assumessero rilevanza penale i casi di distrazione di cui al punto a): la destinazione del bene a finalità pubbliche non simmetriche rispetto a quelle regolamentari interne, ma pur sempre inerenti a quelle dell’ente al quale appartiene il pubblico agente infedele, escludeva l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma (cfr., Sez. 6, n. 25173 del 13/04/2023, Costa, Rv. 284790).
Quanto ai casi sub b) e c), in particolare, le Sezioni unite avevano invece spiegato come l’eliminazione della parola “distrazione” dal testo dell’art. 314 cod. pen., operata 4 dalla L. n. 86 del 1990, non avesse determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive poste in essere dall’agente pubblico nell’area di rilevan penale dell’abuso d’ufficio.
Qualora, infatti, mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, tal risorse fossero state sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, sarebbe stat comunque integrato il delitto di peculato; la condotta distrattiva, invece, avrebbe potuto rilevare come abuso d’ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata pe opera dell’agente, avesse mantenuto la propria natura pubblica e non fosse andata a favorire interessi estranei alla p.a (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, – dep. 2013, Vattani).
All’indomani della introduzione della nuova fattispecie prevista dall’art. 314 bi cod. pen., la Corte di cassazione ha fatto riferimento alla morfologia strutturale ibrid della nuova fattispecie, che si colloca in una zone di confine tra il peculato e la version “miniaturizzata” dell’abuso d’ufficio, successiva alle modifiche apportate alla fattispeci nel 2020, e ha spiegato che con la “clausola di riserva determinata”, contenuta nel nuovo art. 314 bis cod. pen., si è inteso escludere il concorso apparente di norme tra art. 314-bis cod. pen. e art. 314 cod. pen., dichiarando l’applicabilità dell’art. 314cod. pen. solo nell’ipotesi in cui non sia applicabile l’art. 314 cod. pen., secondo u principio di sussidiarietà della nuova fattispecie rispetto al peculato comune; ciò,
dunque, esclude che distrazioni ad esclusivo profitto privato possano essere punite in base alla fattispecie meno grave.
L’art. 314-bis cod. pen. trova invece applicazione solo rispetto ai fatti di distrazio meno gravi, che non sono riconducibili al paradigma delle “distrazioni – appropriative” punibili con la pena molto più elevata del peculato.
Un fenomeno combinato, quello compiuto dal legislatore, che produce un effetto di abrogatio sine abolitione parziale, nel senso che una classe di condotte distrattive in precedenza attratte nell’alveo della fattispecie di abuso di ufficio, non sono travolt dall’effetto abolitivo conseguente alla abrogazione di detto reato e conservano rilevanza penale, se e in quanto riconducibili alla nuova fattispecie di reato
In tal senso si è già espressa la Corte di cassazione, chiarendo come, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sanzioni le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenz di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio, sicché l’ambi applicativo del delitto di peculato non risulta modificato dall’introduzione della nuov fattispecie incriminatrice ( Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, COGNOME, Rv. 288018; Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024- dep. 2025, COGNOME, Rv. 287453).
Una “gemmazione per distacco” – si è lucidamente osservato – dalla fattispecie dell’abrogato art. 323 cod. pen. di una sottofattispecie, «destinata a perpetrare l’incriminazione di una classe di condotte di abuso distrattivo, preservate al contempo, dall’effetto abrogativo che ha travolto la restante porzione di abuso, e da non volute “contaminazioni” con il più grave delitto di peculato».
Una gemmazione che non riguarda, tuttavia, tutti i casi di abuso distrattivo in precedenza riconducibili al reato di abuso d’ufficio, rimanendo peraltro all’esterno della nuova fattispecie, a titolo meramente esemplificativo, le condotte di abuso distrattivo aventi ad oggetto beni immobili, per i quali si deve ritenere essere intervenuta una reale abolitio criminis.
Rispetto a tale quadro di riferimento, non è affatto chiaro perché il provvedimento sarebbe abnorme, atteso che il Pubblico Ministero nella specie non è obbligato a compiere nessun atto nullo, ma è chiamato solo a valutare se e in che misura quelle condotte, ritenute dal Tribunale non riconducibili al delitto di peculato, assumano rilevanza penale.
Il tema, in un ordinamento fondato sul principio della domanda, attiene, peraltro, all’estensione dei vincoli per il Pubblico Ministero, atteso che questi, anche dopo l’ordinanza di restituzione degli atti disposta ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., rima il dominus della formulazione della imputazione.
È stato osservato in modo condivisibile in dottrina come, fermo restando il p del giudice di controllo sul corretto esercizio dell’azione penale, dall’art. 521, cod. proc. pen. non si possa desumere in modo automatico l’esistenza d meccanismo impositivo rigoroso per il Pubblico ministero di “cambiare strada” tratterebbe, piuttosto, di una situazione che, pur imponendo all’organo dell’ac tenere conto delle indicazioni del giudice e che “sconsiglia” di esercitare nuov l’azione penale per la stessa ricostruzione del fatto già disattesa dal giudi preclude affatto, tanto più ove disponga di nuovi elementi che reclamino in tali t questa iniziativa.
8. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.