Provvedimento Abnorme: La Cassazione Annulla il Rinvio al PM
Nel sistema processuale penale, il ruolo del giudice è quello di decidere sulle accuse formulate dal Pubblico Ministero. Ma cosa succede se il giudice, anziché emettere una sentenza, decide di restituire gli atti all’accusa per ulteriori indagini? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29336/2025, affronta proprio questo tema, chiarendo i limiti del potere del giudice e definendo quando un suo atto diventa un provvedimento abnorme.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Roma. Una persona era stata accusata del reato di riciclaggio. Tuttavia, al termine dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha constatato di non essere in grado di accertare con sicurezza da quale specifico delitto provenisse la somma di denaro sequestrata. Anziché pronunciarsi con una sentenza di assoluzione per l’impossibilità di provare un elemento essenziale del reato (l’origine delittuosa del denaro), il giudice ha preso una decisione inusuale: ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. L’obiettivo era permettere all’accusa di svolgere ulteriori approfondimenti e, eventualmente, formulare nuove accuse, come quella di ricettazione.
Contro questa ordinanza, la difesa dell’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che si trattasse di un provvedimento abnorme.
La Questione del Provvedimento Abnorme in Discussione
Il nucleo del ricorso si basava su un concetto fondamentale della procedura penale: il giudice ha il dovere di pronunciarsi sull’oggetto della cognizione che gli è stato devoluto, ovvero sull’imputazione così come formulata. La difesa ha evidenziato che la decisione del Tribunale non era basata sull’ipotesi di un ‘fatto diverso’ emerso in dibattimento (caso previsto dall’art. 521 c.p.p.), ma sul semplice rilievo di un’insufficienza probatoria riguardo al reato contestato. Restituire gli atti al PM in una simile circostanza, secondo la difesa, significava abdicare al proprio dovere di decidere, creando una situazione di stallo processuale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni della difesa, ritenendo il ricorso fondato. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero senza prima pronunciarsi sul fatto originariamente contestato.
La Cassazione ha spiegato che un provvedimento abnorme può essere tale per due ragioni:
1. Abnormità strutturale: quando l’atto è completamente avulso dal sistema, non previsto né prevedibile dal legislatore, manifestando una carenza assoluta di potere da parte del giudice.
2. Abnormità funzionale: quando l’atto, pur apparendo formalmente legittimo, causa una stasi del procedimento che non può essere superata con gli strumenti processuali ordinari.
Nel caso specifico, la decisione del Tribunale di Roma presentava entrambe le forme di abnormità. Restituendo gli atti al PM per insufficienza probatoria, il giudice ha di fatto evitato di compiere il proprio dovere (decidere nel merito) e ha innescato una regressione del procedimento non consentita dalla legge. Se le prove non erano sufficienti per una condanna per riciclaggio, il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l’imputata da tale accusa.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma affinché proceda con l’ulteriore corso del giudizio. Questa sentenza rafforza un principio cardine del giusto processo: il giudice non è un co-investigatore né un suggeritore per l’accusa. Il suo compito è giudicare i fatti per come gli vengono presentati. Se le prove mancano, la conseguenza non può essere la restituzione del fascicolo per ‘cercarne altre’, ma una decisione liberatoria per l’imputato, nel rispetto dei ruoli e delle garanzie processuali.
Un giudice può restituire gli atti al Pubblico Ministero se ritiene che le prove per il reato contestato siano insufficienti?
No. Secondo la Cassazione, se il giudice ritiene insufficienti le prove sul reato originariamente contestato, deve pronunciarsi su quel fatto (ad esempio, con un’assoluzione) e non può disporre la regressione del procedimento al Pubblico Ministero per ulteriori indagini o nuove formulazioni di accusa.
Che cos’è un provvedimento abnorme?
È un atto del giudice che si pone al di fuori del sistema processuale, sia perché non previsto (abnormità strutturale), sia perché causa una stasi del procedimento che non può essere risolta con i normali mezzi di impugnazione (abnormità funzionale).
Cosa accade quando la Cassazione annulla un provvedimento abnorme come quello in esame?
La Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti al giudice che l’aveva emessa (in questo caso, il Tribunale di Roma), il quale dovrà procedere con il giudizio e pronunciarsi sul merito dell’accusa originaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29336 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nata in Cina il 03/02/1977
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 2025, rilevato che all’esito della compiuta istruttoria dibattimentale non si era potuto accertare da quale condotta delittuosa provenisse la somma rinvenuta nel possesso di COGNOME sottoposta a sequestro, e che non si era ritenuto di poter diversamente qualificare il contestato riciclaggio in ricettazione in assenza di un approfondimento in merito alla provenienza del denaro in sequestro, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere agli approfondimenti e ad eventuali nuove formulazioni.
1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME eccependo l’abnormità della stessa, in quanto il giudice aveva omesso di pronunciarsi sull’oggetto della cognizione specificatamente devoluto, ossia su una pronuncia sul fatto oggetto dell’imputazione; la restituzione degli atti al Pubblico ministero non si fondava sull’ipotesi di un fatto diverso da quello contestato per circostanze di luogo o di tempo o per modalità difformi da quelle descritte nell’imputazione, ma sul rilievo dell’insussistenza, quantomeno sotto il profilo probatorio, della fattispecie criminosa ascritta all’imputata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Infatti, si deve ribadire che ‘è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l’insussistenza dell’originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contesta te)’ (Sez.3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. COGNOME e altro, Rv. 273696 -01: si veda anche Sez. 2. n. 15991 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266836, in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch’esso di provenienza furtiva: la Corte ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell’intera vicenda ai sensi dell’art. 648bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato).
Nel caso in esame il Tribunale, una volta ritenuto che non si potesse accertare l’esistenza di un reato presupposto del contestato riciclaggio, avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato di cui al capo di imputazione; la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ha comportato una abnormità sia strutturale (per essere il provvedimento avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma anche dall’intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal legislatore), sia funzionale (per essere l’atto causa di una stasi del procedimento, non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali).
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 08/07/2025