Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37691 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37691 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma
nel proc. contro:
COGNOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il 19 maggio 2025 il giudice monocratico del Tribunale di Roma, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale nel processo a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha dato lettura dell’ordinanza con la quale ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza, ritenendo, in motivazione, che, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., il fatto contestato agli imputati – chiamati a rispondere del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 potesse essere riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice (art. 8 d.lgs. cit.);
che la sentenza resa in altro procedimento penale pendente presso il Tribunale di Teramo non era allo stato definitiva e che il pubblico ministero dovesse valutare un nuovo esercizio dell’azione penale, non assurgendo la questione a mera questione di competenza in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti.
Ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo l’abnormità del provvedimento, essendo inibita al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero, mediante un provvedimento che si assume irritualmente adottato perché fondato sulla ritenuta diversità della fattispecie incriminatrice rispetto a quella prospettata in giudizio, senza che il giudice si sia in alcun modo pronunciato in ordine al fatto originariamente contestato.
Il Sost. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugNOME in quanto affetto da violazione di legge, presentando anche i caratteri dell’abnormità, per aver determiNOME un’indebita regressione del procedimento, in ragione della presenza di una disposizione normativa (art. 521 cod. proc. pen.) che contempla uno specifico strumento volto a dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il giudice del Tribunale di Roma, all’esito del processo a carico del ricorrente, imputato del delitto di cui all’art. 5 d.lgs n. 74 del 2000 , dopo aver dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale ed essersi ritirato in camera di consiglio, ha dato lettura dell’ordinanza impugnata emessa ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., qui impugnata dal pubblico ministero che lamenta l’abnormità della stessa, in quanto espressione di un potere esplicitato fuori dai casi consentiti, che ha determiNOME un’indebita regressione del procedimento, in assenza di una decisione sul delitto inizialmente contestato.
2 La prima questione che questa Corte è chiamata ad analizzare, stante il ricorso per abnormità proposto dal pubblico ministero, riguarda la tipologia di atto adottato ed il contenuto dello stesso.
2.1 Quanto alla tipologia, che il provvedimento adottato dal Tribunale di Roma e qui impugNOME sia una ordinanza emessa ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. lo si ricava agevolmente dal richiamo espresso all’art. 521 cod. proc. pen., dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero e dall’adozione di una ordinanza.
Il contenuto dell’ordinanza non è di immediata e palese comprensione e richiede una attenta disamina.
Esso afferma, inizialmente, che il fatto è diverso da come contestato , con una spiegazione che appare, nella sua totale sinteticità, poco chiara, carente oltre che contraddittoria in quanto non indica il mutamento (in esso riconnprendendosi la trasformazione, sostituzione o variazione) degli elementi essenziali del fatto che portano a ritenere quest’ultimo diverso da quello contestato, né può affermarsi che gli elementi nello specifico indicati (l’essere la società una società cartiera che emetteva fatture inesistenti) spieghino perché e in cosa i fatti siano diversi, posto che il solo fatto di essere una società cartiera non esclude automaticamente l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.
Il medesimo provvedimento prosegue, subito dopo, rilevando che «il fatto può essere riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000)» con una affermazione che si palesa equivoca, potendo significare sia che il fatto contestato integra altra ipotesi di reato, e verrebbe in rilievo una ipotesi d diversa qualificazione del fatto, a cui avrebbe dovuto procedere il Tribunale; sia che il fatto asseritamente diverso può essere ricondotto anche ad un’altra fattispecie incriminatrice, oltre a quella contestata, con conseguente trasmissione degli atti per procedere in ordine a tale ulteriore fattispecie criminosa.
Si precisa, subito dopo, che la sentenza resa in un altro non ben individuato procedimento penale non è definitiva, senza spiegare a carico di chi si sia proceduto, se con esso si procedesse per gli stessi fatti o per fatti connessi o collegati e più in AVV_NOTAIO quale sia il rapporto tra il procedimento in esame e quello indicato nell’ordinanza, di cui nulla si sa se non il numero di RG e l’autorità procedente.
Infine, il provvedimento si chiude con la seguente dicitura: «…ritenuto che il pubblico ministero provveda a valutare un nuovo esercizio dell’azione penale nei
termini sopra configurati, non assurgendo la questione in oggetto a mera questione di competenza in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati…» per questi motivi «dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza», facendo riferimento ad “una mera questione di competenza” che appare inconferente ed indicando al pubblico ministero di dover valutare un nuovo esercizio dell’azione penale in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati, confondendo il piano della riqualificazione giuridica con quello dell’esercizio della azione penale, per un fatto che si è affermato essere diverso, senza che il giudice si sia pronunciato in alcun modo su quello inizialmente contestato.
3 Tale essendo il contenuto del provvedimento impugNOME, ritiene il collegio che esso, tanto se si valorizzano gli incisi iniziali, quanto se si segue ciò che viene affermato nella parte finale, sia comunque viziato da abnormità, in ossequio dei principi espressi da questa Corte.
Laddove con l’impugNOME provvedimento, il giudice ha ritenuto che il fatto fosse inquadrabile in una diversa fattispecie criminosa (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in luogo dell’art. 5 del d.lgs. cit.), non potendosi trarre dalla spiegazione offerta nella parte iniziale dell’atto una indicazione che dia conto del mutamento degli elementi essenziali del fatto, nei termini sopra precisati, il provvedimento deve ritenersi abnorme, costituendo estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall’ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge e ciò in ossequio a quel principio che, seppur espresso con riferimento ad altre ipotesi di reato, è, per identità di ratio, applicabile anche nel caso in esame, secondo cui è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l’ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all’imputazione sia inquadrabile nel reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e non in quello contestato di commercio di prodotti con segni falsi, non potendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto, ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3521 del 07/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 283950 – 01; in termini conformi, pur se in fattispecie differente, anche Sez. 2, n. 18112 del 11/02/2016, P.M. in proc. Visconti, Rv. 266841 – 01).
Parimenti, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto di dover restituire gli atti in conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettati (reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) esso, in mancanza di una pronuncia in ordine al contestato delitto di cui all’art. 5 d.lgs. cit., deve, egualmente, ritenersi abnorme, come già affermato in una precedente decisione di questa Corte (che ha censurato
t 3
l’ordinanza del tribunale che, verificata l’impossibilità di accertare il presupposto del contestato riciclaggio e ritenuto di non poter diversament qualificare tale delitto, aveva disposto la regressione del procedimento per ulteri approfondimenti ed eventuali nuove formulazioni di reato), posto che è affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell’eventua contestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli a pubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi i ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 2, n. 29336 del 08/07/2025 COGNOME, Rv. 288381 – 01; in termini conformi anche Sez.3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. Mastroddi e altro, Rv. 273696 – 01; Sez. 2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836).
In applicazione dei suesposti principi il provvedimento adottato dal Tribunale in quanto avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma anche dall’intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal legislatore, de considerarsi affetto da abnormità strutturale, non avendo l’abnormità funzionale che «sta esclusivamente ad indicare le conseguenze, sul piano processuale, dell’emissione dell’atto aborme», una sua autonomia rispetto alla prima (cfr Sez U, n. 42603 del 13/07/2023, Pmt, in motivazione).
5 L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, come la decisione in termini di abnormità impone, con trasmissione degli atti al Tribuna di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso Così deciso il 22/10/2025.