Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41819 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41819 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata il 14/7/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiar arsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato di autoriciclaggio, e incaricato il P.M. di effettuare nuove indagini nel termine di due mesi in relazione a tale reato, acquisendo produzione documentale; ha ordinato al P.M. l’iscrizione di NOME COGNOME nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui al l’art. 4 d.lgs. 74/2000.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il difensore dell’indagato , deducendo l’abnormità strutturale del provvedimento emesso.
Lamenta il difensore che il GIP, pur dando atto nel provvedimento impugnato di non potere effettuare indagini, espone nel corpo della motivazione il contenuto del
decreto di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del COGNOME, depositato un mese dopo l’udienza , così dando luogo ad una ipotesi di abnormità strutturale, in quanto ha adottato una pronunzia in violazione del contraddittorio, destinato ad assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché il provvedimento impugnato non è abnorme, sicché l’impugnazione non è consentita, non essendo previsto ricorso ordinario avverso i provvedimenti del GIP di rigetto della richiesta di archiviazione.
Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. (Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, COGNOME, Rv. 225857 – 01)
Nel caso in esame il GIP ha rispettato le sue prerogative e ha ordinato al P.M. l’iscrizione nel registro delle notizie di reato mod. 21, sempre a carico di NOME COGNOME, dell’ulteriore reato di cui all’art. 4 del D.L.vo n. 74/2000.
Ed invero, è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, se è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione, nessuno ostacolo impedisce al giudice di ordinare al P.M. l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza (cfr. Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).
L’ordinanza impugnata non è abnorme neanche nella parte in cui ordina al P.M. di acquisire copia dell’annotazione della Guardia di Finanza del 10/9/2019, depositata nel procedimento di prevenzione, quasi un mese dopo la celebrazione dell’udienza camerale .
Trattandosi di decreto di prevenzione emesso in epoca successiva alla celebrazione dell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p., non vi era possibilità di garantire alcun contraddittorio con il ricorrente, il quale, peraltro, non ha subito alcuna menomazione del diritto di difesa, in quanto il GIP non ha ordinato al P.M. di esercitare l’azione penale, ma soltanto di approfondire le indagini , acquisendo tra l’altro detta annotazione.
La decisione del GIP appare legittima e corretta anche perché, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, non ha proceduto egli stesso a svolgere attività di indagine, ma ha investito il P.M. del necessario approfondimento investigativo rappresentato da nuove indagini in ordine al delitto di autoriciclaggio dei proventi del reato fiscale, per il quale ha ordinato l’iscrizione del COGNOME nel reg istro degli indagati, tramite l’acquisizione dell ‘ annotazione della Guardia di Finanza posta a fondamento del decreto di confisca di prevenzione.
Questa modalità procedurale risulta conforme agli insegnamenti della Corte di legittimità ( v.Sez. 5, n. 19309 del 17/01/2006, Rv. 234402 -01 e 3 Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003 Rv. 223972 -01 ), secondo cui il G.I.P. non può egli stesso svolgere atti di indagine, ma può indicare al P.M., che è l’unico titolare delle indagini preliminari, le acquisizioni ritenute necessarie, spettando al G.I.P. soltanto di valutare gli esiti delle stesse. Mettere la seconda parentesi qui alla fine della frase
Per le ragioni suindicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché non è consentita l’impugnazione dei provvedimenti del GIP di rigetto della richiesta di archiviazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua liquidare in euro tremila in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Romacosì deciso l ‘ 11 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME