Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL. TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di:
Oggi, -2 GEN, 2024
COGNOME NOME COGNOME nato il 18/04/1970 COGNOME NOME nato il 19/03/1978 NOME COGNOME nato a ANZIO il 22/11/1996 COGNOME nato il 20/01/1973 NOME COGNOME nato il 10/11/1971
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del GIUDICIE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al GIP presso il tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha esercitat l’azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio depositata il 23 febbraio 202 confronti di NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME e NOME NOMECOGNOME
Più precisamente, il Pubblico ministero ha contestato i reati di cui ai capi ex artt. 81, comma 2, e 513-bis cod. pen., e B) ex artt. 61, n. 2), e 635 cod. pen. a NOME COGNOME NOME; C) ex art. 635 cod. pen. a NOME NOME; D) ex artt. 61, n. 2), e 635 cod. pen. a NOME; E) ex artt. 110 e 513bis cod. pen. a COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME.
Con l’ordinanza del 11 maggio 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, all’esito dell’udienza preliminare, ha disposto la trasmiss degli atti al Pubblico ministero, ex art. 33-sexies cod. proc. pen., per l’emissione del decreto di citazione a giudizio per i tutti reati contestati, ritenend condotta di cui al capo A) dovesse essere qualificata nel reato di cui all’ar cod. pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione dì legge; il Giu dell’udienza preliminare, nel riqualificare il reato di cui capo A) nel delitto ex art. 610 cod. pen., non avrebbe tenuto conto del contenuto dei principi di diri enunciati da Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27873501, in tema di reato ex art. 513-bis cod. pen. Secondo le Sezioni Unite, la nozione di «atti di concorrenza», su cui si costruirebbe l’incriminazione in quest farebbe riferimento agli «atti di concorrenza sleale» di cui all’ari:. 2598 cod.
Tale ultima disposizione, oltre alle condotte tipizzate dei n. 1) e 2), da rilievo, nel n. 3), anche ad atti di concorrenza sleale non tipizzati, di t Giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto valutare se la condotta ascrit all’imputato potesse ricomprendersi in tali atti atipici.
Secondo la giurisprudenza, assumerebbero rilievo, ai fini della sussistenza reato ex art. 513-bis cod. pen., le condotte competitive o concorrenziali, sia at sia omissive, che impediscano l’esercizio dell’altrui libertà di concorr mediante l’uso di violenza o minaccia, favorendo l’illecita acquisizione di posizione di vantaggio o predominio nel mercato. Le Sezioni Unite, con la sentenz COGNOME, avrebbero ritenuto sussistente il reato ex art. 513-bis cod. pen., sub specie di atti di concorrenza atipici ex art. 2598, n. 3), cod. ci’., con riferimento
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c)i
ad una condotta simile a quella imputata a COGNOME NOME nel presente procedimento.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’abnormità dell’ordinanza impugnata, in quanto il Giudice dell’udienza preliminare non avrebbe preso posizione con riguardo al capo E), di contenuto analogo al riqualificato capo A).
L’aver disposto per tutte le imputazioni la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, pertanto, comporterebbe una stasi irreversibile del procedimento. Ciò in quanto l’accusa sarebbe tenuta ad esercitare l’azione penale mediante decreto di citazione a giudizio anche in relazione al capo E), ossia all’imputazione per reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., che, tuttavia, pur dopo la c.d. «Riforma Cartabia», rimarrebbe inquadrato nel rito dell’udienza preliminare. La difesa degli imputati, dunque, a fronte dello scorretto esercizio dell’azione penale per il capo in questione, potrebbe eccepire il vizio ex art. 550, comma 3, cod. proc. pen., provocando una nuova restituzione degli atti al Pubblico ministero.
Con la propria requisitoria scritta, depositata in data 19 settembre 2023, il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
L’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 33 -sexies cod. proc. pen. e sarebbe affetta da abnormità funzionale, in quanto espressione di un potere esercitato fuori dai limiti consentiti e foriero di una indebi regressione del procedimento.
La giurisprudenza di legittimità prevalente riterrebbe che l’eventuale modifica o correzione della definizione giuridica del fatto resa dal Pubblico ministero nella imputazione, debba avvenire nel rispetto dei principi ex artt. 423, comma 1, e 521, comma 2, cod. proc. pen., nonché della sequenza procedimentale scandita dagli artt. 425 e 429 codice di rito. Non sarebbe consentito al giudice disporre la restituzione degli atti ex art. 33 – sexies cod. proc. pen., con un provvedimento adottato irritualmente, a seguito della modificazione dell’imputazione prospettata dal Pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, in modo autonomo e senza possibilità di impugnazione di tale provvedimento.
Ove l’accusa abbia esercitato l’azione penale in conformil:à all’imputazione, chiedendo il rinvio a giudizio per un reato soggetto al rito dell’udienza preliminare, il giudice non potrebbe rifiutarsi di celebrare l’udienza, operando una qualificazione giuridica del fatto diversa e disponendo la regressione del procedimento.
Ad ogni modo, nel caso in esame, per il capo E) non oggetto di riqualificazione, il Pubblico ministero non potrebbe emettere il decreto di citazione diretta.
Il difensore di NOME COGNOME COGNOME avv. NOME COGNOME ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per quanto le osservazioni del Procuratore Generale siano fondate i relazione al capo A) – tenuto conto che le Sez. U, con la sentenza n. 37502 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552-01, hanno dichiarato abnorme l’atto con cui i Giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti a norma dell’ 33-sexies cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto contestato – può e analizzato solo il secondo motivo del ricorso che deduce l’abnormità dell’ordinan impugnata, poiché il primo deduce il vizio di violazione di legge non proponibi avverso l’ordinanza impugnata.
Il secondo motivo è fondato, in quanto l’ordinanza impugnata è affetta d abnormità.
Il Giudice dell’udienza preliminare, con l’ordinanza impugnata, non ha esclus la sussistenza del reato ex art. 513-bis cod. pen. contestato al capo E), per il quale, pur a seguito delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 150 del 2 permane la competenza del Tribunale in composizione collegiale, con conseguente necessità di procedere con la richiesta di rinvio a giudizio e celebrare l’ud preliminare.
Di conseguenza, la restituzione degli atti ex art. 33-sexies cod. proc. pen. affinché sia emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, per tutti i c imputazione, compreso il capo E), si risolve nell’imposizione al Pubblico ministe di compiere un’attività processuale in violazione dell’art. 550 cod. proc. pen. determinerebbe la nullità del decreto rilevabile ex art. 550, comma 3, codice di rito, suscettibile di produrre una nuova regressione del procedimento.
L’ordinanza è, pertanto, affetta da abnormità funzionale in quanto produtti di una indebita stasi procedimentale (cfr. Sez. Li COGNOME, par. 8.3.).
L’accoglimento del secondo motivo determina l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma – Uffic del Giudice dell’udienza preliminare – per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e ordina trasrnettersi gli atti Tribunale di Roma.
Così deciso il 08/11/2023.