Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7370 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7370 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 211/2026
NOME COGNOME
CC – 04/02/2026
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nata a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
In data 4 aprile 2025 il Tribunale di Palermo ha pronunciato, nei confronti di NOME COGNOME, sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dellÕart. 554, comma 1, cod. proc. pen., perchŽ gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna per il delitto aggravato di diffamazione, a lei ascritto, in pregiudizio di NOME COGNOME (costituitosi parte civile).
NellÕinteresse di questÕultimo è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.
pen.), con il quale è stata denunciata lÕabnormitˆ dellÕordinanza resa il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Palermo, poichŽ in violazione degli artt. 25 e 102 Cost., 73-( : 7-) Ord. giud., e la conseguente nullitˆ della sentenza in pari data.
Parte ricorrente ha dedotto che, allÕesito dellÕudienza predibattimentale del 20 giugno 2024, era stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica (in persona del AVV_NOTAIO); questÕultimo, allÕudienza del 14 marzo 2025 (celebrata dopo precedenti rinvii), ha dichiarato la nullitˆ del detto provvedimento di prosecuzione del giudizio, rinviando allÕudienza del 4 aprile 2025; in questa sede, senza che si desse corso alla designazione di un diverso giudice predibattimentale (precostituito per legge), il medesimo Magistrato si sarebbe autonomamente investito di tale funzione, ordinando al Pubblico ministero di produrre il proprio fascicolo; e avrebbe pronunciato la sentenza impugnata, di conseguenza affetta da nullitˆ per violazione degli artt. 25 e 102 Cost. Difatti, la pronuncia sarebbe stata emessa da un ÇGiudice oggettivamente e soggettivamente non legittimatoÈ, a seguito di un provvedimento abnorme che ha determinato una Çregressione del processo non consentitaÈ e una situazione di stasi processuale che non pu˜ essere rimossa con gli ordinari mezzi di impugnazione; e sarebbe affetto da abnormitˆ strutturale per carenza di potere.
3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del ricorso. Ha rappresentato che: Çil giudice dibattimentale deve essere normativamente diverso da quello pre-dibattimentaleÈ (art. 554, comma 3, cod. proc. pen.); Çuna volta annullato il provvedimento di prosecuzione del giudizioÈ, con la regressione del Çprocesso dalla fase dibattimentale a quella predibattimentale, il giudice dibattimentaleÈ non potrebbe Çauto-investirsi della funzione di giudice predibattimentale, esercitando i poteri che sono connaturati a tale funzioneÈ, poichŽ Çpu˜ conoscere dei fatti penali unicamente nei limiti dell’investitura ricevuta dal giudice predibattimentaleÈ (cfr. requisitoria). Dunque, il provvedimento reso Çin carenza dellÕinvestitura che si riceve solo con la trasmissione del decreto di citazione a giudizio da parte dell’organo titolare del potere di accusaÈ, sarebbe Çabnorme, in quanto non inquadrabile nel sistema processuale vigenteÈ ( ).
Non deve tenersi conto della memoria depositata dallÕavvocato NOME COGNOMECOGNOME nellÕinteresse dellÕimputata il 1¡ febbraio 2026 e, dunque, tardivamente rispetto allÕudienza del 4 febbraio 2026, ossia quando era giˆ spirato il termine posto dallÕart. 611, comma 1, cod. proc. pen. di quindici giorni per le memorie e di cinque giorni per le memorie di replica (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del , sia del ; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 Ð 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).
1. Il ricorso è inammissibile.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite, Çprovvedimento abnormeÈ Ð a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione Ð Çè quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processualeÈ; ÇlÕabnormitˆ integra Ð sempre e comunque Ð uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di lˆ del perimetro entro il quale è riconosciuta dallÕordinamentoÈ; dunque, Çè affetto da vizio di abnormitˆ, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolaritˆ e stranezza del suo contenuto risulti avulso dallÕintero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di lˆ di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, lÕabnormitˆ pu˜ discendere da ragioni di struttura allorchŽ lÕatto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero pu˜ riguardare lÕaspetto funzionale nel senso che lÕatto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e lÕimpossibilitˆ di proseguirloÈ (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 – 01; cfr. pure, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715 – 01, che – come evidenziato da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282807 – 01 – dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez. U, n. 25957/2009, cit., ha ritenuto lÕabnormitˆ una categoria concettuale Çriferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle partiÈ).
In sostanza:
le ipotesi di Çabnormitˆ strutturaleÈ devono limitarsi Çal caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dallÕordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dallÕordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perchŽ al di lˆ di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)È;
ÇlÕabnormitˆ funzionale riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilitˆ di proseguirlo È ( ).
Tanto premesso, viene in rilievo lÕudienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta . 554e ss. cod. proc. pen., ipotesi in cui il giudizio è introdotto dal pubblico ministero, per lÕappunto, con decreto di citazione 552 s. cod. proc. pen. e non, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio 416 cod. proc. pen., tramite il
decreto che dispone il giudizio emesso allÕesito dellÕudienza preliminare (art. 429 cod. proc. pen.).
LÕudienza di comparizione predibattimentale (c.d. “filtro”) è un istituto innovativo per i procedimenti a citazione diretta, introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, lÕinserimento di unÕudienza predibattimentale in camera di consiglio a contraddittorio pieno risponde a più finalitˆ: da un lato, consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dellÕazione penale; ÇdallÕaltro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attivitˆ prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dellÕattivitˆ giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorieÈ (cfr.
).
LÕudienza predibattimentale è stato pure individuata, per quanto qui interessa, quale in cui definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice . 553 cod. proc. pen.), giˆ emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, casi in cui sarˆ pronunciata sentenza di non luogo a procedere (art. 554, comma 1, cod. proc. pen.). Invece, Çse non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternativeÈ del procedimento, Çil giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministeroÈ (art. 554, comma 3, cod. proc. pen.).
̀
Anche se il nuovo istituto è modellato sullÕudienza preliminare, nei termini appena esposti (cfr. sul punto Sez. 6, n. 23639 del 14/05/2024, Rv. 286630 Ð 01), Çqualora non sussistano condizioni ostative alla celebrazione del dibattimentoÈ, il giudice dellÕudienza di comparizione predibattimentale Çsi limita ad indicare la data per la successiva udienza dibattimentale, che, in quanto collocata nella medesima fase, si pone quindi in continuitˆ , seppure debba ovviamente svolgersi davanti ad un altro giudice persona fisicaÈ ( cit.). In altri termini, nei procedimenti a citazione diretta, rimane ferma lÕopzione legislativa di non introdurre per lÕattivitˆ di una fase distinta, comÕè lÕudienza preliminare, poichŽ essa deve compiersi, sia pure nellÕambito di una udienza camerale , innanzi al tribunale che poi, sia pure in diversa persona fisica, celebrerˆ il dibattimento.
Tanto premesso, dagli atti (al cui esame diretto il Collegio pu˜ accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che:
allÕesito dellÕudienza di comparizione predibattimentale del 20 giugno 2024 è stata disposta (dal Tribunale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME) la prosecuzione del giudizio allÕudienza del 20 settembre 2024 (innanzi al AVV_NOTAIO NOME COGNOME);
(dopo taluni differimenti) allÕudienza del 14 marzo 2025 il Tribunale (in persona del AVV_NOTAIO) ha dichiarato la nullitˆ del provvedimento di prosecuzione del 20 giugno 2024, Çdisponendo la regressione del procedimento alla fase dellÕudienza predibattimentaleÈ e ha rinviato allÕudienza del 4 aprile 2025 (cfr. verbale dellÕudienza del 14 marzo 2025);
a questÕultima udienza, acquisiti gli atti offerti in produzione, allÕesito della discussione ha emesso la sentenza impugnata.
Alla luce di quanto esposto sopra, e ribadito che Çnon è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della CostituzioneÈ (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059), non ricorre alcuna abnormitˆ.
Al di lˆ dellÕerronea qualificazione come ÇfaseÈ Ð da parte del Tribunale Ð dellÕudienza di comparizione predibattimentale, non pu˜ dubitarsi che la declaratoria di nullitˆ del provvedimento di fissazione dellÕudienza per la prosecuzione del giudizio . 554-, comma 3, cod. proc. pen., abbia determinato la necessitˆ di provvedere nuovamente a mente dello stesso art. 554poichŽ il procedimento è regredito allo stato in cui si era compiuto l’atto nullo (cfr. art. 185, comma 1, cod. proc. pen. Çla nullitˆ di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nulloÈ; e comma 3: ÇLa dichiarazione di nullitˆ comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito).
Tuttavia, come osservato, lÕudienza di comparizione predibattimentale non è, per lÕappunto, una fase distinta ma si celebra innanzi al medesimo Tribunale, sia pure in diversa persona fisica, che Ð qualora si disporrˆ la prosecuzione Ð è chiamato a decidere sulla regiudicanda, allÕesito del dibattimento.
Di conseguenza, nel caso in esame non pu˜ ravvisarsi alcuna indebita regressione e tanto meno una stasi del procedimento, definito in una delle modalitˆ contemplate dallÕart. 554cit., con sentenza di non luogo a procedere impugnabile nelle forme e nei casi previsti dalla legge. E non ricorre neppure unÕabnormitˆ strutturale poichŽ, dopo la medesima declaratoria di nullitˆ, ha comunque provveduto allÕesito dellÕudienza di comparizione predibattimentale il Tribunale competente, ossia lÕUfficio investito del relativo potere.
Inoltre, al di lˆ del fatto che dal verbale del 4 aprile 2025 trasmesso a questa Corte (cfr. pure all. 3 al ricorso) non consta lÕemissione di alcuna ordinanza con cui il Tribunale ha provveduto allÕassegnazione del procedimento, in ogni caso lÕabnormitˆ non potrebbe discendere dal fatto che, a seguito della regressione, esso dovesse essere assegnato ad altro Magistrato. E ci˜ per la dirimente considerazione che:
per costante giurisprudenza, l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio di norma non vizia il provvedimento che viene emesso, potendo incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacitˆ del giudice e determinare la nullitˆ di cui all’art. 33, comma 1, cod. proc. pen. non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei princ’pi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 Ð 01);
e che la nullitˆ non pu˜ essere prospettata con ricorso per cassazione dellÕabnormitˆ (come invece la difesa ha inteso denunciarla: Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 Ð dep. 2023, G., Rv. 284333 Ð 01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilitˆ dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME