Provocazione e lesioni: i limiti dell’attenuante
La provocazione rappresenta un elemento cardine nel diritto penale, capace di mitigare la responsabilità di chi agisce in stato d’ira. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa analisi del comportamento delle parti coinvolte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su questo punto, rigettando il ricorso di un imputato condannato per lesioni personali aggravate.
I fatti
La vicenda trae origine da un episodio di violenza che ha portato alla condanna di un uomo per il reato di lesioni personali aggravate. In sede di appello, l’imputato era stato assolto dal reato di rapina, ma la condanna per le lesioni era stata confermata. Il ricorrente ha quindi adito la Suprema Corte contestando esclusivamente il diniego della circostanza attenuante della provocazione, sostenendo di aver agito in risposta a un comportamento altrui ritenuto ingiusto.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano meramente riproduttivi di quanto già esaminato e correttamente disatteso dalla Corte d’Appello. Non sono stati ravvisati errori di diritto o vizi logici nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali avevano già escluso la sussistenza degli elementi necessari per il riconoscimento dell’attenuante.
Analisi del fatto ingiusto e provocazione
Perché si possa parlare di provocazione, deve sussistere un nesso causale diretto tra il fatto ingiusto altrui e la reazione dell’agente. Nel caso analizzato, è emerso che l’imputato non ha reagito a un’offesa, ma è stato l’iniziatore della condotta illecita. Questo elemento neutralizza la possibilità di invocare lo stato d’ira come scusante parziale, poiché la legge non intende premiare chi, con il proprio comportamento, genera la situazione di conflitto.
Le motivazioni
La Corte ha sottolineato che, per invocare la provocazione, è necessario che l’agente reagisca a un fatto ingiusto altrui. Nel caso di specie, l’istruttoria ha dimostrato che è stato proprio l’imputato a compiere per primo un atto contrario al diritto. Di conseguenza, viene meno il presupposto fondamentale dell’attenuante: la reazione a un’offesa ingiustificata. La condotta aggressiva iniziale dell’imputato preclude la possibilità di considerare la sua successiva azione come una risposta provocata, rendendo la censura mossa in sede di legittimità del tutto priva di fondamento.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: chi innesca un conflitto con un’azione illecita non può poi beneficiare di sconti di pena invocando lo stato d’ira. L’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento evidenzia l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra una reale reazione provocata e una condotta aggressiva unilaterale, evitando ricorsi basati sulla mera ripetizione di tesi già smentite nei gradi precedenti.
Quando si può invocare la provocazione in un processo penale?
La provocazione può essere invocata come attenuante quando il reato è commesso in stato d’ira causato da un fatto ingiusto altrui. È necessario che vi sia un nesso di causalità tra l’offesa ricevuta e la reazione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato respinto perché si limitava a riproporre argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito, senza evidenziare nuovi vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Cosa succede se l’imputato è il primo a commettere un atto ingiusto?
Se l’imputato inizia per primo l’azione illecita, non può beneficiare dell’attenuante della provocazione. La legge tutela chi reagisce a un’offesa, non chi scatena il conflitto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40617 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate; mentre lo ha assolto da delitto di rapina, rideterminando la pena;
Considerato che l’unico motivo proposto, che contesta il diniego della circostanza aggravante della provocazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 sentenza impugnata, dove si evidenzia come sia stato l’imputato, per primo, a compiere un “fatto ingiusto”);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023