Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11352 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11352 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Latina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 10/12/2024 dalla Corte di appello di Genova;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni dei Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui NOME è stato condannato per dei reati previsti dagli artt. 337- 582 cod. pen
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La Corte, disattendendo i motivi di impugnazione, si sarebbe limitata a fare riferimento alla ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di arresto, senza considerar quella riferita dall’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen. esclusa dalla Corte in ragione del fatto che la reazione al fatto ingiusto alt rappresentato dall’azione provocatoria dei congiunti dei ricorrente, sarebbe stata dirett nei confronti di soggetti terzi, cioè degli operatori di polizia giudiziaria.
Sostiene l’imputato che la circostanza in questione può essere configurata anche nel caso in cui la condotta criminosa sia diretta a soggetti terzi; nella specie, lo stato dell’imputato sarebbe stato provocato dai suoi congiunti e l’intenzione del ricorrente er quella di raggiungerli e di aggredirli; detta azione sarebbe stata impedita dall’interve degli agenti di polizia, su cui sarebbe ricaduta l’azione violenta: tra gli agen provocatori si sarebbe creata una solidarietà.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla esclusione da parte della Corte di appello della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 10, cod. pen. – contestata con riguardo al delitto di lesioni – d tuttavia, non sarebbe conseguita nessuna riduzione di pena in ragione del fatto che Tribunale non aveva operato nessun aumento di pena con rifermento a detta aggravante.
Si assume invece che, non essendo stata esclusa dal Tribunale la circostanza, non vi sarebbero elementi per ritenere che questi, che pure non aveva fatto riferimento specifico all’aggravante in questione, non ne avesse tenuto conto nel determinare l’aumento di pena di quattro mesi di reclusione a titolo di continuazione per il reato lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al secondo e al terzo motivo.
Il primo motivo è inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall’altra, perché è sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una differente ricostruzione dei fatt preclusa in sede di legittimità.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettu orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché consider maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez
n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
L’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrappor la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire s questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/ Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento all argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
La Corte di cassazione ha già spiegato come non si possa escludere in via generale e in modo assoluto che la reazione del soggetto provocato possa colpire persona diversa dal provocatore, ma per la configurabilità della circostanza attenuante dell’art. 62 n. è necessario che la vittima sia legata al provocatore da un rapporto che renda plausibile la reazione nei suoi confronti; quindi è necessaria, se non una compartecipazione della vittima nel fatto provocatorio, almeno la sussistenza di rapporti giuridicamente o
moralmente apprezzabili – come quelli di parentela o solidarietà – tra il provocatore e la vittima, così che sia configurabile un nesso causale tra il fatto e la reazione (Sez. 5, 37950 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 270790; Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Como, Rv. 222322).
La Corte di appello, a cui la questione era stata devoluta, ha ritenuto non configurabile la circostanza attenuante “in quanto la reazione dell’imputato al fatto ingiusto altrui, rappresentato dall’azione provocatoria dei congiunti, è stata diretta n confronti di soggetti terzi, quali gli operanti”.
Una motivazione obiettivamente instabile che non spiega, così come aveva peraltro fatto anche il Tribunale, perché non costituirebbe una reazione all’altrui fatto ingiusto condotta violenta compiuta in danno degli agenti che erano intervenuti per sedare la lite instaurata e dopo che l’imputato, entrato nella macchina delle forze dell’ordine e tranquillizzatosi, era nuovamente andato “su tutte le furie” “a causa delle offese proferite dalla compagna del figlio”, cioè della stessa persona con cui l’alterco si era gi in precedenza realizzato.
Ciò che non è stato spiegato dalla Corte è perchè nella specie non sarebbe configurabile un rapporto giuridicamente apprezzabile in ragione del quale la reazione alla condotta obiettivamente provocatrice dei congiunti del ricorrente non sarebbe stata plausibile, tenuto conto che in quel momento gli agenti erano intervenuti proprio per impedire che l’imputato si scagliasse contro i familiari, che continuavano a provocare.
3. È fondato anche il terzo motivo di ricorso di ricorso.
Dalle sentenze emerge che: a) il Tribunale aveva determinato la pena inflitta a titolo di continuazione senza escludere la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 10, cod. pen.; b) la Corte di appello ha ritenuto che l’esclusione da parte sua di detta circostanza non sarebbe rilevante in ragione del fatto che il Tribunale, pur non escludendola, non avesse espressamente operato nessun aumento di pena.
Si tratta di una motivazione viziata.
Il Tribunale, non escludendo l’aggravante, l’aveva di conseguenza ritenuta e in tale contesto aveva determinato la porzione di pena inflitta a titolo di continuazione; la Corte escludendo detta circostanza, avrebbe dovuto rideterminare, riducendola, la pena inflitta a titolo di continuazione.
La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame quanto all’eventuale riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione e alla determinazione della pena.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell’art. 62, n. 2, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio con rinvio su tali ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. punti
Cosi deciso in Roma il 28 gennaio 2026
DEPOSITATO IN CANCELLERIA