Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48925 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48925 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati continuati e aggravati di lesioni, escludendo però la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando l’entità del trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, è indeducibile in questa sede in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio, di cui a consolida giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale, al fine della sussisten dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 c.p., sebbene non occorra una vera e propri proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799);
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano l’eccessività dell pena, anche con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità de giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1 cod. pen. e che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Si richiamano le sentenze Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.