Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 12/06/1981
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Salvatore;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art.
648 cod. pen., è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente motivato sia in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo – desunto dalle dichiarazioni di una teste che ha riferito di aver visto il ricorrente parcheggiare l’autovettura rubata di front ad un supermercato, così come accertato anche dai verbali di p.g. – sia in relazione all’elemento psicologico, ricavabile per costante giurisprudenza dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell’illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
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