Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 13/11/1970
avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio della motivazione per travisamento della prova o per illogicità della stessa motivazione «in merito alla provenienza delittuosa delle rotaie», è manifestamente infondato, atteso che il lamentato travisamento della prova – in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il testimone COGNOME non avrebbe riferito che le rotaie di cui all’imputazione avevano un numero identificativo che consentisse di ritenerle come quelle in uso a RAGIONE_SOCIALE – non appare comunque decisivo, atteso che, anche a prescindere da ciò, gli ulteriori elementi acquisiti agli atti del procedimento risultano comunque idonei a giustificare, logicamente, la provenienza delittuosa delle rotaie rinvenute in possesso dell’imputato, tali dovendosi ritenere gli elementi, riferiti dallo stesso testimone COGNOME, che le suddette rotaie erano dello stesso tipo di quelle in uso a RAGIONE_SOCIALE e messe in opera sulla linea ferroviaria dove si erano verificati i furti, che le rotaie vengon tagliate solo quando vengono rubate, per essere trasportate, e c:he l’imputato non
aveva in alcun modo giustificato il possesso delle medesime, in particolare, di avere legittimamente acquistato delle rotaie ferroviarie;
considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo al rilievi difensivi che erano stati formulati con il secondo e con il terzo motivo di appello, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello di Catania ha logicamente motivato che la documentazione difensiva, in quanto del tutto generica (facendo – appunto genericamente – riferimento a «materiale ferroso»), non si poteva comunque reputare idonea a provare il legittimo acquisto, da parte dell’imputato, delle rotaie di cui all’imputazione;
ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancanza della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la motivazione con la quale la Corte d’appello ha negato il suddetto beneficio si deve ritenere sufficiente, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerat preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, tale potendosi ritenere anche il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.