Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a QUARTU SANT’ELENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.
Rilevato che a motivi di ricorso lamenta: violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. in tema di accertamento tecnico irripetibile e dell’art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove; violazione e falsa applicazione dell’art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito;
rilevato che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345 – 01);
rilevato che la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato consente l’utilizzazione di tutte le prove acquisite nel corso delle indagini, ivi comprese, quindi, le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza;
rilevato che l’attività di estrapolazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha natura di atto irripetibile (cfr. Sez. 1, n. 4895 del 02/11/2023, dep. 2024, Mancuso, Rv. 285716);
rilevato che la identificazione dell’imputato, alla stregua di quanto illustrato in sentenza, non è dipesa soltanto dalla individuazione operata attraverso la visione dei fotogrammi, ma anche da altri elementi (ritrovamento nell’abitazione dell’imputato di un capo di abbigliamento compatibile con quello indossato dall’autore del furto; ammissioni rese dall’imputato in sede di spontanee dichiarazioni).
Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione o con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da motivazione immune da censure;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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