Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46776 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Shoiperi (Albania) il 22/12/1998
avverso la sentenza del 10/04/2024 del Giudice di Pace di Lucca
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza del 10 aprile 2024, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per reato di cui all’art. 10 bis d.lgs 286 del 1998.
Averso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento a artt. 29, comma 7, d.l. 274 del 2000, 111 cost., 192, commi 1, 2 e 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che la sentenza sarebbe stata emessa in violazione dei principi posti dal codice in tema di ammissione delle prove e del contraddittorio. Il giudice, infatti, si sarebbe pronunciato senza ammettere le prov testimoniali richieste dalle parti e la decisione si fonderebbe esclusivamente sul verbale d
identificazione contenuto nel fascicolo del dibattimento, asseritamente prodotto dal pubblico ministero.
In data 26 agosto 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione agli artt. 29, comma 7, d.l. 274 del 2000, 111 cost., 192,.commi 1, 2 e 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti.
La doglianza, peraltro formulata in termini generici, è infondata.
Dalla lettura del provvedimento impugnato e dagli atti, che questa Corte ha il poteredovere di esaminare per risolvere le questioni processuali dedotte (Sez. U, n. 4279,2 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risulta che il pubblico ministero ha chiesto l’ammissione dei testi in lista e si è riservato di produrre documenti mentre la difesa chiesto il “controesame testi PM”, l’esame dell’imputato e si è riservata di produrr documenti.
Il giudice di pace non ha ammesso le prove richieste dalle parti “in quanto superflue” e, nella medesima udienza, si è pronunciato sulla sola base del verbale di identificazione evidenziando che da questo risulta che il soggetto è cittadino albanese e che, quando è stato identificato, era in possesso solamente del passaporto e non ha esibito né il permesso di soggiorno né altro atto a questo equivalente.
La decisione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dal pubblico ministero, considerato il tenore del verbale di identificazione -atto irripet contenuto nel fascicolo del dibattimento senza che la difesa abbia sollevato alcuna questione sul punto nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. e, pertanto, utilizzab non è sindacabile.
A fronte dell’accertamento della presenza dell’imputato sul territorio nazionale in assenza di valido titolo, infatti, la conclusione cui è pervenuto il giudice non può ritene illogica, ciò in quanto l’escussione dei testi che avrebbero dovuto riferire in ordine a medesime circostanze, così come l’esame dell’imputato, che nulla di specifico aveva dedotto a propria giustificazione, non apparivano in effetti necessari ai fini del decidere
Sotto altro profilo, d’altro canto, come evidenziato dal Procuratore NOME, i ricorrente non ha dato prova, neanche in questa sede, della necessità dell’escussione dei testi richiesti (peraltro dal pubblico ministero) e, omettendo di illustrare i motivi per i
la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisio non ha evidenziato le circostanze per cui la loro esclusione aveva prodotto una violazione del diritto di difesa (così da ultimo Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023 Astafi, Rv. 284536 01; nonché Sez. 5, n. 39764 del 29 maggio 2017, Rv. 271849 – 01 nel senso «In terna di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, “sub specie” di manca ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l’imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decision nel contesto processuale di riferimento»).
Né sul punto, d’altro canto, può assumere rilievo decisivo il riferimento alla domanda di emersione del lavoro presentata presso la Prefettura di Massa, atteso che la documentazione citata avrebbe potuto, e dovuto, essere prodotta ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., a nulla rilevando ai fini dell’ammissione delle prove la riserva di farlo.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/9/2024