Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13562 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13562 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in ROMANIA il 27/04/1969
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
Trattazione cartolare
Ogg i,
-C APR. 2025
IL i
Deposita in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 01/02/2024, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comm 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestandosi al ricorrente di aver ricevuto in ripetute occasioni Costa Rica quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che venivano poi ceduti a NOME COGNOME a fini di spaccio. Precisamente si contesta di aver ceduto sostanza del tip cocaina pari a grammi 300, in data 07/06/2012; un ulteriore quantitativo di cocaina, GLYPH non inferiore a grammi 300, in data 13/07/2012; infine, un quantitativo di cocaina non inferior grammi 300 in data 20/11/2012. La Corte territoriale, a seguito della sentenza della Corte cost del 23/01/2019, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione e euro 27.000 di multa assumendo la pena base di anni sei di reclusione.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, formuland tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all’affermazione della responsabilità, fondata esclusivamente sui contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra il ricorrente e il COGNOME, dal tenore neutro e non esplicito, inidonee a forn prova indiziaria adeguata anche in relazione alle quantità e alla tipologia di stupefacente a si farebbe riferimento, concernenti in realtà lo svolgimento di attività di clon’azione di carte di credito, e non quella di cessione di sostanza stupefacente. Evidenzia che presso l’abitazione de ricorrente non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente o strumentazione atta al taglio al confezionamento di stupefacente, che non è stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente, eccetto l’episodio, non direttamente riferibile al Popescu, in cui la cocaina è s recapitata al Lo Brutto, nè sono stati identificati gli acquirenti finali dello stupefacente avevano contatti solo ed esclusivamente con il Lo Brutto. Non sono stati neppure acquisiti riscontri in ordine al trasferimento di somme di danaro in relazione alle presunte cessioni.
Lamenta altresì che le dichiarazioni accusatorie rese dal COGNOME, teste assistito giudic ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai medesimi fatti, non hanno ricevuto a riscontro. Il COGNOME non è credibile, tanto che il giudice di primo grado ha trasmesso gl alla Procura della Repubblica ed è stato risentito anche nel giudizio di appello.
La Corte territoriale ha affermato la responsabilità per tutti e tre gli episodi di ce contestati, sulla base di un solo sequestro di sostanza stupefacente rinvenuta presso il Lo Brutt affermando che i soprannomi, sempre diversi, cui faceva richiamo il COGNOME durante le conversazioni telefoniche intercorse con terzi soggetti, siano tutti riferibili al ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comm
v
d.P.R.309/1990, e alla conseguente mancata dichiarazione di prescrizione del reato, contestando in particolare la quantità e la qualità dello stupefacente asseritamente ceduto al Lo Brutt destinato a successive vendite, posto che dal tenore delle conversazioni intercettate non vi alcun cenno esplicito a quantitativi e alla tipologia di sostanza stupefacente.
La questione era stata sottoposta al giudice territoriale in sede di appello, evidenziando lacune motivazionali del diniego da parte del primo giudice e tuttavia non è stata congruamente valutata, posto che, nel caso di specie, non è contestato lo svolgimento in modo organizzato dell’attività illecita né si è accertata la sussistenza di un’organizzazione o di un organizzativa. Non è stato accertato il principio attivo della cocaina e l’esatto dato ponderal è stato effettuato un solo sequestro di droga. Il ricorrente evidenzia che trattasi di atti piccolo spaccio, svolta per un ridotto periodo di tempo, sia pure con l’aiuto e la collaborazi di terzi, avente ad oggetto la cessione di dosi da conteggiarsi in decine; elementi che denotan la complessiva minore portata lesiva delle condotte contestate, non rilevando la qualità stupefacente ma piuttosto il quantitativo e la sussistenza di una struttura organizzativa.
2.3.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all’aumento pena applicato per la continuazione. Il giudice a quo ha assunto come pena base, la pena di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa e, applicata la riduzione per le concesse attenuan generiche, è giunto alla pena pari a anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, cui è stato applicato l’aumento a titolo di continuazione interna in complessivi anni uno di reclusio ed euro 9000 di multa per entrambi i reati satellite. Il giudice a quo avrebbe dovuto motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei due reati satellite e corredare quantificazione della pena ita un adeguato apparato motivazionale, in modo da consentire un controllo sul rispetto del principio di proporzione e dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibil
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimi vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui sag l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo logico-argonnentativo, e quindi l’accettabilità ra restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. n. 37006 del 27/9/2006, COGNOME, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, COGNOME, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazion non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né d condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzament atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte di cassazio una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatr esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, COGNOME; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, COGNOME).
1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che, in relazione al primo episodio del 7 giugno 2012, concernente la consegna controllata fpresso un negozio Buffetti ove lavorava il COGNOME quale dipendente /di una busta proveniente dal Costa Rica, contenente 300 grammi di cocaina pura al 75%, dalle intercettazioni telefoniche effettuate sia sull’utenza del neg che su quella del COGNOME emerge in modo inequivocabile il coinvolgimento di quest’ultimo nella ricezione della sostanza stupefacente. Con specifico riferimento alla responsabilità d COGNOME, il giudice ha richiamato in particolare l’intercettazione di un’ulteriore telefonata, appena qualche giorno dopo la consegna controllata presso il negozio RAGIONE_SOCIALE, da parte di un soggetto ignoto che chiedeva al Lo Brutto di essere messo in contatto con un soggetto di nazionalità rumena, indicato col nomignolo Costa. Il suddetto soggetto ignoto telefonava anche il giorno successivo e chiedeva nuovamente al Lo Brutto notizie del soggetto di nazionalità rumena, soprannominandolo stavolta COGNOME e facendo riferimento a una “lettera ferma da una settimana”. Il Lo Brutto forniva a tale interlocutore un nùrnerò di cellulare, che veniva identificato in quello in uso al COGNOME, in quanto in suo possesso al momento dell’arresto. Sull base delle suddette risultanze, il giudice a quo ha ritenuto che i ripetutiti riferimenti aesoggetto rumeno, denominato ora Costa ora Tipi, concernessero il COGNOME, e che la partita di cocaina giunta ip data 7 giugno presso il negozio RAGIONE_SOCIALE, proveniente dal Costa Rica e destinata al Brutto, tale da riferire al COGNOME. Inoltre, dalla attività di ascolto della pluralità di comunic intercorse tra il Lo Brutto e il COGNOME – che a giudizio del giudice a quo non lasciano adi dubbi interpretativi – emerge che ii COGNOME era solito rifornire il Lo Brutto con not quantitativi di cocaina da immettere nel mercato, messo in atto non solo in occasione della consegna controllata di giugno, ma anche a luglio e novembre. Ed è d’altronde appena il caso di sottolineare che l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motiv come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienz (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino; Sez. 6, n. 17619 del 8/01/2008; Sez. 6, n. 15396 del’11/12/2007, Rv. 239636). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al mancato rinvenimento di sostanza stupefacente nell’abitazione del ricorrente a seguito di perquisizione, il giudice a quo ha evidenziato il descritto modus operandi: la sostanza
stupefacente veniva recapitata direttamente, mediante spedizione dall’estero, al Lo Brutto presso il negozio Buffetti, che poi si occupava del taglio della sostanza e della cessione dettaglio.
In ordine alla credibilità del COGNOME, il giudice a quo ha precisato che la citazione del testo assistito è stata rinnovata solo per motivi di completezza della testimonianza, per necessità di integrare l’ascolto su alcuni aspetti significativi che non erano stati esaminati dur la precedente escussione, incentrata su una pluralità di contestazioni concernenti altri imputa e non in quanto il teste assistito sia stato ritenuto non credibile. Il COGNOME, sentito la s volta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado, ha fatto il nom COGNOME, confermando l’uso di nomignoli, la tipologia della sostanza stupefacente cui si alludeva nelle comunicazioni telefoniche e affermando che egli procedeva al taglio della sostanza stupefacente fornitagli dal COGNOME. Le dichiarazioni etero accusatorie del teste assistito so quindi ritenute credibili dal giudice a quo, in quanto riscontrate dalle operazioni di osservaz e pedinamento e dalle intercettazioni telefoniche dell’utenza del Lo Brutto e del negozio Buffett
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal e perciò a superare lo scrutinio di legittimità ; avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinera logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla ba apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illog perciò insindacabili in questa sede.
Anche la seconda dOglianza, inerente il mancato riconoscimento dell’ipotesi dèlla lieve entità, è manifestamente infondata. Anche nell’attuale assetto normativo rimane infatti valido consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’ipotesi della lieve entità può essere ravvis solo laddove l’ offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azio L’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli element della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previ disposizione, anche se all’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determina profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto v assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Mur Rv. 274076 – 02). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di sostanza del tipo cocaina p ancora da tagliare, nonchè la frequenza degli invii dall’estero dello stupefacente nell’arco pochi mesi e i collegamenti con fornitori sudamericani. Di qui l’esclusione dell’ipotesi della
entità. Trattasi di
GLYPH
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del
decisum.
3. Il terzo motivo è infondato. Si ribadisce che, in tema di reato continuato, il giudice determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena bas
deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). In motivazione, la Corte h
precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il
di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino r limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo mater
di pene. Conseguentemente, si è affermato che il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere un
motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal ca escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez.6,
44428 del 05/10/2022, Rv. 284005).
Nel caso in disamina, quanto alla quantificazione dell’ aumento applicato ai sensi dell’ar 81 cod. pen., il giudice a quo, dopo aver individuato il reato più grave in quello relativo alla consegna controllata avvenuto in giugno, ha applicato la pena della reclusione di sei mesi ed euro 4500 per ciascuno dei due reati satellite, a fronte di una pena base di anni sei che, rido ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen., ammontava ad anni quattro di reclusione.
Considerato che anche nei due reati satellite si contesta la detenzione del medesimo quantitativo di stupefacente, non inferiore a grammi 300 di cocaina, e che il giudice ha applica un aumento minimo di sei mesi per ciascuno dei reati, assai più basso del cumulo materiale ed assai inferiore alla pena base di anni quattro di reclusione inflitta per la violazione più non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 81 cod. pen. e del rapporto di proporzione tra re base e reati satellite.
2.11 ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all’udienza del 05/02/2025
Il consigliere estensore