Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
preso atto che, nonostante l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, avesse presentato richiesta di trattazione orale, nessun difensore dell’imputato è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/02/2024, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 27/04/2015 del Tribunale di Napoli: a) confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di riciclaggio di un’autovettura; b) riduceva a quattro anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa la pena irrogata allo stesso COGNOME per il suddetto reato.
Avverso la menzionata sentenza del 13/02/2024 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza del termine minimo di quaranta giorni per comparire nel giudizio di appello stabilito, a pena di nullità, dall’art. 60 comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (precisamente, dall’art. 34, comma 1, lett. g, n. 3, di tale decreto).
Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto è stato ritenuto dalla Corte d’appello di Napoli – secondo cui, a seguito della sostituzione del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022 operata con l’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, il nuovo termine minimo di quaranta giorni per comparire nel giudizio di appello sarebbe stato applicabile alle impugnazioni proposte a decorrere dal 01/07/2023, mentre alle impugnazioni proposte entro il 30/06/2023 si sarebbe continuato ad applicare il precedente termine di venti giorni – il menzionato nuovo termine minimo di quaranta giorni troverebbe invece applicazione a fare data dal 30/12/2022, con la conseguente tardività, nella specie, della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto effettuata (il 10/01/2024) solo 33 giorni prima della data dell’udienza.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali per avere la Corte d’appello di Napoli, nel corso dell’udienza del 13/02/2024, ritenuto la tardività della propria richiesta di acquisizione della sentenza di assoluzione n. 3912/2020 del 28/02/2020 del Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il 29/09/2020, nonostante si trattasse di un atto sopravvenuto rispetto alla formulazione dei motivi di appello e «incidente sul procedimento», con la conseguente inosservanza dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
L’COGNOME premette che la propria richiesta trovava fondamento nella circostanza che il medesimo fatto aveva dato origine a due procedimenti: 1) il primo, nel quale egli era stato imputato del reato di ricettazione in quanto «locatario-usuario» di un capannone nel quale era stata rinvenuta un’autovettura oggetto di furto e che si era concluso con l’indicata sentenza irrevocabile di assoluzione per non avere commesso il fatto; 2) il secondo, cioè il presente, nel quale egli era stato imputato del reato di riciclaggio in concorso per avere contribuito allo smontaggio della stessa autovettura, al fine di ostacolarne l’identificazione della provenienza furtiva. La richiesta avrebbe trovato giustificazione nel fatto che, posto che, come si è detto, i due procedimenti erano stati originati dal medesimo fatto, nel primo procedimento era emerso che
l’COGNOME non aveva mai avuto la disponibilità del capannone dove era stata rinvenuta l’autovettura di provenienza furtiva e dove si stava procedendo a smontarla al fine di ostacolare l’identificazione di tale sua provenienza.
Ciò premesso, il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello di Napoli secondo cui la propria richiesta sarebbe stata tardiva.
Deduce in proposito che la sentenza di cui aveva chiesto l’acquisizione era divenuta irrevocabile il 29/09/2020 e, quindi, cinque anni dopo la definizione del giudizio di primo grado (il quale si era concluso il 27/04/2015) «e della conseguente redazione dei motivi di impugnazione del procedimento che ci occupa», con la conseguenza che, trattandosi di un atto «sopravvenuto alla presentazione dell’atto di gravame», esso, a norma del comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere acquisito.
La richiesta si doveva pertanto ritenere tempestiva e avrebbe imposto, sempre a norma del comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen., una valutazione in ordine all’eventuale superfluità o irrilevanza del mezzo di prova di cui era stata chiesta l’acquisizione. Valutazione che la Corte d’appello di Napoli aveva completamente omesso di compiere.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali per avere la Corte d’appello di Napoli omesso di acquisire e di valutare la sentenza di assoluzione n. 3912/2020 del 28/02/2020 del Tribunale di Napoli – con la quale sarebbero stati accertati fatti inconciliabili con quelli per i quali si stava procedendo – co inosservanza, perciò, anche degli artt. 234 e 238-bis cod. proc. pen.
Nel precisare che, nel corso dell’udienza del 13/02/2024, egli aveva rappresentato di non disporre dell’attestazione di passaggio in giudicato della suddetta sentenza ma che tale provvedimento avrebbe potuto essere comunque valutato come documento a norma dell’art. 234 cod. proc. pen., l’COGNOME denuncia che, poiché la sentenza della quale aveva richiesto l’acquisizione aveva accertato fatti inconciliabili con quelli per i quali si stava procedendo, la Corte d’appello di Napoli sarebbe stata tenuta a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile e degli elementi di fatto da essa risultanti sulla posizione dell’imputato. Verifica che la stessa Corte d’appello, avendo erroneamente ritenuto la tardività della richiesta di acquisizione della sentenza, aveva completamente omesso di compiere, con la conseguente violazione degli art. 234 e 238-bis cod. proc. pen.
LCOGNOME deduce altresì che l’indicato obbligo di verifica avrebbe imposto alla Corte d’appello di Napoli, nel caso in cui essa avesse nutrito dubbi circa l’irrevocabilità della sentenza, di esperire tutti gli accertamenti utili a sciogliere t dubbi, atteso che questi «devono essere superati perché la questione della
producibilità della , a norma dell’art. 238 bis c.p.p., possa essere riproposta con esito positivo davanti alla Corte di Cassazione».
Il ricorrente precisa che «l problema non è quello dell’autonomia di giudizi concernenti il reato di ricettazione e di riciclaggio, ma attiene alla corrett ricostruzione della vicenda alla base di entrambe le ipotesi di reato», atteso che, come già detto, con l’invocata sentenza di assoluzione era stato accertato che l’COGNOME non aveva la disponibilità, il possesso o la detenzione del capannone dove era stata rinvenuta l’autovettura oggetto di furto e dove era in corso lo smontaggio di essa, mentre la sentenza qui impugnata era pervenuta a confermare l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di riciclaggio sulla base dell’opposta circostanza che «dove ritenersi accertata la disponibilità da parte dell’imputato del locale ove veniva svolta l’attività d smontaggio di veicoli e la riferibilità della stessa all’COGNOME» (pag. 4 della sentenza impugnata).
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «in relazione a punti di decisiva rilevanza, derivante dalla mancata acquisizione di prove in appello che avrebbero potuto determinare un esito diverso del giudizio».
Il ricorrente premette che: a) nella sentenza del 27/04/2015 del Tribunale di Napoli, l’affermazione della sua responsabilità per il reato di riciclaggio era stata fondata sui due elementi di prova costituiti: a.1) dalla disponibilità del locale dove era stata rinvenuta l’autovettura di provenienza furtiva, per averlo affittato da COGNOME COGNOME; a.2) dal rinvenimento, all’interno del complesso di cui faceva parte il suddetto locale, di un furgone a lui intestato; b) con il proprio atto di appell egli aveva richiesto che fosse acquisita, a norma dell’art. 603 cod. proc. pen., una denuncia-querela che aveva presentato nel 2010 (esattamente, il 20/10/2010) con la quale aveva denunciato che taluno aveva illecitamente utilizzato le sue generalità per intestargli un numero elevatissimo di veicoli; c) nel corso dell’udienza del 13/02/2024, il proprio difensore, oltre a insistere in questa richiesta, aveva altresì chiesto, come si è già visto, che venisse acquisita la sentenza di assoluzione dal reato di ricettazione dell’autovettura n. 3912/2020 del 28/02/2020 del Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il 29/09/2020.
Ciò premesso, l’COGNOME deduce che l’acquisizione della documentazione costituita dalle indicate denuncia-querela e sentenza assolutoria, essendo la stessa documentazione idonea a incidere proprio sui due menzionati elementi sui quali il Tribunale di Napoli aveva fondato l’affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, «avrebbe sicuramente potuto determinare un esito diverso del giudizio di appello, con la conseguenza che l’omessa valutazione della stessa ha invece dato luogo ad una motivazione del tutto illogica su punti di decisiva rilevanza».
In proposito, il ricorrente contesta anzitutto che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello di Napoli nel quarto capoverso della pag. 3 della sentenza impugnata, «la particella catastale su cui insisteva il capannone in questione non apparteneva affatto al Sig. COGNOME COGNOME, ma era di proprietà di tale COGNOME NOME, il quale a sua volta aveva affittato il deposito (abusivo) ad un certo COGNOME NOME». In effetti, «non solo al momento dell’accertamento non veniva esibito alcun contratto di locazione in essere con l’COGNOME, ma il Sig. COGNOME COGNOME non era neppure legittimato ad instaurare un rapporto contrattuale con l’odierno imputato, non essendo né il proprietario né l’affittuario del predetto locale». Tali circostanze sarebbero state poste a fondamento della sentenza di assoluzione dal reato di ricettazione che egli aveva inutilmente chiesto di produrre e sarebbero emerse anche nel presente procedimento, nel corso del dibattimento di primo grado, ma non sarebbero «mai state correttamente valorizzate, dando così luogo a una motivazione del tutto illogica, oltre che in contrasto con altro precedente giudicato».
Il ricorrente deduce poi che la circostanza che il COGNOME disponesse della fotocopia della carta d’identità dell’COGNOME non si sarebbe potuta ritenere sufficiente a dimostrare che lo stesso COGNOME aveva la disponibilità del locale dove era stata rinvenuta l’autovettura di provenienza furtiva, atteso che: a) le dichiarazioni che erano state rese dal COGNOME, il quale era coimputato nel presente procedimento, non avrebbero trovato alcun riscontro in altri elementi di prova; b) l’COGNOME aveva denunciato, più di un anno e mezzo prima del fatto in contestazione, «l’indebito utilizzo della fotocopia del suo documento di riconoscimento, impiegato a sua insaputa per l’intestazione di locali e autovetture» (così il ricorso).
Secondo il ricorrente, quest’ultima circostanza sarebbe stata tale da «ribalta» anche la tesi secondo cui egli si sarebbe trovato sul luogo del delitto poco prima dell’intervento della polizia giudiziaria, tesi che era fondata solo sul rinvenimento, presso lo stesso luogo, di un furgone a sé intestato.
Anche quanto asserito dalla Corte d’appello di Napoli nei primi tre paragrafi della pag. 4 della sentenza impugnata sarebbe del tutto illogico, in quanto la richiesta di acquisizione della denuncia-querela che egli aveva sporto nel 2010 «era finalizzata proprio a chiarire la circostanza che l’COGNOME risultava intestatario dal 2010 di un elevatissimo numero di veicoli e locali, ma che l’intestazione degli stessi era avvenuta a sua insaputa, mediante l’utilizzo da parte di terzi ignoti della fotocopia della sua carta d’identità». Egli, infatti, «non poteva spiegare in altro modo il motivo per il quale il Sig. COGNOME (che si ribadisce non essere il proprietario del capannone) era in possesso della copia del suo documento d’identità, nonché il motivo per il quale era presente sul luogo del delitto un veicolo a lui intestato».
Parimenti illogico sarebbe parlare, come ha fatto la Corte d’appello di Napoli, di «intestatario fittizio di molte autovetture» (pag. 4 della sentenza impugnata), trattandosi «piuttosto di intestazione inconsapevole, che l’COGNOME ha provveduto tempestivamente a denunciare».
La Corte d’appello di Napoli avrebbe infine anche utilizzato delle dichiarazioni che l’imputato aveva reso prima di assumere la formale qualità di indagato, in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
La questione dell’applicabilità del nuovo termine minimo di quaranta giorni per comparire nel giudizio di appello a seguito della successione di leggi nel tempo conseguente alla modifica dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 601 cod. proc. pen. a opera dell’art. 34, comma 1, lett. g), n. 3), del d.lgs. n. 150 del 2022, è stata oggetto di rimessione alle Sezioni unite della Corte di cassazione per l’esistenza di un contrasto interpretativo al riguardo (Sez. 2, n. 16365 del 05/04/2024, COGNOME).
Orbene, le Sezioni unite, all’udienza del 27/06/2024, hanno risolto tale questione nel senso che il nuovo termine minimo di quaranta giorni è applicabile agli atti d’impugnazione proposti a fare data dal 01/07/2024 (informazioni provvisorie n. 9/2024 e n. 10/2024).
Ne discende l’infondatezza del motivo, atteso che, nel caso di specie, l’appello dell’COGNOME era stato proposto, come è stato indicato nella sentenza impugnata, il 23/07/2015.
2. Il secondo motivo è fondato.
All’udienza che si è tenuta il 13/02/2024 davanti alla Corte d’appello di Napoli, il difensore dell’COGNOME aveva chiesto che fosse «acquisita copia della sentenza n. 3912/20 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28/02/2020 relativa ai fatti del presente giudizio», rappresentando, peraltro, di «non essere in possesso di copia con passaggio in giudicato».
La Corte d’appello di Napoli, «rilevata la tardività della richiesta formulata solo in data odierna, rigetta l’istanza di acquisizione».
Ciò detto, si deve preliminarmente rilevare che anche la copia della sentenza n. 3912/2020 del 28/02/2020 del Tribunale di Napoli che è stata depositata dal ricorrente in allegato al ricorso per cassazione risulta priva dell’annotazione, da parte della cancelleria, dell’irrevocabilità del provvedimento.
La Corte di cassazione ha peraltro affermato che l’obbligo del giudice di merito di verificare la possibile incidenza di una decisione irrevocabile, e degli elementi di fatto da essa risultanti, sulla posizione dell’imputato cha abbia dedotto che, con la
stessa decisione, sono stati accertati fatti inconciliabili con quelli in contestazione (Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257993-01; Sez. 5, n. 81 del 24/10/2005, Atrany, Rv. 232637-01), impone allo stesso giudice di merito, qualora egli abbia dubbi circa l’irrevocabilità della decisione, di esperire tutti gl accertamenti utili a sciogliere gli stessi (Sez. 3, n. 33820 del 13/11/2020, COGNOME, non massimata sul punto, nella quale è stato precisato che i dubbi in ordine all’irrevocabilità della decisione debbono essere superati perché la questione della producibilità di essa a norma dell’art. 238-bis cod. proc. pen. può essere riproposta con esito positivo davanti alla Corte di cassazione).
In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui la sentenza di cui l’COGNOME aveva chiesto l’acquisizione fosse risultata non irrevocabile, essa avrebbe comunque potuto essere considerata quale documento, producibile a norma dell’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677-01, con la quale è stato peraltro precisato che la sentenza non irrevocabile è utilizzabile come prova solo limitatamente all’esistenza della decisione e alle vicende processuali che sono in essa rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento nel diverso procedimento penale).
Tanto premesso, la decisione della Corte d’appello di Napoli di ritenere tardiva la richiesta di acquisizione della sentenza che era stata avanzata dall’COGNOME è errata in diritto.
La sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli è stata resa il 27/04/2015, mentre la sentenza della quale era stata richiesta l’acquisizione è stata resa il 28/02/2020.
Orbene, la Corte di cassazione ha avuto più volte occasione di ribadire che la regola stabilita dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell’atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019, COGNOME, Rv. 277804-01; Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, COGNOME, Rv. 261483-01; Sez. 2, n. 22896 del 06/03/2008, COGNOME, Rv. 240641. Quest’ultima decisione ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con i principi di ragionevolezza, di inviolabilità del diritto d difesa e con le garanzie del giusto processo, della disposizione di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., per la parte in cui richiederebbe, ai fini della rinnovazione istruttoria, l’apprezzamento giudiziale dell’assoluta necessità in
presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado se dedotte dopo il decorso del termine per la proposizione dei motivi aggiunti, dal momento che la preclusione all’assunzione di prove indicate oltre i termini per la proposizione dei motivi aggiunti opera soltanto con riguardo a quelle già acquisite nel dibattimento di primo grado e a quelle nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione di quel giudizio).
La Corte di cassazione ha del resto altresì chiarito che, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione ex officio) dell’art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cui al comma 2 del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dall’impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334-01. In senso sostanzialmente analogo: Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239341-01).
Ne discende che, poiché la sentenza della quale era stata chiesta l’acquisizione, come si è visto, era sopravvenuta al giudizio di primo grado, la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per tardività della stessa richiesta risulta, pertanto, come si è anticipato, erronea in diritto.
La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, a un’altra sezione della Corte d’appello di Napoli, la quale dovrà decidere in ordine all’ammissione di tale sentenza negli stessi termini che sono previsti dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen. (come dispone sempre il comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pe .), considerandola: a) quale documento, ex art. 234 cod. proc. pen., nel caso in cui la sentenza fosse risultata non definitiva (nel quale caso essa, come si è detto, sarebbe utilizzabile come prova solo limitatamente all’esistenza della decisione e alle vicende processuali che sono in essa rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento nel diverso procedimento penale); b) quale sentenza irrevocabile, ex art. 238-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la stessa sentenza fosse risultata definitiva (nel quale caso, poiché il ricorrente ha dedotto che essa aveva accertato fatti inconciliabili con quelli in contestazione, il giudice del rinvio sarà tenuto a verificare la possibile incidenza della decisione
irrevocabile, e anche degli elementi di fatto da essa risultanti, sulla posi dell’imputato, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, tra le altre, già citate Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257993-01 Sez. 5, n. 81 del 24/10/2005, Atrany, Rv. 232637-01).
L’esame del terzo e del quarto motivo resta assorbito dall’accoglimento de secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Così deciso il 23/10/2024.