Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10056 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 26/12/1998
avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e dell’avv.to NOME COGNOME difensore di COGNOME, che ne ha richiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 16/9/2024, il GIP del Tribunale di Lecce ha disposto nei confronti di COGNOME NOME l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416 bis.1 cod. pen. (capo b) e 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 commi 1 e ibis (capi b11 e b12).
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME condannando il medesimo al pagamento delle spese.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale “stabilita anche a pena di inutilizzabilità” e il deficit d
motivazione lamentando la violazione degli artt. 270 cod. proc. pen., 14 par. 1 direttiva 2014/41/UE, 8 d. Igs. 51/2018, 6, 47 e 52 par. 1 CEDU, 24 e 111 Cost., 73 e 74 d.P.R. 309/90.
Il motivo, in primo luogo, contesta l’utilizzabilità dei dati informatici relativi comunicazioni intercorse sulla rete criptata Sky-Ecc acquisiti mediante l’ordine europeo di indagine per le ragioni di seguito sintetizzate:
non era certo che l’attività d’intercettazione in territorio francese che aveva permesso l’acquisizione dei dati fosse stata disposta per investigare su reati che rientravano fra quelli di cui all’art. 266 cod. proc. pen.;
erano rimasti ignoti: gli elementi che avevano permesso di associare “i codici IMEI con i codici identificativi e con i pin e gli username”; l’algoritmo di decifratur e il software di selezione dei messaggi; “le modalità con cui il rappresentante della pubblica accusa è pervenuto alla messaggistica versata in atti”; gli elementi integranti i presupposti della “necessità” e della “proporzione” delle attività d’indagine nonché le modalità di gestione dei dati”. Si era, quindi, in presenza di “informazioni ed elementi di prova” in relazione ai quali gli indagati non erano stati in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni la cui utilizzazione violava l’art. 14 par. 7 della direttiva 2014/41/UE;
si faceva discendere l’esito del giudizio da un “trattamento automatizzato” non regolato da una normativa che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, siccome previsto dall’art. 8 d.lgs. 51/2018;
violava i principi sanciti dalla Grande camera della Corte EDU nel caso NOME COGNOME c. Turchia e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella decisione n. 171/2024 del 4/10/2024 c-548/21.
2.1 Venendo, poi, agli elementi integranti il requisito dei gravi indizi, il ricor contesta, da una parte, “l’impossibilità di comprendere l’entità della cassa del gruppo e le modalità di spartizione dei proventi” e, dall’altra, che il coinvolgimento di COGNOME nei reati fine contestati ai capi b11 e b12 potesse giustificare la configurazione a suo carico anche del reato associativo, per di più aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., e ciò in quanto:
COGNOME, secondo la stessa prospettazione accusatoria, si era rifornito di cocaina per soli quattro mesi dal gruppo COGNOME– Clemente;
il timore che dalle intercettazioni risultava essere stato suscitato in COGNOME dalla convocazione da parte di COGNOME trovava una logica spiegazione nella caratura criminale dei quest’ultimo;
le modalità di acquisto non presentavano peculiarità rispetto a qualunque altro “sistema avente a oggetto il traffico di stupefacenti”;
non era rimasto provata la capacità drogante della sostanza ceduta a Perrone, risultando dalle chat le rimostranze di COGNOME per il fatto che il panetto “era franato”;
la motivazione del Tribunale del riesame non spiega le modalità con le qual l’indagato aveva agevolato la consorteria mafiosa o la ragione per la qual ipotizza che fosse stato animato dal fine specifico di favorire l’a dell’associazione mafiosa.
2.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 comma 3 cod. proc. pen. e il deficit di motivazione con riferimento alla ritenuta sussi delle esigenze cautelari.
Si lamenta che, al fine di configurare i pericula libertatis, era stata valo la decisione dell’indagato di non rispondere all’interrogatorio di garanzia me non si era tenuto conto del tempo intercorso tra il momento di ipotizz consumazione dei reati e quello di esecuzione della misura cautelare e d carattere risalente del carico pendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato risultando articolato in motivi a tratti non conse comunque infondati.
Le eccezioni sollevate in relazione all’utilizzabilità delle conversazioni acqu tramite gli ordini europei di indagine risultano o ignorare del tutto le rispos ai corrispondenti motivi di gravame dal Tribunale oppure riproporre questioni c le pronunce delle Sezioni unite in tema di acquisizione all’estero di messaggis su sistemi criptati ( n. 23755 del 29/2/2024, Gjuzi e n. 23756 del 29/2/20 Giorgi), richiamate nell’ordinanza impugnata, hanno esaminato giungendo a conclusione opposte rispetto a quelle del ricorrente.
Alla combinazione dei codici Imei con i codici identificativi dei soggetti che erano avvalsi delle dell’applicazione Sky-Ecc il Tribunale dedica tre pag dell’ordinanza che richiamano i dati trasmessi dall’autorità giudiziaria frances confrontano con quelli forniti dai servizi di osservazione, dalle intercett ambientali e telefoniche, dai sequestri e dai tracciati degli spostamenti rilev GPS installati sulle vetture in uso ad alcuni degli indagati per sottoline “perfetta coerenza” delle informazioni derivanti dalle differenti fonti di prova. effetti, la parte dell’ordinanza relativa ai gravi indizi di colpevolezza in rela reati fine rileva la piena convergenza delle informazioni acquisite dalla po giudiziaria e quelle ricavabili dalle comunicazioni della nnessaggistica Sky-Ecc.: pagg. 18 e 19 dell’ordinanza impugnata, ad esempio, si espongono gli element che avevano permesso di individuare in COGNOME l’uomo indicato nei messaggi con il soprannome di “Barabba” ed è agevole rilevare la perfetta convergenza del informazioni fornite dalle differenti fonti di prova, tant’è che la difesa non co il coinvolgimento dell’indagato nei reati fine.
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L’apparato argomentativo esposto nell’ordinanza è, però, ignorato dal ricorren che si limita a riproporre il tema dell’abbinamento dei codici IMEI allo userna senza individuare concrete ragioni di criticità in ordine i risultati cui l’o impugnata perviene.
Viene, ancora, individuata una lesione del diritto di difesa, che avre impedito di assolvere l’onere di allegazione imposto dalle Sezioni unite, n impossibilità per i difensori di disporre dell’algoritmo che aveva permess decriptare le chat e del software che aveva selezionato i messaggi significa associandoli agli identificati degli utilizzatori sull’assunto che tali programmi indispensabili per esercitare un controllo effettivo sulle operazioni di estraz selezione dei messaggi.
Tali doglianze, tuttavia, non risultano ignorate dal Tribunale che le ha supe richiamando i principi enunciati dalle Sezioni unite nonché dalla Corte di giust UE nella causa C-670/22 del 30/4/2024.
Militano a sfavore degli argomenti difensivi anche considerazioni di ordin tecnico, già valorizzate in due sentenze di questa Corte (Sez. 1, n. 6364 13/10/2022 dep. 2023, COGNOME e Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022 (dep. 2023), COGNOME), che le Sezioni Unite ripropongono osservando che “l’impossibilità pe la difesa di accedere all’algoritmo, utilizzato nell’ambito di un sist comunicazioni per criptare il testo delle stesse, non determina una violazione diritti fondamentali di difesa, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazio segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di c messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, e l’utili una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmen (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Rv. 286589 – 05).
Inconferente risulta, poi, il richiamo fatto dal ricorrente all’art. 51/2018, non potendo il complesso processo valutativo che ha determinato la custodia cautelare in carcere essere equiparato al trattamento automatizzato dati definito dall’art. 8 appena richiamato e dall’art. 22 del RE n. 679 del 20
5.Non maggiore rilevanza, ai fini della decisione, assume la decisione del Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa NOME COGNOME c. Turchia risultando la decisione fondata sul fatto che all’imputato stato negato il diritto a conoscere il testo e gli interlocutori dei messaggi sc attraverso il sistema criptato di messaggistica telefonica Bylock.
Non pertenente risulta, anche, la sentenza della Corte di Giustizia dell’un europea n. 171/2024 relativa al sequestro di un telefono cellulare e ai succe
tentativi di analizzarne il contenuto effettuati dalla polizia giudiziaria senza fosse stato l’intervento di un pubblico ministero o di un giudice.
Dall’ordinanza del riesame si rileva che i telefoni utilizzati da RAGIONE_SOCIALE comunicare attraverso il sistema criptato RAGIONE_SOCIALE vennero sottoposti a sequest il 25/2/2021 e il 13/4/2021 si procedette a un accertamento tecnico alla prese dei difensori.
In ogni caso, sia l’ordinanza impugnata sia la sentenza delle Sezioni unit 23755 danno atto che “l’acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni interc attraverso il sistema criptato Sky-Ecc venne disposto dall’autorità giudizi estera in relazione ad indagini concernenti il narcotraffico”.
Venendo, quindi, alle censure relative alla sussistenza del requisito dei g indizi, il ricorso non si confronta con lo sforzo argomentativo profuso dal Tribun per dimostrare l’esistenza dell’associazione rilevando solamente che non e
rimasta provata né “l’entità della cassa del gruppo” né “le modalità di riparti dei proventi”. Il ricorso, però, non fa menzione alla risposta che a tali rilie data dal Tribunale e, soprattutto, oblitera del tutto gli elementi utilizzati dai di merito per configurare l’associazione, dando conto l’ordinanza di una plura di indizi che dimostravano l’esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, face capo a COGNOME NOME, in grado di esercitare un controllo sulle attività, lecite e che avevano luogo in un esteso territorio della Provincia di Brindisi e che a nel narcotraffico una delle principali fonti di proventi, tanto che per la ge delle operazioni legate allo smercio della droga era stata creata una appo struttura.
9. Non maggiore attenzione il ricorso riserva agli elementi valorizzati Tribunale per desumere il ruolo di partecipe di COGNOME. A tal fine l’ordin sottolinea: le chat e le intercettazioni relative ai reati contestati al b12; la frequenza dei rapporti dell’indagato con i capi dell’associazione; la st del rapporto e la fiducia che ne discendeva che consentivano il trasferimento quantitativi consistenti di cocaina senza necessità di verifiche sul peso e qualità della sostanza o di garanzie per i crediti derivati dalla cessione, ris il pagamento solitamente differito rispetto alla consegna.
In punto di gravità indiziaria, l’ordinanza sviluppa, quindi, una motivazi lineare e coerente che trova adeguata giustificazione nell’analitica ed esau valutazione degli elementi di indagine richiamati, che palesano la partecipazi di COGNOME all’associazione in qualità di stabile acquirente, e nel conso orientamento di questa Corte per cui integra la condotta di partecipazion un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la c disponibilità ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto, qualora la volont dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contratt trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, da contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquir riveste per il sodalizio criminale. Non sono, invero, di ostacolo alla costituzio vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli personali, la diversità dell’utile e il contrasto tra gli interessi economici che partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività crim (Sez. 6, n. 47576 del 3/12/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 51714 del 23/11/202 COGNOME, Rv. 285646 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, R 279249 – 01; conf. Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 257798 – 01).
10. La difesa non contestate il coinvolgimento nelle cessioni di cui ai capi b1 b12, lamentando, come da qui a breve si dirà, solo la mancanza della prova dell capacità drogante della sostanza, ma la rilevanza data a tali reati ai fini de associativo. Viene, quindi, proposta una lettura alternativa degli indizi vo ridimensionare i rapporti fra COGNOME e COGNOME, COGNOME e COGNOME in modo ricondurlo al rapporto sinallagmatico contrattuale inter partes senza al coinvolgimento GLYPH del GLYPH primo GLYPH nell’attuazione GLYPH dei GLYPH programmi GLYPH criminosi dell’organizzazione cui gli altri erano elementi di spicco.
11. Le censure difensive, però, travalicano l’ambito del sindacato riservato questa Corte sul provvedimento impugnato, risultando finalizzate ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dai giudici del merito, se individuare profili di manifesta illogicità della motivazione in relazione al signi dimostrativo in essa assegnato agli elementi indizianti rispetto ai canoni logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risult probatorie ( Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, R.v. 215828; Sez. 5, n. 171 del 21/3/2024, Palermo).
Va ribadito, al riguardo, che allorquando sia denunciato con il ricorso Cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla C Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merit dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravi del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza d motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai can della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risult probatorie (Sez. 4, n. 19751 del 17/4/2024, COGNOME, Rv. 286527; Sez. 2, 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME e altri, R 237475).
Sono, quindi, inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, proponendo una differente lettura delle vicende indagate o del spessore degli indizi, mirano a ottenere una riconsiderazione delle caratteris del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari misure ritenute adeguate ( Sez. 4, n. 19751/24; Sez. 1, n. 7445 del 20/11/20 Lolli).
Con la doverosa precisazione che, quanto alla nozione di «gravi indizi colpevolezza», la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indizia idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369
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•
09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576). Al fine dell’adozione della misura, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. I det indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179 – 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 02).
12. Le censure difensive, inoltre, sono espressione di una valutazione frammentaria e strumentale del quadro indiziario.
Il motivo in valutazione omette di considerare una serie di elementi atti a comprovare la stabilità del rapporto di fornitura dello stupefacente garantito dall’associazione, concretizzatosi nei mesi cui si riferiscono le attività d’indagine in una pluralità di cessioni, talvolta a distanza di pochi giorni, per quantitativi cocaina significativi, che rivelano, da una parte, l’allarmante capacità di COGNOME e dei suoi sodali di disporre di ingenti quantitativi di cocaina e, specularmente, di COGNOME di immetterli sul mercato, e, dall’altra, proiettano le singole operazioni, per il contenuto economico delle transazioni, valutabile in migliaia di euro, e il carattere ripetitivo degli acquisiti, in una dimensione più ampia che delinea una struttura stabile, volta a facilitare l’attività illecita della consorteria facente ca COGNOME, garantendo alla medesima la disponibilità di un canale affidabile per lo smaltimento di consistenti quantitativi di cocaina.
E difatti, già il 22/7/2020, Clemente fa divieto a RAGIONE_SOCIALE di cedere cocaina a meno di 40 euro precisando che tale disposizione doveva essere adottata anche per “RAGIONE_SOCIALE” e per “RAGIONE_SOCIALE“, così dimostrando che il rapporto era di gran lunga precedente alla prima delle cessioni contestate, risalente al 24/11/2020.
Non meno indicativi risultano i contatti di COGNOME con i vertici dell’associazione, significative in tale senso sono le chat del 26/10/2020 che rivelano che COGNOME venne convocato da COGNOME con modalità che suscitarono apprensione nel ricorrente e la chat del 6/2/2021 che documenta il pagamento di una fornitura di cocaina effettuata da COGNOME nella mani di COGNOME, circostanza questa che dimostra la piena consapevolezza da parte dell’indagato della sussistenza della compagine associativa e delle sue dinamiche operative e, conseguentemente, del contributo che forniva, mediante l’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, all’attuazione del fine comune di trarre profitto dal commercio della droga.
13. Le considerazioni innanzi esposte dimostrano l’infondatezza delle doglianze difensive relative alla configurazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, desunta dal Tribunale dal consolidato rapporto di affari di COGNOME con COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, dal fatto che l’associazione preposta al traffico di stupefacenti fosse l’articolazione di un clan di stampo mafioso in grado di esercitare, con la capacità intimidatoria che conferiva agli affiliati e con la violenza, un ferreo controllo del territorio, nel cui ambito non consentiva agli spacciatori esterni all’organizzazione di operare se non preventivamente autorizzati e imponeva a quelli autorizzati il versamento di una percentuale dei profitti per ogni grammo di stupefacente ceduto non fornito dall’associazione.
Ma, ancor prima, l’ammissibilità della censura relativa all’aggravante trova ostacolo nel principio giurisprudenziale secondo cui in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura ( Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (dep. 2023 ), COGNOME, Rv. 284489 – 01; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, COGNOME, Rv. 275028; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).
Incidenza in ordine alla quale il ricorso non fornisce alcun dato e che il reato associativo fondante la misura, per il quale opera la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rende di non immediata constatazione.
Infondate risultano anche le censure relative ai reati scopo, avendo il Tribunale dato una interpretazione delle chat valorizzate dalla difesa per mettere in dubbio la capacità drogante della sostanza ceduta aderente ai massaggi scambiati e priva di palesi incongruenze.
Giova anche ricordare che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724).
Infondato risulta anche il motivo volto a contestare la sussistenza della concretezza e attualità delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere.
Il Tribunale, innanzitutto, richiama, ribadendone la validità in chiave prognostica, la motivazione del provvedimento genetico in tema di esigenze cautelari, che aveva fondato la pericolosità del ricorrente non soltanto sull’operatività dell’associazione in tempi prossimi alla data di adozione della misura e sul consolidamento del sodalizio mafioso nel contesto territoriale dove ormai aveva affermato la propria egemonia, ma anche sul rischio di commissione, da parte degli indagati, di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che avevano consentito i redditizi traffici dell’associazione, così recependo il consolidato orientamento di legittimità formatosi in materia (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293 – 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280243 – 01).
E difatti l’ordinanza del GIP sottolinea:
la prossimità temporale dei fatti per cui era stata disposta la cautela, risultando l’operatività dell’associazione documentata dalle indagini sino al gennaio 2022;
il collegamento fra l’associazione dedita al traffico di stupefacenti con una consorteria di stampo mafioso che “con il passare degli anni aveva consolidato la propria egemonia”;
la pericolosità degli indagati nei cui confronti era stata disposta la custodia in carcere, anche estranei all’associazione, che, per la “ripetitività e frequenza dei reati fine”, del “notevole lasso temporale nel quale erano stati commessi” e dell’attualità dei fatti reato, avevano dimostrato di poter contare su canali di approvvigionamento e reti di smaltimento in grado di movimentare chili di cocaina in tempi assai contenuti.
Tale motivazione è integrata dal Tribunale richiamando la doppia presunzione relativa di cui all’ad 275 cod. proc. pen., in relazione alla quale viene rilevato che non è stato “acquisito alcun elemento istruttorio in grado di far ragionevolmente ritenere che COGNOME abbia rescisso il suo legame con l’organizzazione criminosa”, valutando non significativo il tempo trascorso fra i fatti emersi dalle indagini e la data del provvedimento custodiale e valorizzando le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, che avevano dichiarato che COGNOME era stabilmente dedito alla commercializzazione della droga e si prestava a tenere i collegamenti fra il padre, all’epoca detenuto, e gli altri componenti della “frangia” della Sacra Corona Unita di cui il padre erano uno dei capi, e il precedente e il carico pendente specifici.
Si è, quindi, in presenza di un’argomentazione articolata, che valorizza, ai fini della pericolosità sociale, dell’attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, non soltanto la presunzione iuris tantum discendente dal reato associativo, per escludere che sussistano elementi che ne consentano il superamento, ma anche, attraverso il richiamo all’ordinanza genetica, le
allarmanti modalità del fatto e la negativa personalità di COGNOME, che, nonostante la condanna e il carico pendete, per garantirsi un canale affidabile di approvvigionamento di droga in grado di alimentare un’attività di spaccio comportante, tramite canali rimasti del tutto ignoti, lo smercio settimanale di decine di grammi di cocaina, aveva aderito a un patto associativo con gli elementi di spicco della consorteria di stampo mafioso che controllava il territorio, incurante del rischio di delazioni o delle ritorsioni che eventuali errori avrebbero potuto scatenare.
La tenuta logica di una tale argomentazione resiste alle censure difensive incentrate sul tempo trascorso fra l’ultimo dei reati fine attribuiti all’indagato l’applicazione della misura e sul carattere risalente del precedente specifico e del carico pendente, risultando non manifestamente illogica la prevalenza assegnata dal Tribunale, al fine di escludere il superamento delle presunzioni di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., alla determinazione a delinquere, alla professionalità dell’attività di spaccio, alla insensibilità per la condanna e i processo penale pendente e alla inserzione in contesti criminali organizzati.
Il decorso del tempo, infatti, ha un significato neutro, positivo o negativo, a seconda di come il soggetto destinatario della cautela interpreti e viva tale decorso potendo argomentarsi che, ad onta di un cospicuo intervallo cronologico, la persistente adesione al contesto criminogenetico di origine o agli interessi che lo supportano accresca le esigenze cautelari, giacché l’indole trasgressiva si è rivelata inossidabile al trascorrere del tempo oppure, per converso, è possibile affermare che il decorso del tempo, se colorato di significati positivi, ha reso epifania di un progressivo volgere alla socialità virtuosa del soggetto in cautela.
Nel caso di specie, gli elementi disponibili concorrono tutti nel rappresentare che, nonostante la giovane età, COGNOME ha da anni nel traffico di droga la sua precipua occupazione muovendosi all’interno di contesti del crimine organizzato dai quali non ha mai preso le distanze dimostrando una completa adesione a quel complesso di valori.
All’infondatezza del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. .
Così deciso il 18/2/2025 .