Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37978 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
Oggi,
SENTENZA
24 NOV, 2025
sul ricorso proposto da
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COGNOME NOMENOME nato a Velletri (Rm) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/1/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/1/2025, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 18/2/2022 dal Tribunale di Velletri, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione degli artt. 108 cod. proc. pen., 159 cod. pen. La Corte di appello, pur aderendo alla richiesta di termine a difesa avanzata dal nuovo difensore – AVV_NOTAIO – e così rinviando l’udienza, avrebbe disposto la sospensione
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del termine di prescrizione per la durata del rinvio, in evidente violazione di legge. Si chiede, pertanto, che la relativa ordinanza sia annullata;
violazione dell’art. 5 contestato; vizio di motivazione per travisamento della prova. La sentenza avrebbe confermato la responsabilità del COGNOME sulla ba di mere presunzioni tributarie, ed in forza soltanto dei dati indicati nel PVC n. 72/17, non riscontrati; per costante giurisprudenza, invece, tali presunzioni avrebbero valore non più che indiziario in sede penale, non potendo, pertanto, di per sé fondare il giudizio di colpevolezza. La sentenza, ancora, non avrebbe considerato che la base imponibile per l’anno di imposta 2014 sarebbe stata calcolata utilizzando fatture attive relative all’intero periodo, e fatture passi relative ai soli primi 3 trimestri; questa conclusione, tuttavia, sarebbe illogica, quanto non sarebbe verosimile che una società, che aveva lavorato per l’intero anno, avesse sostenuto costi soltanto fino a settembre, e più nulla nell’ultimo trimestre. Tale incongruenza, peraltro, emergerebbe dallo stesso PVC, e la sentenza la supererebbe con una evidente inversione dell’onere della prova;
infine, si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità dell’ordinanza emessa il 30 ottobre 2024 dalla Corte di appello, ne emerge evidente l’inammissibilità.
4.1. Sebbene, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità sia univoca nel sostenere che la sospensione dei termini di prescrizione non può essere dichiarata allorquando il rinvio dell’udienza origini dal riconoscimento di un termine a difesa, la questione, tuttavia, è posta dal ricorrente in termini meramente teorici, dai quali, dunque, non emerge alcun effettivo interesse. La doglianza, infatti, è volta non ad eccepire una prescrizione che sarebbe maturata prima della sentenza di appello, qualora tale sospensione non fosse stata dichiarata, ma soltanto a riscontrare un principio di diritto, privo di qualunque ricaduta concreta.
Il secondo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è manifestamente infondato.
5.1. La censura si fonda, innanzitutto, sulla portata meramente presuntiva propria degli accertamenti tributari amministrativi in sede penale, qualora privi di riscontri, tali, dunque, da non poter giustificare un giudizio di condanna. Con questo argomento, tuttavia, il ricorso non si confronta affatto con la sentenza
impugnata che, in doppia conforme con la prima pronuncia, ha ribadito la responsabilità del COGNOME in forza di numerosi argomenti, certamente non limitati a presunzioni tributarie.
5.2. In particolare, già il Tribunale aveva evidenziato che la “RAGIONE_SOCIALE“, di cui il ricorrente era legale rappresentante: a) non aveva presentato alcuna dichiarazione prescritta a fine di impostkper gli anni 2013, 2014 e 2015; b) per il 2014 (anno oggetto di contestazione), le banche dati disponibili e l’analisi delle fatture, attive e passive, avevano consentito di accertare un volume di affari di 594.278,60 euro; c) ancora nel 2014, la società aveva ceduto due immobili. In forza di questi elementi, i Giudici del merito hanno dunque individuato la base imponibile per l’anno in esame, i costi di esercizio di competenza, quelli del personale e quelli risultanti dalle fatture, così accertando un’imposta IRES evasa nella misura di 91.946 euro. Ancora, e con significativa rilevanza istruttoria, entrambe le sentenze hanno sottolineato che il relativo PVC era stato acquisito senza contestazioni, che non era stata fornita alcuna deduzione di segno contrario e che l’imputato non “ha messo in discussione la misura delle imposte evise con le modalità sopra indicate, che appaiono corrette ed immuni da qualsivoglia vizio o censura.” Nei medesimi termini, peraltro, si è pronunciata la Corte di appello, esaminando i motivi di gravame.
5.3. L’accertamento di responsabilità contenuto nelle sentenze di merito, pertanto, non risulta fondato su mere presunzioni tributarie, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ma su un insieme composito di dati contabili, peraltro estranei ad ogni contestazione.
5.4. In termini analoghi, poi, non si riscontra alcun vizio di motivazione con riguardo alle fatture passive relative all’ultimo trimestre del 2014, che, in ottica difensiva, non sarebbero state valutate; la Corte di appello, pronunciandosi al riguardo, ha infatti correttamente evidenziato che la relativa allegazione risultava del tutto generica, in quanto sprovvista di riscontro processuale. Ebbene, difformemente dalla tesi del ricorrente, tale affermazione non contiene affatto un’indebita inversione dell’onere della prova, a carico dell’imputato: la sentenza ribadito che nessuna contestazione era stata mossa quanto al contenuto del PVC – si è infatti limitata ad affermare che, qualora la società avesse sostenuto ulteriori costi rispetto a quelli già computati, ne avrebbe dovuto fare oggetto di prova.
5.4.1. La stessa censura, peraltro, risulta del tutto generica anche per come proposta in questa sede: il ricorrente, infatti, non sostiene che taluni costi quand’anche debitamente documentati ed offerti ai Giudici – sarebbero rimasti privi di valutazione, o quantomeno di valutazione corretta, ma, con argomento del tutto teorico, afferma che gli stessi costi sarebbero stati certamente sostenuti nell’ultimo trimestre del 2014, così come in quelli precedenti, in quanto la società
era all’epoca attiva. Il carattere evidentemente astratto di tale affermazione, peraltro, si riverbera ancora sul profilo dell’interesse: il COGNOME non sostiene affatto che tali costi avrebbero consentito di quantificare l’imposta evasa in una misura inferiore alla soglia di punibilità del delitto di cui all’art. 5, d. Igs. n. 2000, cosicché la questione – per come sollevata – risulta priva di qualunque incidenza concreta quanto alla consumazione del reato.
Il motivo in punto di responsabilità, pertanto, risulta del tutto infondato.
Alle stesse conclusioni, infine, questa Corte giunge anche quanto alla terza censura, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
6.1. Pronunciandosi sulla medesima questione, infatti, la sentenza impugnata ha sottolineato che l’offesa prodotta dal reato non può esser ritenuta di particolare tenuità, emergendo – con valore assorbente – il rilevante ammontare dell’imposta evasa (91.946,00 euro), ben superiore alla soglia di punibilità allora prevista per legge (pari a 50mila euro). Ebbene, questo argomento risulta del tutto adeguato a sostenere il rigetto della richiesta, non vertendosi affatto in ipotesi “motivazione apparente che si estrinseca nel ripercorrere generici principi di diritto, senza entrar nel vivo delle richieste difensive”, come invece sostenuto nel ricorso. Tale generica censura, peraltro, si fonda sulla stessa indimostrata circostanza in fatto già esaminata (presenza di costi non valutati), emergendone ulteriormente, pertanto, la palese infondatezza.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore