Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27821 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Lovere il 22/07/1990
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 della Corte d’appello di Venezia, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di Horvat Principe, con la quale instava per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di COGNOME COGNOME con la quale si chiedeva la valutazione delle ‘ prove nuove ‘ allegate e, segnatamente, delle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME assunte in sede di indagini difensive e della allegata documentazione.
COGNOME era stato condannato per i reati di tentata truffa e calunnia in concorso con NOME COGNOME.
La condanna ha riguardato (a) la tentata truffa ai danni della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della quale era stati utilizzati raggiri per ottenere il risarcimento relativo ad un presunto mal funzionamento del cambio della autovettura appena venduta, (b) la calunnia consistita nell’avere falsamente querelato la RAGIONE_SOCIALE
per il reato di truffa contrattuale.
Contro tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, munito di procura speciale, di Principe COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 630 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che (a) non sarebbe stata valutata la testimonianza di NOME COGNOME assunta in sede di indagini difensive, (b) sarebbe illegittimo il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME; (c) in sede in sede di vaglio preliminare dell’ammissibilità dell’istanza di revisione sarebbe stato anticipato il giudizio ledendo il diritto al contraddittorio;
2.2. violazione di legge (art. 630 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al l’omesso esame della testimonianza di NOME COGNOME assunta in sede di indagini difensive e prodotta a sostegno dell’istanza di revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
1.1. Il Collegio riafferma in via preliminare che in tema di revisione, per prove nuove rilevanti ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220443 – 01).
Con specifico riguardo alla idoneità delle nuove prove a legittimare l’apertura del giudizio ex art. 630 cod. pen. si ribadisce che, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, COGNOME, Rv. 253437 -01; Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281772 – 01 Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03).
1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la
Corte d’appello dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza l’istanza di revisione rilavando che gli elementi posti a fondamento della condanna (ovvero la perizia COGNOME, i filmati delle telecamere di sorveglianza, la falsità della deposizione resa dal teste COGNOME) componevano un solido quadro probatorio non inciso dalle prove nuove allegate a sostegno dell’istanza.
In particolare, il contenuto della dichiarazione di NOME COGNOME e quello della documentazione contabile dallo stesso prodotta, secondo la valutazione della Corte di appello, logica e non rivisitabile in sede di legittimità, risultavano inidonei a legittimare la revisione a causa della loro manifesta inattendibilità.
Nel dettaglio, la Corte rilevava (a) che non fosse plausibile che i due condannati avessero errato nel formare la lista testimoniale individuando in COGNOME, invece che in COGNOME, il meccanico intervenuto in relazione al presunto guasto; (b) che era emerso che il venditore dell’auto aveva contattato COGNOME e non COGNOME, (c) che dai filmati delle telecamere di videosorveglianza emergeva che la vettura oggetto della truffa era stata provata personalmente dal ricorrente, (d) che dalla perizia Dekra non risultava alcun problema al cambio, (e) che la sentenza di condanna aveva accertato che il venditore si era reso disponibile a restituire l’assegno al ricorrente previa consegna dell’auto, o di far riparare la vettura ottenendo tuttavia un rifiuto; (f) che, dopo la segnalazione del presunto guasto, l’auto oggetto del tentativo di truffa era stata posta in vendita su un sito Internet (pagg. 5 e 6 dell’ordinanza impugnata) .
Anche la condanna per calunnia non risultava incisa dalle nuove emergenze tenuto conto che la stessa era strettamente connessa all ‘ accertamento della tentata truffa.
1.3. Con riguardo alle dichiarazioni di NOME COGNOME, la cui omessa valutazione è oggetto di specifica contestazione il Collegio rileva che la loro mancata ‘esplicita’ valutazione non integra un vizio della sentenza impugnata tenuto conto che il dichiarante – escusso anch’egli, come COGNOME, in sede di indagini difensive – si limitava a confermare le dichiarazioni di quest’ultimo .
Si ritiene pertanto che il contenuto della dichiarazione di NOME COGNOME sia stato sostanzialmente valutato, essendo omogeneo a quello della dichiarazione resa da NOME e ritenuto legittimamente inidoneo ad ammettere l’istanza di revisione.
La motivazione della sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il giorno 11 luglio 2025.