Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 luglio 2025 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame respingeva l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani e convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 18 giugno 2025 nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 512bis cod. pen. e 81, 110, 61 n.2, 56, 640bis cod. pen.
A vverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo:
2.1. nell’istanza di riesame era stato e videnziato che tutti gli elementi probatori raccolti dalla Polizia giudiziaria erano stati illegittimamente acquisiti, in
quanto consistevano nelle sommarie informazioni testimoniali dei lavoratori per i quali, già all’epoca della loro escussione, era nota alle autorità di polizia giudiziaria delegata la posizione di indagati per il delitto di cui agli artt. 56, 640bis cod. pen., nonché di delitto connesso e collegato a quello di cui all’art. 512 -bis cod. pen. in quanto, a fronte dell’apprensione della notizia di reato da parte dell’ispettorato RAGIONE_SOCIALE circa il passaggio -ritenuto sospetto- di 46 lavoratori dalla Azienda RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, gestita dall’indagato, alcuni di questi erano stati sentiti proprio al fine di appurare la fittizietà del rapporto di lavoro posto in essere; la motivazione del Tribunale del riesame sul punto era illogica, in quanto aveva affermato che non vi erano elementi in base ai quali si potesse ritenere che i lavoratori, escussi nel maggio 2025, dovessero essere sentiti nella qualità di indagati, confermando l’ipotesi difensiva secondo la quale la notizia di reato era da individuare nella nota trasmessa dall’RAGIONE_SOCIALE il 19 marzo 2025, per cui già a quella data vi era il fondato sospetto cha i 38 lavoratori segnalati da RAGIONE_SOCIALE avrebbero potuto essere concorrenti nel reato di truffa aggravata ai danni dello Stato;
2.2 premesso che al capo 1) veniva contestato a COGNOME di avere fittiziamente acquisito il ruolo di socio ed amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, acquisendo denaro ed utilità per la gestione da parte del coindagato COGNOME NOMENOME NOME f ine di consentire a quest’ultimo l’ elusione di disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la difesa aveva eccepito che la RAGIONE_SOCIALE si presentava come mera trasformazione della forma di impresa, derivante da omonima società di persone attiva fin dal 2019; a fronte di tale censura, il tribunale non aveva svolto alcun tipo di ragionamento ermeneutico, limitandosi a riproporre il contenuto delle dichiarazioni dei soggetti ascoltati a sommarie informazione testimoniali e non prendendo in considerazione in alcun modo la preesistenza di ditta individuale intestata a COGNOME, né la effettiva e consistente produttività di reddito della medesima, preesistente rispetto al tempus commissi delicti della fattispecie contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 25489301; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093-01). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 605 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01).
1.1.1. Nel caso di specie, il Tribunale, utilizzando la discrezionalità conferitagli nell’assegnazione della qualifica dei dichiaranti riteneva che contrariamente a quanto ritenuto nell’atto di gravame tali propalazioni risultavano utilizzabili dato che, nel momento in cui i quattordici lavoratori sono stati escussi, a carico di nessuno di loro erano emersi elementi probatori tali da far ritenere che dovessero essere sentiti come indagati, essendovi solo indizi generici di un sistema truffaldino perpetr ato in danno dell’RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (pag. 13 dell ‘ ordinanza impugnata).
Non essendo censurabile nella materia della cautela reale il vizio di motivazione, il Collegio non può che limitarsi a rilevare che il Tribunale ha esercitato il suo potere decisionale e -sulla base degli atti all’epoca disponibili ha ritenuto che a car ico dei dichiaranti, all’epoca della loro escussione , non fossero emersi di reità.
Conseguentemente, il provvedimento non appare illegittimo in quanto, in punto di valutazione del compendio dichiarativo e di assegnazione ai dichiaranti della qualifica di testimoni semplici piuttosto che indagati di reato connesso manifesta l’esercizio di un potere discrezionale-valutativo in coerenza con quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
1.1.2. Peraltro, il primo motivo di ricorso non si confronta con la parte dell’ordinanza nella quale si afferma che seppure si ritenessero inutilizzabili le dichiarazioni dei lavoratori indicati nell’atto di gravame, ‘resterebbero pur sempre le propalazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, idonee in ogni caso a costituire adeguato supporto probatorio alla tesi patrocinata dall’accusa’ (pag. 13 dell’ordinanza impugnata ).
A tale proposito, si deve rilevare che ‘n el giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. “prova di resistenza”, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottat a’ (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533-01).
1.2. Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, come osservato dal Procuratore generale, non pare potersi tacciare di illogicità la motivazione che ha ritenuto recessive, rispetto a tali dati, le deduzioni difensive volte a giustificare con una riorganizzazione aziendale dovuta a ragioni fiscali la creazione della società RAGIONE_SOCIALE in concomitanza con il passaggio dei lavoratori dalle ditte riferibili al RAGIONE_SOCIALE a quella del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME