Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8949 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME n. a Palermo il DATA_NASCITA
ALLICATE COGNOME n. NOMEno Comense il 25DATA_NASCITA
NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 30/3/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno illustrato i motivi hanno chiesto l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 19/7/2022, aveva riconosciuto gli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME colpevoli dei delitti di rapina aggravata e ricettazione, condannando il primo al pena di anni sette,mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1200,00 di multa, gli altri pena di anni otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa ciascuno.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
2.1 II vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in relazione agli ar cod.proc.pen. e 628 cod.pen.
Il difensore lamenta che la Corte di merito si è limitata a riproporre la motivazione del pr giudice senza affrontare i rilievi formulati dalla difesa. In particolare la Corte territor ha fornito risposta in ordine alla mancata allegazione al fascicolo processuale dell’hard di contenente le immagini degli impianti di videosorveglianza e le foto a colori tratte dagli ste dando per vero quanto attestato dalla P.g. nell’informativa di reato. Inoltre ha ritenuto, motivazione solo apparente, in assenza di perizia antropometrica, della verifica delle cel d’aggancio dei cellulari sequestrati alle vittime e nonostante la diversità dei caschi indos dai soggetti ripresi a bordo del ciclomotore SH, del tutto affidabile l’identificazione del Di come partecipe della rapina sulla base delle indicazioni della P.g.
I giudici territoriali hanno disatteso l’eccezione di nullità del decreto di giudizio imm argomentando circa la strumentalità della stessa in quanto formulata senza previa richiesta di accesso ai filmati, senza considerare che la difesa aveva verificato la mancata allegazion al fascicolo della prova in questione attraverso l’accesso all’archivio informatico e competeva al collegio l’accertamento circa la completezza degli atti trasmessi dal P.m. Aggiunge, inoltre, che l’identificazione del COGNOME trascura il fatto che le pp.00. non lo h riconosciuto quale autore dell’illecito commesso in loro danno, non sono state rinvenute tracce biologiche riferibili ai COGNOME sul furgone nel quale furono trasbordati i colli sottratt è stata fornita logica spiegazione in ordine all’asserito scambio del ciclomotore tra il ricor e il La COGNOME;
2.2 il difetto di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generic avendo la sentenza impugnata disatteso la richiesta difensiva facendo leva sulla gravità del fatto senza valutare le condizioni familiari e sociali del COGNOME, la modesta intensità dolo e le modalità dell’azione;
2.3 la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell recidiva, avendo la Corte ritenuto la circostanza in via automatica, senza valutarne l facoltatività.
LAVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
La violazione degli artt. 628, comma 3 n. 1, e 648 cod.pen. in relazione all’art. 1 cod.proc.pen.
Secondo il difensore il collegio territoriale ha posto a base del giudizio di responsabi dell’imputato indizi privi del carattere della gravità, precisione e concordanza, rendendo un motivazione illogica in quanto frutto di mere congetture. In particolare, l’affermazio secondo cui il ciclomotore elettrico tipo Wayel intestato al figlio del COGNOME sia stato u dall’RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione della rapina non trova riscontro certo negli elementi acqui giacché le immagini del sistema di videosorveglianza del furgone rapinato non consentono l’identificazione del mezzo che seguiva il blindato e il ciclomotore ripreso in INDIRIZZO ore 9,12 con la targa coperta era condotto da un soggetto vestito diversamente rispetto all’imputato, ripreso alle ore 8,12 allorché aveva prelevato il mezzo presso il negozio ortofrutta della moglie, circostanza che rende illogica la ricostruzione dei giudici di meri difensore segnala, altresì, che l’autista del furgone rapinato aveva riferito di un rapina allontanatosi su uno scooter di colore blu tipo booster; che la ricostruzione della via di fug solo una di quelle possibili e che l’accertata presenza del COGNOME nell’area non ha valenza indiziante in quanto il luogo della rapina si trova nei pressi del negozio ove l’imputato svo la propria attività lavorativa. Aggiunge che gli orari rilevati dalle immagini degli impia videosorveglianza non hanno consentito un’affidabile ricostruzione temporale dell’azione criminosa in considerazione delle discrasie dovute all’indice d’errore e al tempo trascorso tr il fatto e l’estrazione dei fotogrammi mentre anche l’identificazione del motociclo Honda S grigio quale ulteriore mezzo utilizzato per la consumazione dell’illecito non tiene conto de dichiarazioni delle vittime che hanno concordemente riferito di un veicolo di colore b elettrico, mai ricercato e diverso per colore e modello dai ciclomotori che sono stati identif e ritenuti coinvolti nell’azione delittuosa. Anche l’affermato utilizzo per il trasbordo della di un furgone Fiat Ducato di provenienza furtiva non ha trovato riscontri processuali alla lu degli accertamenti tecnici esperiti, i cui esiti escludono la responsabilità degli odierni imp 3.1 la violazione degli artt. 63 e 64 cod.pen, in relazione alla dosimetria della pena. Second il difensore la Corte territoriale ha ritenuto correttamente determinata la pena inflitt primo giudice sebbene il medesimo, a norma dell’art. 63 comma 4 cod.pen., avesse operato un aumento di anni due di reclusione per l’aggravante ex art. 71 D.Igs 159/2011 pur avendo valorizzato la stessa circostanza per determinare la pena base in maniera superiore al minimo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
edittale. Il difensore lamenta, inoltre, l’eccessività dell’aumento operato a tit continuazione in relazione al delitto di ricettazione.
L’AVV_NOTAIO nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME
4. la violazione degli artt. 628 comma 3 n. 1 e 648 cod.pen. in relazione all’art. 192 comm 2 cod.proc.pen. Secondo il difensore la sentenza impugnata si è limitata a riprodurre le argomentazioni spese dal primo giudice valorizzando l’uso nel corso della rapina della Fiat Panda nella disponibilità del COGNOME sulla base delle immagini tratte dai sistemi videosorveglianza nonché il particolare giubbotto con collo di pelliccia indossato dal guidato e, in altre fasi, dal conducente dell’Honda Sh del COGNOME e del furgone utilizzato pe trasbordo mentre alcun valore indiziante può riconoscersi alle risultanze dei tabulati telefon e delle intercettazioni che non hanno fatto emergere alcuna circostanza di rilievo.
Da pag. 8 il ricorso riproduce censure del tutto sovrapponibili a quelle articolate nel pr motivo del ricorso del coimputato COGNOMECOGNOME denunziando l’illogicità della valutazione probato in ordine agli elementi indizianti costituiti dalla ricostruzione della via di fuga sulla bas immagini degli apparati di videosorveglianza in assenza di una scansione temporale certa dell’azione delittuosa; dall’individuazione del motociclo TARGA_VEICOLO come uno dei mezzi utilizzati per la consumazione della rapina senza considerare le dichiarazioni delle vitti sulle caratteristiche del motociclo utilizzato ed evidenziando l’esito negativo d accertamenti tecnici sul furgone Ducato di provenienza furtiva;
4.2 la violazione degli artt. 81 e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione in quanto Corte di merito ha convalidato le determinazioni sul trattamento sanzionatorio del primo giudice nonostante il medesimo avesse quantificato in anni tre l’aumento a titolo d continuazione, pur avendo escluso l’opportunità di un aumento per la recidiva ex art. 63, comma 4, cod.pen. senza render sul punto adeguata motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
1.1 Con riguardo all’eccepita nullità del decreto di giudizio immediato per effetto de mancata allegazione al fascicolo processuale delle immagini originali estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e presenti in atti esclusivamente mediante riproduzioni fotografiche i bianco e nero va qui ribadito che non costituiscono causa di nullità del decreto che dispone i giudizio immediato né l’eventuale incompletezza degli atti trasmessi dal pubblico ministero a corredo della relativa richiesta né la tardiva trasmissione degli stessi, ostandovi il princip tassatività delle nullità (Sez. 3, n. 36631 del 22/02/2017, Rv. 270732 – 01; Sez. 4, n. 414 del 23/9/2009, dep. 2010, Rv. 246259 -01; Sez. 2, n. 48604 del 15/10/2009, Rv. 246261 01; sul punto anche Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 283765 – 03).
1.2 Quanto alle doglianze che revocano in dubbio la logicità e congruenza della motivazione alla base della conferma del giudizio di penale responsabilità del COGNOME per il delitt rapina aggravata se ne deve rilevare la genericità ed aspecificità, essendosi il difenso limitato alla reiterazione di doglianze adeguatamente scrutinate e disattese dalla Corte merito con un apparato giustificativo che non presta il fianco a censura.
La Corte territoriale ( pagg. 11 e segg., in particolare pag. 30) ha persuasivamente confutat i rilievi in questa sede riproposti, segnalando che -alla stregua delle risultanze acqui appare indubbio l’uso per la consumazione della rapina del motociclo Honda TARGA_VEICOLO con fanalino posteriore rotto, di proprietà e nella disponibilità del ricorrente, identificazione trova riscontro nel rinvenimento in sede di perquisizione domiciliare del cas di colore nero con strisce e dettagli verdi fluorescenti indossato da uno dei rapinatori il g dell’illecito; nella corrispondenza delle caratteristiche somatiche tra il prevenut conducente del motociclo ritratto nelle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nei contatti con i coimputati documentati dai tabulati telefonici. I giudici d’appello h inoltre, radicalmente contrastato le affermazioni del COGNOME in sede di interrogator evidenziando che la circostanza che il ciclomotore fosse sottoposto a sequestro amministrativo non incide sulla portata univocamente indiziante degli elementi acquisiti ove si consideri c risulta provato che anche in altre occasioni, pur in presenza del vincolo, l’imputato ave utilizzato il mezzo; hanno, altresì, chiarito in maniera dettagliata e sulla base delle evi delle videoriprese che il ciclomotore fu utilizzato nel corso dell’azione delittuosa, i diverse, oltre che dal COGNOME dal coimputato COGNOME.
La Corte ha fornito persuasiva risposta anche alle assertive deduzioni inerenti la mancata rilevazione di tracce biologiche riferibili all’imputato nel furgone di provenienza f utilizzato per il trasporto della refurtiva e al mancato riconoscimento da parte delle vit La difesa non si confronta in termini puntuali con l’articolata ricostruzione dell’epi rassegnata dalla sentenza imputata, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di frizioni logiche.
1.3 II secondo e terzo motivo che lamentano il vizio di motivazione in ordine al diniego de attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva sono manifestamente infondati. Deve, infatti, rilevarsi che con l’atto di appello la difesa del COGNOME non aveva formu alcuna richiesta intesa al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. né ta istanza consta sia stata formulata in sede di discussione, mentre con riguardo alla recidiva co il quarto motivo aveva del tutto genericamente invocato l’esclusione dell’aggravante soggettiva in assenza di qualsivoglia confutazione delle considerazioni rassegnate al riguardo dal primo giudice.
Giova ribadire che l’obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello sussiste soltanto relazione a quanto dedotto con l’atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio d un potere esercitabile di ufficio – come quello relativo alla concessione di una o più circosta attenuanti ai sensi del quinto comma dell’art. 597 cod.proc.pen. – anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.
Questa Corte ha, tuttavia, chiarito che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice d appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difet di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni d giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a da di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice de confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 dep.2020, Rv. 279063 – 02).
Non sussisteva, pertanto, alcun obbligo per il giudice di secondo grado di motivare in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Radicalmente inammissibile risulta, inoltre, la richiesta di esclusione della recid assertivamente formulata in appello nel contesto di un motivo con il quale si sollecitava ridimensionamento del trattamento sanzionatorio sicché il giudice del gravame non era tenuto a prenderla in esame in quanto del tutto generica e inidonea a devolvere il profilo al giudi superiore. La natura del vizio ne impone la rilevazione in questa sede a norma degli artt. 581 comma 1 lett. d) e 591, comma 4, cod.proc.pen.
2. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al ricorso proposto nell’inter di NOME. Il primo e secondo motivo che revocano in dubbio la responsabilità del COGNOME per gli addebiti ascrittigli reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatame scrutinato e motivatamente disatteso in assenza di aporie e frizioni logiche, effettuando un dettagliata ricostruzione dell’illecito ( pag. 8 e segg.) dalla quale si apprezza che il moto Honda Sh arrivava dinanzi all’ortofrutta gestito dalla moglie dell’COGNOMEte alle 8, passeggero, odierno COGNOME, scendeva e prelevava all’interno del negozio il motociclo Wayel a propulsione elettrica intestato al figlio; postosi alla guida, si allontanava, seguit un breve tratto da una Fiat Panda, il cui conducente -dopo aver parcheggiato il veicoloprendeva posto a sua volta sul motociclo (indossando un giubbotto con collo di pelliccia) e veniva accompagnato a INDIRIZZO ove saliva su un furgone bianco ivi posteggiato. Alle 9.12 le immagini della video sorveglianza mostravano il ciclomotore elettrico prelevato presso l’ortofrutta seguire il furgone blindato che trasportava i tabacchi a INDIRIZZO; alle 9 il furgone transitava in INDIRIZZO ove le immagini riprendevano la presenza sia del ciclomore TARGA_VEICOLO che del ciclomotore elettrico; i due autori materiali raggiungevano i
luogo di scarico a piedi, il terzo complice si muoveva con l’Honda Sh raggiungendo il furgone e prendendo in consegna i cellulari delle vittime; dopo il trasbordo uno dei complici allontanava con il furgone rubato, l’altro a piedi: le immagini documentavano l’allontanamento fino a INDIRIZZO ove il rapinatore identificato come COGNOME si fermava rimuovendo l schermatura della targa dell’TARGA_VEICOLO 150, rimettendosi quindi in marcia.
La ricostruzione effettuata dai giudici di merito è logica e coerente e confuta in manie puntuale le deduzioni difensive sia con riguardo alla rapina che alla ricettazione del furgo I rilievi sulla diversità dell’abbigliamento del soggetto che conduceva il ciclomotore sulla del furgone blindato hanno carattere assertivo e generico e sono, comunque, prive di decisività a fronte della comprovata professionalità e sinergia operativa dei prevenuti ch nelle fasi prodromiche della rapina scambiarono più volte i ciclomotori utilizzati. Né la senten impugnata ha trascurato ulteriori elementi distonici quali l’assenza di informazioni sui carat dei rapinatori da parte delle vittime, fornendo al riguardo una logica giustificazione resist alle obiezioni difensive. I giudici territoriali, inoltre, hanno dato conto (pag.17) che temporale tra l’effettivo orario satellitare e quello riportato dalle videocamere di sorvegli era ben noto agli investigatori che ne hanno fornito spiegazione nell’informativa di reato.
La difesa, attraverso una parcellizzazione delle fonti acquisite, tende ad una rilettura compendio probatorio preclusa in questa sede a fronte di un impianto argomentativo privo di aporie e criticità logiche.
Il secondo motivo che lamenta l’erronea determinazione della pena con particolare riguardo all’applicazione dell’art. 63, comma 4, è manifestamente infondato. La Corte di merito ha disatteso la censura in questa sede riproposta con corretti argomenti giuridici evidenziando come l’aumento facoltativo effettuato per la circostanza ex art. 71 D. Igs 159 è del tutto legittimo in quanto inferiore a un terzo e giustificato dalla negativa person dell’imputato. V’è da aggiungere non appare sussistente la violazione del ne bis in idem sostanziale con riguardo alla valorizzazione della sottoposizione a misura di prevenzione personale ai fini della determinazione della pena base oltre che dell’aumento ex art. 63 comma 4 cod.pen. giacchè il discostamento dalla pena base è stato giustificato dal primo giudice, co apprezzamento condiviso dalla Corte di merito, alla luce dell’alto spessore criminale COGNOME, pluripregiudicato per associazione mafiosa, e della proclività a delinquere denotata anche in sede di intercettazioni telefoniche. Quanto alla dosimetria della pena, la Cort territoriale (pagg. 23/24) ha reso congrua motivazione sul punto con valutazione che abbraccia anche l’aumento a titolo di continuazione per il delitto di ricettazione, parametra alle concrete circostanze del fatto e alla personalità dell’autore.
Il primo motivo nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME ha carattere reiterativo e generico riproducendo le doglianze introdotte in sede d’appello e motivatamente disattese con un
percorso giustificativo che non presta il fianco a censura. La Corte territoriale a pag. 1 seguenti ha richiamato gli elementi indizianti posti a fondamento del giudizio di penal responsabilità dell’imputato, evidenziando l’uso esclusivo da parte del medesimo della Fiat Panda utilizzata dai rapinatori, il particolare giubbotto che il COGNOME vestiva nell’occasi e che lo ha reso facilmente riconoscibile nelle varie fasi della rapina; i riscontri provenient tabulati telefonici sia sulle celle agganciate il giorno dell’illecito che in ordine ai f contatti intrattenuti con i coimputati COGNOME e COGNOME; gli esiti delle intercettazioni am dalle quali è emerso che il ricorrente stava programmando unitamente all’COGNOME analoghe azioni delittuose ai danni di furgoni che trasportavano generi di monopolio e di eserci commerciali. I giudici d’appello hanno, inoltre dato ampio conto delle ragioni che fondano l responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione del furgone Fiat Du confutando le contrarie ragioni dell’imputato. Il difensore non si confronta in termini punt con le argomentazioni della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione dei materiali processuali che esula dal perimetro del sindacato di legittimità.
3.1 Il secondo motivo che lamenta la violazione degli artt. 81 e 133 cod.pen. in relazione alla dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornit corretta risposta (pag. 22 e segg.) ai rilievi in questa sede riproposti, condividendo i crit determinazione adottati dal primo giudice e rimarcando l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio irrogato. I giudici di merito hanno congruamente esplicitato le ragioni d discostamento dai minimi edittali e, in presenza dell’aggravante della recidiva qualificat hanno operato un aumento a titolo di continuazione nella misura minima prescritta dall’art. 81, comma 4, cod.pen.
4.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
La Presidente