Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23744 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Camposano il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Pomigliano d’Arco il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Cicciano il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa 111 maggio 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso di COGNOME e l’annullamento con rinvio dei ricorsi di COGNOME e COGNOME in accoglimento del primo motivo e di COGNOME in accoglimento del sesto motivo di ricorso. Sentita l’AVV_NOTAIO per la parte civile NOME COGNOME che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese Sentiti gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME per COGNOME e in sostituzione per COGNOME, NOME COGNOME per COGNOME, NOME Torneo per COGNOME, che hanno insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Noia il 18 gennaio 2017, ha confermato la responsabilità degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME in ordine ai reati di RAGIONE_SOCIALE loro rispettivamente ascritti ai capi B, C e G e, avendo dichiarato gli episodi consumati sino all’8 dicembre 2005 estinti per prescrizione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche a COGNOME e a COGNOME, ha rideterminato la pena inflitta per i residui episodi, condannando tutti gli imputati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati
2.COGNOME NOME ha dedotto:
2.1 violazione di legge in tema di prescrizione dei reati poiché il termine massimo di prescrizione sarebbe da individuarsi in anni 18 e spirerebbe nel corso del 2024.
2.2 Violazione degli artt. 192 e 530 cod.proc.pen. poiché i giudici di merito hanno confermato la responsabilità penale dell’imputato in assenza di elementi di prova adeguati. In particolare il ricorrente censura il giudizio di attendibilità della pers offesa, NOME COGNOME i le cui dichiarazioni sono poco lineari e non esaustive con riferimento all’intera dinamica del reato; deduce altresì l’assenza di una prova dell’esistenza degli assegni che sarebbero stati offerti a garanzia dei prestiti RAGIONE_SOCIALEri. Corte non ha poi considerato l’assunto difensivo secondo il quale COGNOME non avrebbe avuto le risorse economiche per gestire e concedere prestiti di questa entità, limitandosi a rilevare l’ipotetica possibilità da parte dell’imputato di contare su redditi percepit nero e non dichiarati in ragione della sua attività commerciale. Detta motivazione è particolarmente contraddittoria laddove il collegio sminuisce la tesi difensiva tacciandola come meramente deduttiva, ma poi abbraccia la possibilità che l’imputato percepisca redditi non dichiarati dal bar di cui era gestore .
3.NOME COGNOME con il ricorso ha eccepito:
3.1 Violazione di legge per Vinutilizzabilità degli appunti manoscritti redatti dalla person offesa e soprattutto dei prospetti riassuntivi in formato excel, riportanti i rapp economici intercorsi con gli imputati, sui quali i giudici di merito hanno fondato il giudi di responsabilità. Il Tribunale di Noia ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità di qu prospetti osservando che si trattava di documenti consultati dal teste in udienza e utilizzati come sostegno al ricordo, non aventi immediata efficacia probatoria ma volti a completare e supportare la deposizione testimoniale.
Il ricorrente rileva di contro , che la prova del rapporto RAGIONE_SOCIALErio non è stata fornita dalla I deposizione orale della persona offesa nel corso della sua escussione dibattimentale ma riposa esclusivamente su questi prospetti riassuntivi che riportavano le dazioni di denaro e la percentuale dei tassi di interesse concordati.
L’ordinanza dibattimentale veniva ritualmente impugnata con l’appello in quanto non s considerava che il documento non era stato acquisito in seguito alla consultazione
durante l’udienza da parte del teste, ma era già acquisito al fascicolo del dibattimento e non era stato redatto dal deponente ma da una terza persona, un suo collaboratore, sicché l’ammontare complessivo delle somme date in prestito, indispensabile per l’affermazione della sussistenza del reato, è stata fornita esclusivamente da questo documento e non dalle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa.
La Corte di appello ha tuttavia respinto il motivo di gravame, affermando che tali prospetti costituiscono parte integrante della deposizione della persona offesa, che ad essi ha fatto esplicito riferimento nel corso del suo esame, e come tali sono assimilabili alle dichiarazioni dibattimentali. Così facendo la Corte ha ammesso che la prova del rapporto RAGIONE_SOCIALErio deriva dall’utilizzo di un documento di incerta provenienza, non redatto dalla persona offesa, che viola i principi dell’oralità e del contraddittorio poi precostituito rispetto al dibattimento. Inoltre non va trascurato che la persona offesa redigendo questo documento si è volontariamente sottratto all’esame su circostanze decisive.
3.2 Omessa motivazione poiché con l’atto di appello si eccepiva che il teste COGNOME aveva chiarito che il rapporto con COGNOME era tenuto tramite tale COGNOME NOME e tuttavia i prestiti concessi materialmente da COGNOME erano stati automaticamente attribuite d? COGNOME, senza avere raggiunto la prova che tali somme provenissero effettivamente da costui.
La persona offesa ha dichiarato di essersi recato a casa del COGNOME quando è iniziato il rapporto e che ogni tanto COGNOME si recava personalmente a riscuotere il denaro, ma la Corte non ha precisato in forza di quale principio tutti i versamenti e i rapporti usur sono da attribuire al ricorrente, trascurando così di considerare che la persona offesa avrebbe potuto voler scagionare COGNOME e accusare COGNOME per suoi interessi.
3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché il collegio di merito ha trascurat molte imprecisioni e lacune del racconto della persona offesa e ha espresso un giudizio di attendibilità nei suoi confronti, pur essendosi la stessa costituita parte civil assenza dei titoli di credito che proverebbero l’avvenuta estinzione del reato e senza procedere ad un vaglio rigoroso e critico delle dichiarazioni rese. Il ricorrente rileva c la persona offesa aveva un precipuo interesse a denunziare, poiché ha ottenuto la sospensione dei procedimenti monitori a suo carico e l’elargizione di un mutuo sicchè, dimostrando un danno maggiore di quello effettivo, ha ricevuto un mutuo più consistente; non va poi trascurato che la stessa pur avendo sporto denunzia nel novembre 2008 contro COGNOME ha atteso sino a marzo 2009 per coinvolgere anche COGNOME e gli altri soggetti dai quali avrebbe ricevuto somme più ingenti di quelle ottenute dal primo creditore; infine, a specifica domanda ha risposto di avere denunziato gli altri soggetti sino a quel momento non menzionati, su suggerimento dell’RAGIONE_SOCIALE.
4.NOME COGNOME ha dedotto:
4.1 violazione del principio del ne bis in idem processuale e di norme previste a pena di inutilizzabilità: con l’atto di appello la difesa eccepiva la nullità della sentenza di grado per palese violazione del principio del ne bis in idem, attesa la pendenza di altro procedimento per i medesimi fatti contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO a carico dell’imputato, rispetto al quale era stata esercitata l’azione penale dalla medesima Autorità e presso il medesimo tribunale, ma la Corte rigettava la doglianza ritenendo che l’oggetto dei due giudizi fosse diverso, trattandosi di due condotte non sovrapponibili.
La Corte inoltre respingeva il motivo di appello con cui si lamentava l’omessa dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine per il decorso del termine di du delle indagini preliminari avviate originariamente e più volte prorogate, affermando che la nuova iscrizione era da ritenersi legittima sulla scorta di una nuova articolata denunzia proposta dal COGNOME nell’anno 2011. Così facendo la Corte non ha applicato i principi di legge poiché la persona offesa ebbe a denunciare COGNOME NOME per il delitto di RAGIONE_SOCIALE il 12 dicembre 2008, affermando di avere patito una condotta RAGIONE_SOCIALEria dall’inizio dell’anno 2006 sino a dicembre del 2007, dando così avvio al procedimento penale n. 10467/2008 avente ad oggetto tutti gli episodi RAGIONE_SOCIALEri lamentati.
Ciònonostante il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio anche per altr imputazioni, che costituiscono una sorta di stralcio della prima, riguardando in particolare il prestito di 36.000 C, già oggetto di giudizio abbreviato nell’ambito d procedimento numero 10467/2008, e lo ha integrato con nuovi elementi di indagine che tuttavia non potevano essere utilizzati perché emersi in epoca successiva alla scadenza delle indagini preliminari.
4.2 Vizio di motivazione e travisamento del fatto poiché l’unica fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa che presenta non poche criticità, come emerge dalla sentenza di assoluzione resa dal GUP del Tribunale di Noia passata in giudicato, che assolveva il ricorrente dall’ultimo e più consistente episodio di RAGIONE_SOCIALE che gli era stat attribuito dal denunciante.
Il ricorrente deduce che la persona offesa ha reso una prima versione, nel corpo della denunzia del 12/11/2008, indicando sconti di assegni che venivano effettuati dal COGNOME senza interessi e poi dal 2006 elargizione di prestiti per i quali il COGNOME richiedeva un interesse mensile del 10%. Dopo circa tre anni dalla prima denuncia la persona offesa sosteneva invece che vi erano stati contestualmente prestiti senza erogazioni di interesse e prestiti con interessi RAGIONE_SOCIALEri. COGNOME giustificherà questa gra e rilevantissima discrasia sostenendo che non gli era stato richiesto. La Corte inoltre cade in contraddizione dove afferma che le dichiarazioni della persona offesa sono caratterizzate da costanza e coerenza e poi riconosce le numerose incongruenze del suo narrato.
4.3 Violazione di legge in relazione alla valutazione della sentenza del GUP del Tribunale di Noia numero 440 del 2012 poiché in quel giudizio la persona offesa è stata ritenuta non credibile; in questo procedimento vi è stata in appello la riunione tra i du procedimenti penali riguardanti i medesimi fatti di RAGIONE_SOCIALE; gli autonomi giudizi espletat in primo grado confluiti in un unico procedimento in grado di appello imponevano al giudice di appello di motivare le ragioni della conciliabilità dei due diversi giudiz quanto le risultanze del precedente giudicato penale non consentivano al giudice di giungere a conclusioni antitetiche alla sentenza irrevocabile. Nel caso in esame il non corretto uso dei criteri applicativi delle norme processuali ha finito con il generare d verdetti contrastanti e di evidente inconciliabilità rispetto ai medesimi fatti storici.
4.4 Violazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione dell’imputato dai fatti ascrittigli per l’anno 2005 poiché nonostante la persona offesa avesse confermato che la supposta RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto inizio nell’anno 2006 come emerge anche nella denuncia delle sommarie informazioni; tuttavia la Corte non assolve l’imputato ma rileva l’estinzione evitando così di generare un elemento di discredito della credibilit del narrato accusatorio.
4.5 Mancata assunzione di prove decisive con violazione dell’art. 495 comma secondo cod.proc.pen. poiché la Corte ammette la difficoltà di operare un adeguato raffronto tra i titoli prodotti dalla difesa quale prova a discarico e quelli menzionati dal COGNOME causa dell’esistenza di rapporti leciti e rapporti di natura RAGIONE_SOCIALEria. Nonostant l’ammissione di tali problematiche non ha tuttavia ritenuto di dare spazio ad una consulenza tecnica richiesta dalla difesa al fine di consentire la comparazione dei dati inglobati nelle due tabelle. La Corte ha motivato il rigetto di questa richiesta assumendo che la difesa aveva avuto spazio per espletare il contraddittorio con il denunziante, trascurando tuttavia di considerare il rifiuto opposto dal tribunale a consentire u esperimento giudiziale, attraverso il quale verificare la paternità dei prospetti utiliz dalla persona offesa nel corso della sua deposizione.
4.6 Violazione di legge con riferimento alla ritenuta acquisibilità dei prospetti riepilogat dei prestiti esibiti dalla persona offesa per violazione dei criteri previsti dall’art cod.proc.pen. e travisamento del fatto poiché la Corte ha sostenuto che le tabelle depositate in atti costituiscono la schematizzazione su formato Excel dei rapporti intrattenuti con l’imputato e redatti dallo stesso COGNOME, sia pure avvalendosi del collaborazione di una dipendente, e sarebbero pertanto assimilabili alle dichiarazioni dibattimentali.
Osserva il ricorrente che esistono due tipologie di manoscritti idi cui la prima è stata recuperata e prodotta dalla difesa proprio al fine di sconfessare la comparsa di ulteriori nuovi manoscritti mai esibiti dalla persona offesa «Tmostrati alle parti soltanto all’udienza del 6 maggio 201,5 ossia dopo ben 7 anni dalla denuncia dei fatti.
Tra i primi tabulati scritti di pugno dalla persona offesa e quelli redatti in formato Exc vi è una netta incompatibilità atteso che i prospetti manoscritti prodotti in allegato al
denuncia si evidenziavano tutti i rapporti RAGIONE_SOCIALEri, mentre quelli esibiti nel dibattiment prospettavano l’esistenza di due tipologie di prestiti. Questi manoscritti allegati a denuncia non potevano essere acquisiti ma i al più / potevano essere utilizzati per le contestazioni in dibattimento. Peraltro quei prospetti generavano una nuova iscrizione del COGNOME nel registro degli indagati.
La Corte reitera la contraddizione nella quale era incorso il tribunale e partorisce un ibrido giuridico in quanto, attraverso l’attribuzione della qualità di documento a un at proveniente dalla persona offesa di cui si ignorano data di redazione, contenuti e sottoscrizione e si è consentita al denunziante una autoreferenzialità e la possibilità di riscontrare la propria tesi, in modo da renderla immune da qualsiasi verifica in termini di genuinità, nonostante la coesistenza di precedente documentazione antitetica a quella prodotta successivamente.
In conclusione la parte offesa riscontra se stessa con un atto creato ad hoc e modellato sulla base delle vistose lacune che affioravano nell’originario procedimento e che il denunziante si precipitava a colmare. Emerge, inoltre / un’incertezza assoluta sulla paternità dei prospetti, sulla data di redazione, atteso che non sono mai stati versati negli atti di indagine, sicché la difesa invocava la inutilizzabilità di questi manoscritti assimilabili affatto a documenti e aventi un contenuto dichiarativo.
Il tribunale respingeva l’eccezione sebbene il teste in udienza si dimostrasse incapace di poter illustrare detti prospetti, rimandando per la loro spiegazione ad altre persone o chiedendo a più riprese di poter effettuare ulteriori verifiche.
4.7 Violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno poiché le difficoltà economiche esternate dal COGNOME scaturiscono dall’esigenza di ampliare e rendere più remunerativa la propria attività commerciale e per giurisprudenza conforme tale finalità non integra l’aggravante dello stato di bisogno.
5.COGNOME NOME con il ricorso, dopo avere premesso di voler rinunciare alla prescrizione, deduce:
5.1 violazione dell’articolo 644 cod.pen. e vizio di motivazione poiché l’evidente aporia tra il narrato della persona offesa e la descrizione del fatto contenuta nell’imputazione inficia la attendibilità delle dichiarazioni di accusa. Al capoverso dell’imputazione contesta all’COGNOME di essersi fatto promettere dal COGNOME interessi RAGIONE_SOCIALEri pari al 7°/o e in particolare rispetto ad un prestito di circa 25 mila euro si faceva restituire la somm complessiva di oltre 145.000 euro tra il 28 gennaio 2005 e il 28 febbraio 2008. Tale cifra è di molto superiore a quella che si ricaverebbe, calcolando gli interessi sul capital versato nella misura del 7%.
Rileva il ricorrente che nonostante l’assenza di contestazioni da parte del P.M., le dichiarazioni dibattimentali del teste si pongono in insanabile contrasto con i fatt oggetto del capo d’imputazione.
Osserva il ricorrente che la Corte d’appello è incorsa in evidente contraddizione, in quanto nonostante il tribunale avesse affermato che la persona offesa aveva regolarmente redatto gli appunti manoscritti in ordine alle singole erogazioni ai suoi creditori, annotando tutti gli estremi degli assegni e le somme versate in contanti a ciascuno degli imputati, ciò non si era verificato nei confronti dell’COGNOME, e ha spiegat tale circostanza valorizzando il fatto che i versamenti a quest’ultimo sarebbero avvenuti per contanti, ma così facendo è incorsa in motivazione contraddittoria.
Per compensare tale contraddizione la sentenza della Corte valorizza due assegni prodotti dalla parte civile all’udienza del 12/5/2015, senza chiedersi perché non fossero mai stati presentati prima e inseriti nei prospetti manoscritti predisposti dal 2008.
Inoltre la Corte è incorsa in evidente travisamento probatorio poiché al fine di escludere le ragioni di astio dedotte dalla difesa, che inficiano la attendibilità del COGNOME valorizzato la circostanza che il conflitto con COGNOME NOMENOME figlio dell’odier ricorrente i interveniva già nel 2010, allorquando NOME sporgeva una denuncia a carico del COGNOME, e ove questi avesse voluto perseguire un intento vendicativo lo avrebbe fatto prima del 2011 , data nella quale si decideva a sporgere denuncia per tutti i rapporti RAGIONE_SOCIALEri compreso quello con COGNOME.
La Corte non ha considerato che, mentre nei confronti di tutti gli altri rapporti RAGIONE_SOCIALEri denuncia risale al 2008, COGNOME viene denunciato per la prima volta solo nel 2011 e / quindi / in epoca successiva al contrasto insorto con il figlio di questi.
5.2 Violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. poiché la Corte ha condannato il ricorrente per un fatto diverso da quello contestato nel capo di imputazione dal quale si discosta sia rispetto alla somma versata che al periodo di pagamento degli interessi.
Mentre nel capo di imputazione si contesta all’imputato di essersi fatto promettere interessi RAGIONE_SOCIALEri pari al 7% su base annua per somme di danaro erogate nell’anno 2000, all’esito del giudizio la Corte ha racchiuso temporalmente il rapporto debitorio tra il 2 gennaio 2005 e il 28 Febbraio 2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono tutti inammissibili sia perchè generici, in quanto costituiscono pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l’atto di appello e non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado, sia perché le censure tendono a contestare elementi di fatto e ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, che è stato correttamente considerato dalla corte di merito , nel rispetto dei criteri di logica e delle norme di legge.
Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.
In sede di legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle reg della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass sez. 6, 13129/2008, COGNOME; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L’inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislato posto al sindacato di legittimità nell’art. 606 c.p.p. i sia dalla necessità di non compromettere il ruolo e la funzione della Corte stessa la quale, più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata, finirebbe con il trova inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.).
Sembra opportuno trattare nella parte generale le due questioni che vengono riproposte da quasi tutti i ricorrenti, relative all’attendibilità della persona offesa e all’utili dei prospetti excel depositati al fascicolo del dibattimento.
1.1 Le censure in merito alla attendibilità della persona offesa e alla rilevanza probatoria delle sue dichiarazioni sono manifestamente infondate poiché sia il tribunale che la Corte hanno fatto corretta applicazione dei criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenz di legittimità al teit – secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole fondare il giudizio di colpevolezza purché sia valutata in modo rigoroso la credibilità del teste.
Nel caso in esame i giudici di merito hanno convenuto che le dichiarazioni della persona offesa sono state supportate non soltanto dai suoi appunti manoscritti in cui ha annotato i diversi prestiti concessi e le parziali restituzioni effettuate nei confronti dei d imputati, ma anche da diversi titoli di credito, rintracciati o prodotti in giudizio risultano compatibili con la ricostruzione da lui offerta e relativamente ai quali g imputati non hanno offerto alcuna spiegazione alternativa; inoltre hanno sottolineato il carattere coerente di dette dichiarazioni che i a dispetto di quanto sostenuto dai ricorrenti / non presentano contraddizioni evidenti e decisive e si sono soffermati argomentando sull’assenza di ragioni di sospetto su possibili intenti calunniosi della persona offesa specie nei confronti della posizione di NOME COGNOME che ha addotto specifiche possibili ragioni di ritorsione in ragione di un contrasto insorto per ragioni di lavoro tra il COGNOME e il figlio dell’imputato.
Anche la circostanza che la persona offesa abbia proposto denunzia in tempi diversi nei confronti dei diversi imputati ha trovato nella sentenza una sua logica spiegazione nel senso che la persona offesa con l’assistenza di un’RAGIONE_SOCIALE la prima denuncia nei confronti del COGNOME , ha deciso di denunziare tutti i soggetti che
gli avevano erogato prestiti e messo in ordine i suoi appunti al fine di offrire un ricostruzione più organica dei diversi rapporti instaurati.
Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche e contraddittorie, immuni dai vizi dedotti, mentre i ricorrenti invocano una diversa loro valutazione che esula dalle competenze della Corte.
1.2 Anche l’eccezione di inutilizzabilità dei prospetti e acquisiti al fascicolo dibattiment e redatti e dalla persona offesa con la di più uno suo collaboratore , al fine di far megli comprendere i singoli rapporti di debito credito intercorsi con ciascuno degli imputati è manifestamente infondata poiché questi prospetti sono stati elaborati sulla base di appunti manoscritti che lo stesso vigliotta aveva annotato nel corso degli anni su un quaderno presente in atti.
L’ordinanza pronunciata dal Tribunale all’udienza del 23 settembre 2015 richiama i principi espressi dalla Suprema Corte in diversi arresti giurisprudenziali che hanno ritenuto acquisibili al fascicolo del dibattimento gli appunti o prospetti riassun consultati da teste in udienza non quali documenti ma quali atti volti ad integrare la deposizione e a consentire l’instaurazione di un pieno contraddittorio.
La consultazione degli atti da parte del teste di documenti da lui redatti in aiuto al memoria è espressamente consentita dall’art. 499 V comma C.P.P. in funzione della massima efficacia dell’incombente istruttorio e non può essere in alcun modo equiparata ad una surrettizio superamento delle regole di ingresso degli atti nel fascicolo dibattimentale.
E’ stato chiarito che il concetto di consultazione “in aiuto della memoria” deve essere correlato all’oggetto della deposizione; quando il teste debba riferire su fatti ch implicano dati numerici “anonimi” la “consultazione in aiuto della memoria” non può realizzarsi altrimenti che attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti teste, o, nel caso di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, da verbali e altri a documentazione dell’attività da lui svolta che tali dati riportano. Senza che ciò si traduca nella violazione del divieto di lettura di cui all’art. 514 C.P.P.; come rilevato dai Giudici di merito tale norma verrebbe disattesa dalla utilizzazione per la decisione di un documento preformato rispetto al dibattimento, del quale venisse data una mera lettura, non già, come è avvenuto in questo giudizio, dall’acquisizione di elementi contenuti in quel documento per il tramite dell’esame e del controesame del testimone che, garantendo la pienezza del contraddittorio, consentono la piena espressione del diritto di difesa cui il contraddittorio è funzionale.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il testimone (nella specie un appartenente alla polizia giudiziaria) può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purché abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono. (Sez. 1, Sentenza n. 1364 del 08/11/2011 Ud. (dep. 17/01/2012 ) Rv. 251667 – 01) e nel caso in esame è indubbio
che la redazione dei prospetti in formato Excel è stata realizzata dalla collaboratrice del COGNOME alla sua presenza e sulla base degli appunti manoscritti dalla stessa forniti.
Ciò posto in termini generali, verranno esaminati i singoli ricorsi.
2.RICORSO COGNOME
2.111 primo motivo di ricorso è inammissibile perché inconducente e privo di concreto interesse poiché la asserita e indimostrata circostanza che il termine di prescrizione maturi nel corso del 2024 e in particolare nel settembre 2024, salve le sospensioni intervenute nel corso di questo giudizio, certamente non incide sulla validità della sentenza impugnata.
Ed infatti,pur applicando il calcolo indicato dal difensore, pari a 18 anni e 9 mesi, dall data dell’6 dicembre 2005, il termine di prescrizione più breve maturerà a settembre 2024 senza considerare le sospensioni del termine intervenute nel corso del giudizio di merito e di legittimità,
2.2 Le censure in merito alla attendibilità della persona offesa invocano sostanzialmente una rivalutazione della prova dichiarativa che esula dal sindacato di questa Corte, considerato che sia il primo grado che la Corte di appello si sono soffermati più che adeguatamente sulla credibilità delle accuse.
3.RICORSO COGNOME
3.1 L’eccezione di inutilizzabilità dei prospetti in formato Excel è manifestamente infondata per le ragioni già esposte nella parte generale.
La circostanza che detti appunti fossero già materialmente presenti nel fascicolo del dibattimento non rileva ai fini della loro utilizzabilità, ma avrebbe dovuto eventualmente formare oggetto di una specifica istanza di espulsione dal fascicolo dibattimentale avanzata con le questioni preliminari.
A pagina 9 della sentenza impugnata la Corte ha respinto la censura sollevata anche da COGNOME COGNOME da COGNOMECOGNOME in merito alla utilizzabilità dei prospetti , osservando che le tabelle costituiscono la schematizzazione formato Excel dei rapporti intrattenuti con l’imputato e redatti in base ad appunti manoscritti già acquisiti agli atti del dibattimen e allegati alla denunzia dello stesso COGNOME. Sebbene queste tabelle siano state redatte avvalendosi dell’ausilio di una dipendente sono state ritenute parte integrante della deposizione del COGNOME e assimilabili quindi a dichiarazioni dibattimentali.
Il ricorrente / peraltro / neppure effettua la necessaria prova di resistenza limitandosi a rilevare in modo generico che la prova del rapporto RAGIONE_SOCIALErio si fonda su detti documenti, mentre la sentenza ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa.
3.2 Le censure dedotta con il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentite poiché pur deducendo vizi della motivazione il ricorrente avanza censure di merito sulla credibilità del racconto della persona offesa e invoca una valutazione alternativa .
La Corte ha spiegato che secondo il racconto del COGNOME il titolare delle somme versate era COGNOME, anche se COGNOME era l’intermediario e tale assunto ha trovato specifico riscontro in alcuni assegni che sono stati emessi in favore del COGNOME, a riprova del suo coinvolgimento nel rapporto illecito.
Le censure formulate con il terzo motivo di ricorso sono anche generiche poiché reiterative delle censure formulate con i motivi di appello che sono state respinte dalla Corte di merito con motivazione non manifestamente illogica.
4.RICORSO COGNOME
4.1 La prima censura è generica e manifestamente infondata.
La Corte ha reso al riguardo esaustiva motivazione da pagina 6 osservando che non vi è stata alcuna indebita duplicazione di giudizi trattandosi di accuse relative a fatti diver e che già il tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per il rapporto RAGIONE_SOCIALErio instaurato con il COGNOME tra novembre e dicembre 2007, in quanto già oggetto di altra pronunzia assolutoria resa all’esito di giudizio abbreviato. La Corte ha quindi ritenuto che nell’ambito dei più ampio rapporto RAGIONE_SOCIALErio intrattenuto con il ricorrente quella porzione temporale fosse stata già giudicata e coperta dall’assoluzione, sicchè la censura di ne bis in idem risulta priva di concreto interesse; il collegio ha respinto anche la censura in merito all’aggiramento della disciplina concernente la durata massima delle indagini preliminari mediante la nuova iscrizione a carico di COGNOME, osservando che nel 2011 la persona offesa procedeva a una nuova articolata denunzia e pertanto sulla base dei diversi fatti emersi in quell’occasione e non conosciuti sino a quel momento veniva iscritto nuovo procedimento a carico del COGNOME.
A fronte di questa motivazione, la censura risulta generica, poiché non indica gli elementi probatori che ritiene inutilizzabili, considerato che nel contempo afferma che nel nuovo procedimento sono state semplicemente assunte le nuove dichiarazioni della persona offesa ad integrazione di quelle precedenti, e non è stato effettuato alcun ulteriore accertamento bancario. Ne consegue che non viene chiarito a quali elementi probatori si riferisca la censura di inutilizzabilità perché assunti dopo la scadenza del termine dell indagini, considerato che la persona offesa ben può essere escussa a dibattimento e indicare elementi integrativi a supporto e a chiarimento delle sue accuse e al riguardo non sorgono problemi di utilizzabilità ma, al più, di attendibilità, su cui la Corte adeguatamente soffermata.
4.2 Le censure formulate con il secondo motivo invocano una diversa valutazione del compendio probatorio e non deducono vizi consentiti in quanto si appuntano sull’attendibilità della persona offesa che è stata valutata nel rispetto dei criteri det dalla giurisprudenza di legittimità in tema e risulta adeguatamente argomentata in sentenza.
Il ricorrente deduce il travisamento del fatto, che non è vizio deducibile, e così tradisc il suo intento che è palesemente quello di richiedere un terzo giudizio di merito, mentre
oggetto del sindacato di legittimità è la sentenza, che nel caso in esame non presenta discrasie e contraddizioni interne.
4.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché il contrasto tra valutazioni operate da giudici diversi e non tra fatti non integra il contrasto tra giudicati; inolt consentita la valutazione frazionata dell’attendibilità della persona offesa costituita part civile, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, anche se è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, (Se Sentenza n. 21886 del 19/04/2018 Ud. (dep. 17/05/2018 ) Rv. 272752 – 01)
nel caso in esame la Corte ha spiegato in modo non manifestamente illogico le ragioni del giudicato assolutorio sostenendo che tale esito giudiziario non esclude la attendibilità del COGNOME ma trova spiegazione negli articolati rapporti commerciali con il COGNOME, che contestualmente ai prestiti era disponibile a scambiare assegni postdatati della persona offesa senza praticare interessi.
4.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché dalla lettura delle sentenze si desume che già dal 2005 l’imputato cominciò a esercitare l’attività di RAGIONE_SOCIALE, mentre nei rapporti pregressi con la persona offesa vi erano sostanzialmente cambi di assegni privi di interessi.
4.5 II quinto motivo relativo alla mancata assunzione di prove decisiva tramite perizia in appello non è consentito poiché è noto che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può fars rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, ladd l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si rifer esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017 Ud. (dep. 31/08/2017 ) Rv. 270936 – 01 ) va comunque rilevato che la Corte ha correttamente argomentato sulla superfluità dell’accertamento invocato in appello dalla difesa che aveva nel corso del giudizio di primo grado potuto espletare tutte le sue difese.
4.6 Il sesto motivo, in ordine all’utilizzabilità dei propsetti excel , è manifestamen infondato per le ragioni già esposte .
4.7 La settima censura relativa all’aggravante dello stato di bisogno è manifestamente infondata in quanto la Corte ha fornito adeguata risposta alla censura formulata con l’appello richiamando il consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità assoluto ma come una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni RAGIONE_SOCIALErie. (Sez. 2, Sentenza n. 1255 del 04/10/2022 Ud. (dep. 16/01/2023 ) 27
Rv. 284286 – 01 ) e può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Sez. 2 Sentenza n. 51670 del 23/11/2023 Ud. (dep. 29/12/2023 ) Rv. 285670 – 01)
5.RICORSO COGNOME
5.1 La prima censura si incentra GLYPH sull’attendibilità della persona offesa ed è manifestamente infondata per le ragioni già esposte.
Il tribunale ha valorizzato la circostanza che la denuncia per RAGIONE_SOCIALE sporta da COGNOME contro COGNOME NOME precede di circa un anno il ricorso di lavoro promosso da COGNOME NOME; la Corte ha rilevato inoltre che, sebbene il contrasto con COGNOME NOME fosse insorto nel 2010, la denunzia è stata sporta da COGNOME nel 2011, e ne ha tratto la concorde conseguenza, non manifestamente illogica, che al momento della presentazione della denuncia nel 2011 la persona offesa non fosse mossa da intenti ritorsivi nei confronti del padre del suo dipendente, ma piuttosto dalla volontà di denunciare tutti i soggetti con i quali aveva intrattenuto nel corso degli anni rapporti carattere RAGIONE_SOCIALErio.
Dalla sentenza emerge inoltre che, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, anche i rapporti con COGNOME sono stati in parte annotati negli appunti manoscritti a riprova della credibilità delle accuse . Inoltre la Corte ha valorizzato la produzione da parte dell persona offesa di alcuni assegni che risultano compatibili con la prospettazione accusatoria e che non hanno trovato spiegazioni alternative in ragione di rapporti economici tra l’imputato e COGNOME.
5.2 La seconda censura in ordine alla violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. è manifestamente infondata poiché, a prescindere da alcune imprecisioni presenti nel capo d’imputazione e apprezzabili ictu ()culi , la contestazione riguarda un unico prestito pari a circa 23.000 euro concesso nel 2000 e mai restituito, che aveva negli anni prodotto interessi nella misura del 7% mensile. Il capo di imputazione individua con sufficiente precisione l’addebito contestato all’COGNOME che ha potuto difendersi pienamente come si desume anche dal contenuto dell’appello, sicchè non ricorre alcuna sostanziale diversità del fatto storico contestato rispetto a quanto ritenuto in sentenza.
6.Per le considerazioni che precedono i ricorsi sono inammissibili e comportano la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende virgola in ragione e proporzione del grado di colpa manifestato nell’impugnare la sentenza.
I ricorrenti devono inoltre essere condannati alla rifusione delie spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile costituita che può possono essere liquidate nella misura di 3167 C , Oltre accessori di legge, somma che si ritiene congrua all’impegno e al contributo offerto.
Dichiara inammissibili i ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
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Roma 7 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH a Borsellino
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