Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24743 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24743 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 1.6.2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOMENOMENOME lo avev dichiarato colpevol del reato di cui agli artt. 81, 482, 61 n. 2 cod. pen. (ed aveva al contempo dichia improcedibile il reato di cui all’art. 641 per remissione della querela)
2.Avverso la suindicata sentenza4 ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difenso di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manif illogicità della motivazione; segnatamente il travisamento delle dichiarazioni rese dal t COGNOMEjnonché la mancanza di motivazione sull’eccezione difensiva in ordine all’illegittim dell’ordinanza emessa ex articolo 507 del codice di rito. La sentenza impugnata ha utilizza come prova dell’identificazione dell’imputato le dichiarazioni rese in dibattim dall’operante COGNOMECOGNOME superando l’eccezione proposta dalla difesa col motivo n. 1 dell’at di appello in ordine alla inutilizzabilità della deposizione del predetto teste per esser illegittimamente identificato in dibattimento attraverso la utilizzazione di una relazi servizio non sottoscritta dal dichiarante. La Corte di appello ha , in ogni caso . travisata, palesemente, la testimonianza dell’ispettore NOME COGNOME, avendo erroneamente ritenuto che lo stesso avesse partecipato all’attività di indagine sulla quale stava depone quando invece lo stesso teste nella propria dichiarazione testimoniale ha escluso ta circostanza rispondendo in modo inequivocabile “non l’ho fatto io”, sicché si deve riten che egli non abbia partecipato all’attività investigativa neppure in parte; di conseguen erroneo quanto afferma la Corte di appello per giustificare l’utilizzabilità della relaz servizio adoperata dal teste COGNOME per identificare il teste COGNOME, poi sentito ex ar 507 c.p.p.; teste, quest’ultimo, decisivo avendo proceduto al controllo dell’imputato che consentito di ricondurre l’autovettura allo stesso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto all’illegittimità dell’ordinanza ammissiva ex art. 507 cod. proc. pen. del COGNOME,si lamenta che la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta in ordine a eccezione sollevata dinanzi ad essa,con cui si era rappresentato che il giudice di pri grado aveva recuperato in maniera illegittima una prova che il pubblico ministero non aveva minimamente considerato.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino
quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è nel suo complesso infondato.
In buona sostanza, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza ammissiva deposizione resa dall’operante AVV_NOTAIO ,per il fatto che si tratta di teste “recuperat ex art. 507 c.p.p., per non essere stato, jesso[indicato tempestivamente dalla pubb accusa nella sua lista, e, per altro verso, la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni p stato egli individuato grazie a quanto riferito dal teste COGNOMECOGNOME il quale, pur avendo p di non avere preso parte alle indagini, sarebbe stato autorizzato a consultare la relazio servizio che gli aveva consentito di individuare l’operante proprio in COGNOME.
Si lamenta, quindi, che la identificazione dell’imputato quale autore dei reati contestat essenzialmente sulle dichiarazioni inutilizzabili del teste COGNOME COGNOMECOGNOME è colui che ri l’imputato a bordo dell’autovettura oggetto di segnalazione per essere quella condotta da soggetto che, in varie occasioni, aveva fatto rifornimento presso distributori di benzina corresponsione del dovuto).
Si deve, innanzitutto, osservare che, trattandosi di questioni di tipo processuale, rileva l’eventuale non corretta impostazione o mancata risposta del giudice di meri dovendo questa Corte procedere a verificare la fondatezza delle stesse, di là del viz motivazione denunciato. Ebbene, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 5 proc. pen. e ciò, addirittura, anche con riferimento a prove testimoniali indicate depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giu sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (ex multis, Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591 – 01). Sicché,si deve ritenere che l’assunzione del COGNOME qual teste escusso ex art. 507 del codice di rito sia stata disposta del tutto legittimament conseguente piena utilizzabilità delle sue dichiarazioni.
Né potrebbe ritenersi illegittimo l’utilizzo delle dichiarazioni del COGNOME sulla dedotto travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere va l’identificazione di tale operante, che la difesa assume effettuata grazie all’il indicazione fornita dal COGNOME in dibattimento durante il suo esame. ED invero, dallo st verbale di trascrizione della deposizione del COGNOME – allegato all’atto di appello assume travisato, non emergono gli aspetti evidenziati dalla difesa a sostegno del dedo
travisamento. Risulta , innanzitutto , che il teste COGNOME era semplicemente a conoscenza dell’operazione portata a termine dalla RAGIONE_SOCIALEche ebbe a fermare l’imputato a bordo della vettura incriminata il 2.9.2018, essendo stata tale circostanza riportata informativa riassuntiva redatta dal suo ufficio, e che egli non ebbe a fare i nomi de verbalizzanti che procedettero al controllo dell’imputato; né tanto meno emerge che il Giov fu autorizzato a consultare l’informativa redatta dalla Polstrada di RAGIONE_SOCIALE, risultando pi che il giudice era ben attento a chiedere al teste se avesse sottoscritto gli atti che an consultare. Sicchè ,si deve ritenere che la teste NOME COGNOME COGNOME poi esattame identificata dal P.m. che , all’esito della deposizione del COGNOME la richiesta ammissione anche di tale testimone ex art. 507 del codice di rito, indicando con precision qualifiche e le generalità della stessa oltre che dell’altro teste di cui chiedeva p l’escussione ex art. 507 del codice di rito; laddove il riferimento alla deposizione del verbalizzata in relazione alla richiesta del AVV_NOTAIO , è evidentemente riferita alla mera circostanza del controllo cui parteciparono i due testi,costituente la ragione della necessità di escu stessi.
Quanto, infine, alla consultazione di atti di p.g. non direttamente sottoscri inerenti ad attività di indagine a cui il dichiarante ha comunque partecipato, si osserv come ha già avuto modo di affermare questa Corte, qualora in dibattimento venga concessa, a norma degli artt. 514, comma secondo, e 499, comma quinto, cod. proc. pen. ,a testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria autorizzazione a leggere integralmente, in aiuto memoria, le relazioni di servizio documentanti il rispettivo operato ) è da escludere che ciò sia consentito solo se vi sia stata personale compilazione e sottoscrizione dell’atto da part testi detti. Poiché le operazioni di polizia giudiziaria vengono normalmente svolte c collaborazione di più soggetti operanti e poiché la formazione della relativa documentazio avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico o de responsabile dell’ufficio, per redattori degli atti di documentazione dell’attività comp testi che siano ufficiali od agenti di P.G. devono intendersi non solo i loro materiali com o coloro che, sottoscrivendoli, se ne siano assunta la paternità ,ma anche quanti abbia comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, riferendo al compilatore il pro operato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9370 del 08/06/1994 Ud. (dep. 31/08/1994 ) Rv. 199911 ). 01 Questa Corte ha altresì precisato che non rileva il fatto che la consultazione in aiuto memoria, per il tempo trascorso e per la difficoltà di conservare il ricordo di servizi sv quotidiana frequenza, si sia risolta in una pressoché integrale lettura dell’atto, esse prova sempre costituita dalla deposizione testimoniale dei soggetti esaminati, e non dagli della polizia consultatil i .
Ciò senza considerare che nel caso in cui si adduce la inutilizzabilità di una prova , è onere della parte che la eccepisce, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incide
complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisivi riferimento al provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv 243416), laddove nel caso di specie, pur emergendo che plurinrigt,sono gli elementi posti base dell’affermazione della responsabilità del ricorrente e che l , in particolare, essi non si esauriscono affatto nella deposizione della teste COGNOME, il ricorso si limita ad afferma decisività, ad asserire genericamente che su di essa si fonderebbe l’affermazione responsabilità avendo solo la deposizione di tale teste consentito la individuaz dell’imputato; segnatamente,nell’ottica difensiva /solo il rinvenimento dell’imputato a bordo della autovettura, oggetto di segnalazione per avere il suo conducente effettuato div rifornimenti di gasolio presso alcuni distributori di carburante senza pagare il corris avrebbe consentito di ricondurre gli illeciti al COGNOME, laddove la ricostruzi sentenza impugnata si basa anche su altri elementi, primo tra tutti quello deriv dall’accertamento della disponibilità dell’autovettura in argomento, nel periodo in cui intervenuti i rifornimenti, in capo all’imputatmer averla presa a noleggio.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per leg ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/2/2024.