Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34173 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34173  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 17 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni del l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso 
RITENUTO IN FATTO
1.Con  la  sentenza  impugnata  la  Corte  di  appello  di  Bologna,  parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Bologna, ha confermato la responsabilità dell’imputato per i reati di indebito utilizzo di una carta bancomat e di una carta Postepay e, riconosciuta la circostanza attenuante del danno  di particolare tenuità,  ha rideterminato la pena inflitta.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato ,  deducendo quanto segue:
2.1 Violazione di norme processuali previste a pena di nullità ai sensi degli artt. 178,  comma  1  lett.  c)  e  180  cod.proc.pen.  per  mancata  assistenza  dell’imputato all’udienza di appello del 17 gennaio 2025. Il difensore aveva depositato 5 giorni prima dell’udienza memoria con cui dichiarava di aderire all’astensione indetta dalle Camere Penali, allegando la relativa delibera, ma la Corte, ignorando la memoria, ha celebrato il giudizio nell’assenza del difensore.
2.2 Inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 cod.proc.pen. di un elemento decisivo (frame estratto dal sistema di videosorveglianza del taxi) e violazione degli articoli 253, 254 e 254 bis cod.proc.pen. poiché il giudizio di colpevolezza si basa sulle immagini estratte dal sistema di videoregistrazione presente nel taxi, in cui l’ ignoto utilizzatore aveva effettuato il pagamento mediante la carta di credito della persona offesa. Questa estrazione è stata effettuata in forma libera senza alcuna delle garanzie previste per i sequestri mentre, come stabilito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, ogni elemento per essere utilizzato nel processo deve essere acquisito tramite provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria.
2.3 Violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché a pagina 3 la sentenza impugnata afferma che il breve arco di tempo intercorso tra l’utilizzo delle due carte induce a ritenere che il soggetto che ha utilizzato la prima sia il medesimo che avrebbe utilizzato anche l’altra. Ma l’utilizzo delle due distinte carte avvenne in due luoghi diversi e distanti, incompatibili con detta ricostruzione, e la vicinanza dell’orario tra i due prelievi è elemento a favore del ricorrente, non potendo il medesimo trovarsi in luoghi diversi e così lontani in un breve arco temporale.
2.4  Violazione  dell’articolo  62  bis  cod.pen.  e  vizio  di  motivazione  in  ordine all’omessa valutazione di elementi specifici indicati nei motivi nuovi e nella documentazione prodotta: la richiesta di  applicazione  delle  attenuanti  generiche  era stata  corroborata  nei  motivi  nuovi  da  plurimi  provvedimenti  della  Magistratura  di sorveglianza di concessione dell’affidamento in prova con collocamento in comunità.
La  motivazione  della  Corte  sul  punto  specifico  del  pericolo  di  recidiva  e sull’asserita assenza di ripensamento critico del proprio vissuto da parte dell’imputato è in  contrasto  con  quanto  deciso  dalla  magistratura  di  sorveglianza;  la  sentenza  ha ignorato la documentazione difensiva prodotta e allegata alla memoria e va pertanto annullata.
2.5 Con memoria trasmessa il 18/9/2025, l’AVV_NOTAIO ha replicato alle richieste del pubblico ministero, insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il procedimento innanzi alla Corte di appello di Bologna è stato celebrato in forma cartolare e quindi non era richiesta la presenza del difensore di fiducia e la sua adesione all’astensione non comportava la necessità del rinvio del processo. E’ stato infatti precisato che nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale. (Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Di, Rv. 286969 -01; Sez. 3, n. 13277 del 19/02/2025, Aiello, Rv. 287831 -01)
1.2  Il  secondo  motivo  è  manifestamente  infondato  poiché  i  filmati  realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate dal titolare del taxi, prima dell’inizio del procedimento penale, sono prove documentali, per la cui acquisizione non è necessario un provvedimento di formale sequestro.
E,  infatti,  questa  Corte  di  legittimità  ha  precisato  che  le  videoregistrazioni  in  luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco,   Rv. 234267 – 01)
Ed anche più recentemente la giurisprudenza ha ribadito che la protezione accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta ed è subvalente rispetto all’esigenza di acquisizione probatoria propria del processo penale (Fattispecie in cui sono stati ritenuti utilizzabili i filmati degli impianti di videosorveglianza posti a presidio della sicurezza di una caserma, acquisiti e conservati per diversi mesi senza l’adozione di alcun provvedimento di sequestro e senza informare la Procura) (Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, Caramia, Rv. 281638 – 01)
Ne consegue la piena legittimità ed utilizzabilità dei documenti prodotti su cui si fonda la individuazione dell’imputato come soggetto che ha utilizzato una delle carte di pagamento sottratte.
1.3 Il terzo motivo non è consentito poiché non è stato dedotto con i motivi di appello e impone una valutazione di fatto che esula dal sindacato di questa Corte; va comunque rilevato che la censura formulata è del tutto generica, poiché neppure espone in modo specifico i dati temporali e di localizzazione che pone a sostegno dell’invocata manifesta illogicità della ricostruzione dei fatti in sentenza.
1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché il Tribunale e la Corte hanno valorizzato la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato che ne attestano l ‘allarmante carriera criminale e precludono la formulazione di un giudizio prognostico  positivo  e,  comunque,  non  giustificano  un  atteggiamento  di  maggiore indulgenza.
La denunziata omessa valutazione da parte della Corte della memoria depositata in appello, con cui la difesa ha esposto che l’imputato era stato   ammesso il 4/11/2024 dal magistrato di sorveglianza  all’affidamento in prova con collocamento in comunità, come da provvedimento allegato,  non integra un vizio deducibile in questa sede.
E’ noto che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma  può  influire  sulla congruità e sulla correttezza  logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01).
Nel caso in esame deve rilevarsi che la memoria era stata depositata tardivamente il 12 gennaio 2025, oltre i cinque giorni liberi prima dell’udienza, fissata per il 17 gennaio 2025 e il pubblico ministero, le cui conclusioni erano state tempestivamente trasmesse al difensore,  non aveva potuto interloquire sul punto.
Giova  ribadire  in  questa  sede  che  in  tema  di  termini  processuali,  ai  fini  del computo del termine di cinque giorni prima dell’udienza previsto ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione di memorie in cancelleria, devono essere esclusi sia il dies a quo che il dies ad quem . (Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, COGNOME, Rv. 284499 – 01)
Al proposito va, inoltre, ricordato che le Sezioni Unite nella nota sentenza Mannino hanno affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello l’acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev’essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell’atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell’art. 526, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 2 12/07/2005 Rv. 231676 – 01). Dal coordinamento del suddetto principio con le forme della trattazione scritta risulta, pertanto, che nella fase finale delle conclusioni non possano essere allegati documenti sottratti al regolare contraddittorio delle parti. Ne deriva che ove la difesa dell’imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno 15 giorni prima la trattazione dell’udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni.
Anche recentemente è stato ribadito che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, sono inutilizzabili ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittorio delle parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in replica a quelle del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790 – 01)
Ne consegue che correttamente la Corte non ha tenuto conto della produzione difensiva allegata alla memoria  depositata.
Inoltre, va osservato che nel caso in esame la recente concessione del l’affidamento  in  prova  in  ambito  comunitario  non può  ritenersi  automaticamente
sintomo di un radicale cambiamento di vita, ma si configura come un tentativo di avviare un percorso di recupero dell’imputato , in relazione al quale non sono emersi elementi di garanzia e tenuta dell’ iter appena intrapreso all’epoca della sentenza .
Non possono pertanto farsi discendere ipso iure da tale provvedimento elementi positivi di valutazione della condotta dell’imputato , tali da risultare prevalenti sull’allarmante  profilo  criminale  del  prevenuto ,  attestato  dai  suoi  precedenti,  e  da giustificare  la  concessione  delle  attenuanti  generiche,  in  relazione  ai  reati  per  cui  si procede.
2. L’inammissibilità  del  ricorso  impone  le accessorie  statuizioni  di  condanna  al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara  inammissibile  il  ricorso  e  condanna  il  ricorrente  al  pagamento  delle  spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore                                                Il Presidente
NOME COGNOME                                          NOME COGNOME