Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORMIA il 11/07/1981
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la responsabilità dell’imputato pe delitti previsti dagli artt. 615-ter, 635-quater e 646 cod. pen;
letta la memoria difensiva contenente motivi nuovi trasmessa dall’avv. NOME COGNOME pervenuta via Pec in data 7 aprile 2025;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce viziò di motivazione in ordine dichiarazione di responsabilità dell’imputato denunciando, in particolare, errori commessi da Giudice di merito nella ricostruzione del fatto, essendosi la decisione basata, principalment sulle dichiarazioni della persona offesa;
ritenuto che le doglianze difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823 – 01), che siano non deducibili perché volte a sollecitare u rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, precluse al giudice di legitti fuori dell’allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze proces (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 -01) e che siano, in ogni caso, manifestamente infondate alla stregua delle non illogiche argomentazioni sviluppate dal Giudice di merito, il quale ha chiarito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa trovavano pre riscontri non solo nelle altre dichiarazioni testimoniali, ma anche nelle prove documenta raccolte, fermo restando che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiaran dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. Sez. U, 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, 253214 – 01);
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge processuale i relazione alla valutazione delle prove documentali;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza richiamata in ricorso è del tutto inconferente rispetto al caso concreto, riferendosi all’ipotesi in cui ve acquisiti messaggi via WhatsApp in violazione dell’art. 254 cod. proc. pen. mediante screenshots eseguiti dalla polizia giudiziaria (soggetto estraneo alla conversazione acquisita), di pro iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico minister laddove, nel caso di specie, invece, la documentazione fornita proveniva direttamente da uno dei soggetti partecipi della conversazione riprodotta;
ritenuto, altresì, che il motivo proposto sia anche generico per indeterminatezza perché non si comprende a quali prove documentali si riferiscano le censure di inutilizzabilità, sic esso deve ritenersi privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che esso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non
indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione p a base del giudizio di responsabilità per il reato di appropriazione indebita;
ritenuto che esso sia aspecifico, considerata la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila eurci in favore dell
Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il consigliere estensore
Il Presid te