Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4196 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4196 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 267 e ss. cod. proc. pen., 3, 15, 24, 111 Cost., 6 CEDU, in quanto sarebbe stato violato il diritto di difesa per la mancata ostensione dei flussi telematici da cui sono stati ricavati gli elementi indiziari a carico del ricorrente. Nel dedurre l’inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di captazione, nel ricorso si fa rinvio ai rilievi critici esposti nelle note depositate innanzi al Tribunale per il riesame e si richiama la pronuncia della Corte di giustizia in data 30 aprile 2024, secondo cui il dato probatorio insuscettibile di essere verificato deve essere ritenuto inutilizzabile.
Viene dedotta, inoltre, l’inutilizzabilità delle intercettazioni compiute attraverso l’apparecchio nominato IMSI catcher , richiamando la pronuncia della Corte di giustizia sopra indicata, secondo cui le operazioni in esame devono essere qualificate come intercettazioni, per cui la loro effettuazione in assenza del relativo decreto autorizzativo determina l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti.
Sotto altro profilo, viene eccepita l’inutilizzabilità dei messaggi telematici acquisiti all’estero, nell’ambito di altro procedimento, per mancato deposito dei verbali, in violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., che prevede che, ai fini dell’utilizzazione di prove acquisite in altro procedimento, sia necessario depositare i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
2.2 Difetto di motivazione in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.
La partecipazione alla ipotizzata associazione criminosa è stata fondata sul presunto ruolo di corriere del ricorrente e sulla commissione di molteplici reati fine. Rileva la difesa che dalla commissione di reati fine non può essere dedotta la partecipazione all’associazione , partecipazione che, nel caso di specie, dovrebbe essere esclusa per difetto di consapevolezza della stessa esistenza del sodalizio. Il ricorrente, infatti, aveva unicamente rapporti con NOME COGNOME e NOME COGNOME. L’esistenza di rapporti con altri soggetti nominativamente indicati nell’ordinanza impugnata non troverebbe alcun riscontro negli atti procedimentali e sarebbe del tutto immotivata.
2.3. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della disponibilità di armi. Erroneamente il Tribunale per il riesame avrebbe ritenuto carente l’interesse del ricorrente a censurare tale profilo, in quanto il carattere circostanziato del reato ipotizzato incide concretamente sulla vicenda cautelare e sulle determinazioni che il giudice è chiamato ad assumere.
In difetto di richiesta di trattazioni orale il AVV_NOTAIO generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, hanno depositato memoria di replica in cui, per un verso, hanno ribadito le argomentazioni sviluppate con il ricorso e, per altro verso, hanno dedotto: a) che l’infiltrazione integra intercettazione soggetta a notifica ai sensi dell’ art. 31 della direttiva 2014/41 e fonda il potere dello Stato notificato di vietare l’uso del materiale; b) che l’ordine europeo di indagine d eve soddisfare tutte le condizioni che lo Stato di emissione richiederebbe in una vicenda interna per ottenere quella medesima trasmissione: onde evitare elusioni, l’autorità emittente deve , quindi, verificare integralmente tali condizioni, ivi comprese soglie probatorie, presupposti, limiti e divieti di utilizzabilità; c) che la difesa non ha potuto verificare origine, integrità, catena di custodia e metodologia forense.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con cui si deduce , sotto vari profili, l’ inutilizzabilità delle chat criptate acquisite con ordine europeo di indagine è infondato.
2.1. La prima censura, relativa alla violazione del diritto di difesa per la mancata ostensione dei flussi telematici da cui sono stati ricavati gli elementi indiziari a carico del ricorrente, è inammissibile, in quanto fa rinvio a argomentazione sviluppate in note non depositate e di cui non è riportato il contenuto.
Del tutto generico, poi, è il riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2024 (C-178/22) che, peraltro, attiene a tutt’altro tema, ossia all’acquisizione di massa di dati , essend o relativa all’ interpretazione della direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (‘relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche’) , con particolare riferimento alla materia della conservazione e utilizzazione dei «dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche» al fine di tutela della sicurezza pubblica e della loro utilizzazione nelle attività di accertamento e repressione dei reati ‘gravi’.
Del tutto inconferente, quindi, è il suo richiamo nel caso di specie, in cui il materiale probatorio è stato acquisito all’estero e trasmesso all’autorità giudiziaria italiana a mezzo di ordine europeo di indagine.
2.2 Anche la seconda censura è manifestamente infondata.
Come correttamente rilevato nell’ordinanza impugnata, il codice IMSI catcher, acronimo di International Mobile Subscriber Identity , è un codice numerico memorizzato in un chip della carta SIM che identifica un utente della rete telefonica.
La sua utilizzazione consiste, quindi, in una tecnica strumentale alla individuazione delle utenze bersaglio, ossia di utenze da sottoporre ad intercettazione; essa non va, quindi, confusa con l’ attività di intercettazione.
Da ciò consegue che l’acquisizione del codice, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non determina alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull’apparecchio monitorato e non lede alcun principio costituzionale o sovranazionale né può essere assimilata a un mezzo di ricerca della prova, costituendo unicamente attività di polizia giudiziaria integrante il presupposto operativo per la successiva, ed eventuale, attività captativa.
2.3 La terza censura, relativa all’inutilizzabilità dei messaggi telematici acquisiti all’estero nell’ambito di altro procedimento per mancato deposito dei relativi verbali, è infondata.
Con sentenza del 29 febbraio 2024, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul punto e hanno statuito che, in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U., n. 23755 del 29/02/2024, Rv. 286573-01; Sez. U., n. 23756 del 29/02/2024, Rv. 286589-01).
Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini dell’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni legittimamente eseguite in altro procedimento ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. non è richiesto il deposito delle registrazioni di esse, come pure dei verbali e dei decreti di autorizzazione, giacché tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall’art. 271 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Rv. 266410; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Rv. 243609; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Rv. 240972). Tale norma, infatti, fa conseguire l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni alle sole ipotesi ivi disciplinate; con la conseguenza che, non contestandosi, nella specie, la sussistenza di quei presupposti normativamente indicati, non può ritenersi l’inutilizzabilità degli esiti di quelle intercettazioni.
2.4. Le censure introdotte per la prima volta nella memoria di replica sono inammissibili perché tardive e, peraltro, formulate in modo del tutto generico.
In ogni caso sono manifestamente infondate in quanto, secondo la Grande Sezione della Corte di Giustizia (CGUE) del 30 aprile 2024 (C-670/22, M.N) l’autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento con il quale lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove, atteso il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca tra Stati membri.
Inoltre, la notifica dell’avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall’art. 31 Direttiva 2014/41/UE, recepito dall’art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in riferimento a reato per il quale essa è consentita secondo l’ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l’inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato (Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, Catananti, Rv. 286972 -01).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Dall’ordinanza impugnata risulta che il ricorrente ha posto in essere numerosi e gravi reati fine per conto dell ‘ organizzazione facente capo a NOME COGNOME, prestando il proprio apporto in un considerevole arco temporale tra il 2020 e il 2021.
Egli ha interloquito con altri sodali a mezzo di telefonini criptati per concordare le modalità di gestione di carichi e, contrariamente a quanto ha dedotto la difesa, ha avuto contatti con numerosi membri dell’associazione, quali, ad esempio, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Oltre ad avere rapporti fiduciari con la famiglia COGNOME e plurimi contatti con altri sodali, è stato sistematicamente investito dell’esecuzione di delicati compiti per conto del sodalizio (quali il trasporto di carichi di droga, lo stoccaggio della stessa, il ritiro e la cessione di stupefacente ai clienti indicati dagli organizzatori del sodalizio, la preparazione delle dosi destinate alla piazza di spaccio, la raccolta del denaro, la realizzazioni di nascondigli in autovetture e abitazioni dei sodali per l’occultamento di droga, denar o, armi, telefoni).
Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contestata con il ricorso.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale per il riesame ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull’ an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv.284489 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275028 -01), cosa che non accade nel caso di specie, in cui
la sussistenza del concreto, serio ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, anche a voler prescindere dalla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è stata desunta dallo spessore criminale del ricorrente, contiguo ad ambienti criminali organizzati, avente stabili rapporti fiduciari con soggetti di comprovata appartenenza mafiosa e da anni dedito alla gestione del narcotraffico.
In questo contesto è stato anche valorizzato il fatto che il ricorrente si è occupato di raccogliere somme di denaro, verosimilmente da reinvestire nel narcotraffico, e che si è reso disponibile a custodire le armi di NOME COGNOME, circostanza, quest’ultima , non decisiva nel contesto sopra descritto per l’applicazione della misura e per la scelta della stessa.
In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME