Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 169 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 169 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a NOMEil NOMEX
avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile NOMEXXX, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti e la rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da allegata nota spese;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 5 dicembre 2023 dal Tribunale di Messina, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha rideterminato la pena inflitta all’odierno ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., con conferma nel resto.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 125 e 234 cod. proc. pen., con riferimento alla acquisizione dei files audio e immagine relativi ai messaggi telematici intercorsi tra l’imputato e la persona offesa e forniti da quest’ultima, senza procedere alla loro doverosa estrapolazione direttamente dal dispositivo. Tale modalità di ingresso degli elementi istruttori – incoerente con la natura di corrispondenza, e non di mera documentazione, da riconoscere a tali interlocuzioni digitali – impediva di verificarne compiutamente il contenuto, la data e la provenienza.
2.2. Violazione degli artt. 189, 191, 234, 348 e 359 cod. proc. pen., in relazione alla trascrizione degli audio Whatsapp . La polizia giudiziaria avrebbe proceduto alla trascrizione del messaggio vocale, senza delega, autorizzazione o ratifica del Pubblico Ministero
(necessarie, secondo la difesa, ex art. 370 cod. proc. pen., in quanto attività diretta a incidere sulla formazione della prova e bisognosa di stringenti indicazioni sulla «corretta punteggiatura» e sulle modalità redazionali). Peraltro, oltre a tale inutilizzabilità patologica, in conseguenza della violazione della segretezza della corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost. e dalla mancata formazione preventiva di una copia forense del dispositivo elettronico, dovrebbe ulteriormente rilevarsi l’incongrua parcellizzazione del contenuto: infatti, ad onta dell’intestazione ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, il testo si interrompe a un certo punto, avendo l’operante arbitrariamente deciso che il prosieguo non fosse di utilità investigativa, in tal modo rendendo inattendibile l’elemento di prova.
2.3. Violazione degli artt. 644 cod. pen. e 125, 192, commi 1-2, e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonchØ mancanza e illogicità della motivazione, in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità, in assenza dei presupposti di legge e in violazione del principio del ragionevole dubbio.
La Corte di appello non avrebbe offerto alcuna risposta alle deduzioni difensive in tema di inattendibilità della persona offesa, la cui contraddittoria narrazione sarebbe stata, al contrario, posta alla base della ricostruzione dei fatti contestati, nonostante le plurime incertezze emerse nell’esame dibattimentale (e travisando le dichiarazioni della teste
NOME). Non sarebbe, secondo la difesa, emersa alcuna prova di un accordo illecito, del saggio di interesse concretamente pattuito, delle dazioni concretamente effettuate e della stessa individuazione dell’imputato quale effettiva parte contraente.
2.4. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti.
2.4.1. Travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al ritenuto riscontro proveniente dalla teste NOME che, lungi dal riferire di avere «spesso» ricevuto la busta da consegnare a NOME, avrebbe accennato ad una sola occasione.
2.4.2. Violazione degli artt. 191 e 234 cod. proc. pen., deducendo come il Pubblico Ministero avesse fatto riserva di depositare le memorie digitali con i files audio integrali, senza poi provvedere in tal senso, nonostante la polizia giudiziaria avesse ammesso di avere proceduto a una trascrizione soltanto parziale.
2.4.3. Carenza o mera apparenza della motivazione per quel che attiene allo stato di bisogno della persona offesa, avendo la Corte di appello trascurato gli elementi fattuali dedotti dalla difesa a riprova della capacità di quest’ultima di sostenere spese non essenziali.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, sulla base delle assorbenti e preliminari considerazioni che seguono.
Occorre, innanzi tutto, prendere atto della eterogenea composizione della piattaforma probatoria, costituita, come emerge dallo stesso tenore del terzo motivo di ricorso, da plurime emergenze a carico del ricorrente (dichiarazioni della persona offesa in primis , nonchØ di COGNOME che fece da tramite per la consegna di almeno una rata mensile, e di NUMERO_CARTA, che raccolse gli sfoghi di NOME) e non limitata ai soli
messaggi di testo, scritti e vocali.
Secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce (e che Ł stato correttamente richiamato anche nella sentenza impugnata, p. 3, senza che il
ricorrente ne tenesse poi conto), quando il ricorso lamenti l’inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l’incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta ‘prova di resistenza’ delle residue emergenze; queste ultime, di per sØ sole, ben potrebbero risultare sufficienti – all’esito di verifiche di natura schiettamente fattuale – a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (cfr. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01).
I suddetti profili di censura risultano, quindi, insuperabilmente generici.
Le censure articolate nel terzo motivo risultano non consentite, in quanto dirette a proporre una rinnovata ponderazione della provvista istruttoria, e manifestamente infondate in punto di diritto.
3.1. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta ‘doppia conforme’ quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia – come nel caso di specie – adottando criteri omogenei nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615-01).
3.2. Il ricorrente invoca in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio, preclusa alla competenza di questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).
D’altronde, l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione, ogni qualvolta, pur in mancanza di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonchØ con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01).
3.3. Quanto poi, in particolare, all’asserita contraddittorietà delle dichiarazioni di NOME, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, COGNOME, Rv. 240524-01).
Nella fattispecie, la Corte messinese ha ritenuto – con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici – pienamente credibile il racconto della donna, peraltro in presenza di riscontri oggettivi. Osservano sul punto, con percorso argomentativo privo di vizi logico-giuridici, i giudici di appello come il racconto della persona offesa, adeguatamente contestualizzato rispetto a una vicenda di bisogno che ha costretto a prestiti per somme di esigua rilevanza e tenuto pure conto della costituzione di parte civile, assuma aspetti di chiara genuinità e trovi il riscontro di due testi indifferenti (nØ può reputarsi demolitorio della
credibilità di NOME, come suggerisce la difesa, il fatto che NOME abbia riferito di un solo episodio piuttosto che di due). Analogamente, il Tribunale aveva evidenziato l’assenza di rigidità rivelatrici di versioni precostituite e di elementi da cui desumere ragioni d’astio (p. 4).
3.4. Gli interessi pattuiti, secondo i testi di COGNOME.COGNOME. (che, senza necessità di particolari calcoli contabili, si limitano considerare la rata fissa di euro 30 alla settimana, rispetto a un capitale mutuato di euro 100), ammontavano al 120% mensile (sentenza del Tribunale, p. 4).
In ogni caso, ai sensi del terzo comma, secondo periodo, dell’art. 644 cod. pen., «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, , quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».
Queste «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima integrano la materialità del reato anche a prescindere dal superamento dei tassi soglia previsti (e consistono in una situazione meno grave dello ‘stato di bisogno’, pure debitamente contestato e accertato; cfr. Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962-01). Nella vicenda per cui si procede, vertendosi in un caso di usura cosiddetta ‘in concreto’, il giudice, oltre alla condizione di difficoltà economica della vittima (ampiamente rimarcata dalle sentenze di merito, a fronte della modestia della cifra richiesta e avuto riguardo alla perdita del lavoro; cfr. sentenza di appello, pp. 2-3; sentenza di primo grado, pp. 4-5), non vengono in rilievo i parametri di valutazione dell’usura legale (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187-02).
3.5. Infine, può ricordarsi come il rispetto della regola del ragionevole dubbio non sia del tutto sottratto al sindacato di legittimità, ma, nell’impossibilità di diretta valutazione delle prove, possa essere accertato solo mediante il controllo della motivazione (che esclude censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo). Alla Corte di cassazione Ł normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; il giudizio di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. 4, n. 34385 del 27/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 32065 del 11/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801-01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237-01).
Il mancato rispetto della regola Bard, quindi, può essere portato nel perimetro cognitivo del giudice di legittimità solo eccependo l’illogicità del discorso giustificativo di merito ovvero un’incompletezza o inesattezza dei dati probatori utilizzati per la decisione tale da ridondare nella contraddittorietà della motivazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. L’inammissibilità del ricorso travolge, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc.
pen., i motivi aggiunti. Peraltro, le nuove doglianze risulterebbero anch’esse non consentite, dal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nel giudizio di legittimità, ed aspecifiche, laddove obliterano i passaggi argomentativi con cui vengono espressamente disattese le deduzioni difensive.
4.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
4.3. Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile, costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOMEXXX che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.