Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24344 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 28/08/1993
avverso la ordinanza del 13/12/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, in sede d riesame, confermava l’ordinanza emessa 1’8 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, che aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere.
In particolare, l’indagato era stato ritenuto attinto da gravi indiz colpevolezza in ordine ai reati descritti nella rubrica provvisoria ai capi 24) ( 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 43), 55), 56) e 168) (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 270 cod proc. pen., 6 e 14 Direttiva 2014/41/UE, 266 disp. att. cod. proc. pen., 8 d.lgs. 51 del 2018, 6 CEDU, 24 e 111 Cost.
Il Tribunale ha affrontato e superato l’eccezione difensiva sull’utilizzabilità chat di messaggistica istantanea ricavate da cripto telefonini, richiamand esclusivamente le due sentenze gemelle della Suprema Corte del febbraio 2024, non esaminando i profili esaminati dalla Corte di giustizia, ancorché vincolanti e immediatamente esecutivi nella materia regolata da strumenti elaborati dall’Unione europea.
Il Tribunale ha qualificato le conversazioni decriptate trasmesse con ordine di indagine europeo (di seguito o.i.e.) come intercettazioni; quindi, come prove acquisite in diverso procedimento penale e soggette, pertanto, alla disciplin dell’art. 270 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha anche chiarito che le intercettazioni sono state attivate relazione a reati per i quali è consentita in Italia l’attività di intercet Peraltro, tale affermazione non ha tenuto conto che l’indagine francese era stat aperta anche per fatti non costituenti reato in Italia (violazione della normativa mezzi di criptografia). Di qui l’inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. e dell’ 266 cod. proc. pen. e conseguentemente dell’art. 6 della Direttiva O.I.E.
Andava inoltre esaminato il contatto informale che vi sarebbe stato tra autorità tedesche e francesi che avrebbe fatto sì che le prime avviassero intercettazioni servendosi dell’attività già in corso in Francia, omettendo formalizzare la procedura con un preventivo o.i.e.
La difesa ha cercato di dimostrare che anche l’o.i.e. emesso dalle autorità italiane sia in realtà stato preceduto da una informale condivisione preventiva d messaggi da parte dei servizi di polizia nell’ambito del c.d. caso “Siena 168684” E’ stato a tal fine depositato uno stralcio di un procedimento fiorentino che dav atto di tale scambio.
Peraltro, il Tribunale ha liquidato la questione onerando la difesa della prov “diabolica” della attuazione della medesima modalità nel presente procedimento.
Il Tribunale ha escluso inoltre sia la necessità di acquisizione e deposito Italia dei provvedimenti stranieri autorizzativi, sempre facendo onere alla difes della richiesta di documentazione o della allegazione, sia la violazione del diritto difesa, quanto all’impossibilità di accedere all’algoritmo utilizzato per decriptar
chat, adagiandosi sul principio di reciproco affidamento europeo in mancanza di specifiche allegazioni della difesa.
Le conclusioni del Tribunale sono inaccettabili in quanto in evidente contrasto con i parametri di proporzionalità e necessità imposti dall’art. 6 della Dirett O.I.E.
Tra l’altro nel fascicolo del P.M. non sono transitati gli atti relativi all’emissione dell’o.i.e. non consentendo di verificare la legittimità della fase procedimentale cui gli o.i.e. sono stati emessi.
In definitiva il ricorrente si trova esposto a provvedimenti altamente invasiv senza poter avere alcuna informazione sulle modalità di acquisizione della prova sia all’estero che in Italia.
In particolare, quanto alla decodificazione di quelle conversazioni intercettat in Francia, le operazioni sono state effettuate dalla polizia olandese e poi condivi con molte altre forze di polizia europee.
Si richiama il passaggio della sentenza delle Sezioni Unite sulla necessità che la difesa sia posta in condizione di conoscere le modalità di svolgimento dell’attivi investigativa “a monte”. Conoscenza avvalorata da principi stabiliti dal d.lgs. n. 5 del 2018 (art. 8) e dal decreto interministeriale del 6 ottobre 2022.
Si richiama altresì quanto affermato dalla Grande Camera della Corte EDU con la pronuncia 26 settembre 2023 sul diritto della difesa di poter contestare modalità di accesso e decodificazione dei dati acquisiti da un sistema criptato comunicazioni.
Nella specie, non sono state rese note alla difesa le modalità di individuazione dei codici identificativi SkyEcc e di successiva combinazione dei PIN degli username con i codici IMEI.
La difesa infine fa presente che da fonti aperte è emerso che anche in Germania si è posta la medesima questione ed è stata risolta con la inutilizzabili delle intercettazioni per la impossibilità delle autorità tedesche di esaminare raccolta delle prove in Francia.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La motivazione sul pericolo di recidiva ha disatteso in modo illogico il profil sollevato dalla difesa della mancanza di concretezza e attualità del pericolo recidiva, trattandosi di soggetto incensurato.
In modo presuntivo il Tribunale ha valorizzato l’episodio del maggio 2024 in ordine al collegamento tra la somma rinvenuta e lo smercio di stupefacenti.
Ciò vale anche la scelta della misura carceraria, motivata con la ripresa del traffico di stupefacenti in sede domiciliare, pur in assenza di alcun element giustificativo, considerato viepiù che la difesa aveva rappresentato la possibilità
un allontanamento del ricorrente dai luoghi dei fatti (in un domicilio a Roma o in Portogallo).
Quanto alla possibilità di eseguire all’estero la misura, andava considerat l’orientamento di legittimità che lo ritiene possibile, alla luce del d.lgs. n. 2016, tra l’altro in un contesto investigativo che vede impegnati più Stati europe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo ripropone questioni già correttamente affrontate dal Tribunale, facendo applicazione dei principi affermati da questa Corte, con le sentenze Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME
2.1. In primo luogo, quanto all’utilizzabilità delle chat trasmesse tramite o.i le Sezioni Unite hanno stabilito che l’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. disciplinare l’acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorit giudiziaria straniera, non richiede anche l’acquisizione dei provvedimenti giudiziar in forza dei quali tali atti sono stati compiuti; e che la medesima conclusione evince anche dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano per l’acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base di provvedimento dell’autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risultat intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall’art. 270 cod. pro pen. (in tal senso, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 22924).
2.2. Quanto alle condizioni di utilizzabilità dei risultati delle intercettaz svolte all’estero, la disciplina italiana di attuazione della Direttiva, l’art. 2 n. 108 del 2017 prevede un’unica ipotesi vietata, ovverosia «se le intercettazion sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite».
Deve escludersi che, nel caso in esame, le operazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché le stesse sono state disposte i ordine a reati per i quali la legge italiana prevede la possibilità di ricorrere mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, per reati di associazione delinquere finalizzata · al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di acquisto, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti.
2.3. A ciò va aggiunto, per inciso, che, mentre nella procedura nazionale, le questioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in procedimento divers si risolvono tutte nell’ambito del procedimento ad quem, nel caso di acquisizrone
delle medesime prove da un procedimento estero, le regole sono diverse e peculiari del sistema di cooperazione giudiziaria.
La Direttiva 2014/42/UE individua, infatti, due diversi momenti di tutela offerti dal sistema all’interessato: da un lato quello davanti all’autorità straniera che acquisire e consegnare le prove e dall’altro quello davanti all’autorità italiana quelle prove intende chiedere e poi utilizzare
In particolare, le Sezioni Unite COGNOME hanno chiarito (cfr. § 12.4) che spet al giudice al quale si chiede di utilizzare le «prove già in possesso delle auto competenti dello Stato di esecuzione», ed ottenute dal pubblico ministero mediante o.e.i., il potere di valutare se vi siano i presupposti per ammetterle utilizzarle ai fini delle decisioni di sua spettanza “fermo restando che l’on dell’allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione di t diritti grava sulla parte interessata”.
Non sono invece proponibili davanti al giudice italiano le questioni riguardanti l’acquisizione della prova all’estero (§ 18.4), che sono di competenza dello Sta di esecuzione dell’o.i.e., secondo un principio tradizionale della cooperazion giudiziaria che fa salva soltanto la rilevanza di violazioni di diritti fondamentali si ripercuotano sulla utilizzabilità della prova in Italia.
Tale aspetto è stato chiarito dalla Corte di giustizia con la sentenza del Grande Sezione del 30 aprile 2024 (C-670/22, M.N.), che ha indicato come venga a declinarsi tra le due giurisdizioni interessate la tutela dei diritti della p interessata, assicurata dall’art. 14 della Direttiva 0.I.E.: (§ 100) “qu mediante un ordine europeo di indagine l’autorità di emissione intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato d esecuzione, tale autorità non è autorizzata a controllare la regolarità del dist procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede la trasmissione”.
Di particolare rilievo è sul punto anche la decisione della Corte EDU del 24 settembre 2024 (n. 44715/20 e 47930/21, A.L. e E.J. c. Francia). I ricorrenti arrestati nel Regno Unito sulla base di prove trasmesse mediante o.i.e. dall Francia, lamentavano nei confronti di quest’ultimo Stato le modalità contrarie alla CEDU con cui le autorità erano pervenute all’acquisizione di chat dalla rete criptat Encrochat. La Corte, nel ricordare il principio sopra affermato dalla Corte d giustizia, ha rilevato che era a disposizione degli imputati in Francia un sistema garanzie “effettivo” per ottenere la tutela avverso la decisione di trasmettere prove all’estero in base all’o.i.e. analogo a quello previsto per i procedime nazionali e che tuttavia i ricorrenti non avevano perseguito la possibilità di contestare la legalità e la proporzionalità della raccolta dei dati e l trasmissione allo Stato estero a fini di prova.
In definitiva quindi anche nel caso in esame può sostenersi che la difesa aveva la possibilità di proporre un rimedio effettivo in Francia, opponendosi al trasmissione della prova in Italia, verificando in quella sede la documentazione processuale francese (procedimento del cui esito, anche se postumo alla trasmissione delle prove, lo Stato di emissione deve necessariamente tener conto, art. 14, ult. paragrafo, direttiva 0.I.E.).
Questa possibilità offerta alla difesa di accesso diretto alla prova raccol all’estero giustifica quindi quell’onere di allegazione e di prova in ordine ai fat cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» che le Sezioni Unite hanno fatto gravare sulla parte interessata (§ 15.5.1) e che la difesa contesta c “probatio diabolica”.
Quanto sopra indicato vale anche per le operazioni di decriptazione, operazione compiuta in Francia, secondo modalità previste da quell’ordinamento.
Quindi le ipotesi ricostruttive della difesa – evidentemente generiche – su ci che sia avvenuto nel procedimento francese e sulla affidabilità delle prove trasmesse in Italia non possono trovare ingresso in questa sede.
3. Il secondo motivo sulle esigenze cautelari è parimenti inondato.
A fronte della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, d cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., possono rilevare quei dati – prese agli atti o allegati dalla difesa – che rendano non più sostenibile la rego esperienza che giustifica il ricorso alla presunzione ex lege.
Nella specie, la difesa aveva contestato la significatività dell’episodio d maggio 2024, allorquando il ricorrente era stato trovato in possesso di frammenti di sostanza stupefacente e della somma di 189.000 euro.
Il Tribunale ha ritenuto che la sostanza detenuta dal ricorrente dovesse ritenersi più consistente, in presenza di elementi che facevano ritenere che si fos disfatto, prima di aprire la porta alle forze di polizia, dello stupefacente; ha ril che nell’appartamento era stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga. In questo contesto, in cui alcuna giustificazione era data dal ricorrente ordine alla somma di danaro, il Tribunale aveva ricollegato, in modo non manifestamente illogico, il danaro alle tracce del traffico di stupefacenti sop indicate.
Né può dirsi manifestamente illogica la scelta della misura carceraria, rispetto alla gravità indiziaria per l’ipotesi associativa “ancora in permanenza” e operan anche in territorio nazionale ed estero. Ragioni che rendevano inidoneo il domicilio sia a Roma che in Portogallo (ancor prima della effettiva possibilità di atti , l’invocato meccanismo di cooperazione internazionale).
GLYPH
-7°
4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1
-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/0472925.