Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42469 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Oppido Mamertina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 20 giugno 2023, e depositata il 7 agosto 2023, il Tribunale di Bologna, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza adottata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna che ha disposto l’applicazione nei confronti di NOME COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere per reati concernenti gli stupefacenti.
Secondo il Tribunale, a carico di NOME COGNOME sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per i reati di: a) acquisto e detenzione
Mi
di 10 kg. cocaina, ricevuti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e pagati non meno di 296.700 euro, in data prossima al 16 settembre 2020 (capo 67); b) vendita o cessione di 2 kg. cocaina a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in data prossima al 17 settembre 2020 (capo 68); c) acquisto e detenzione di 10 kg. cocaina, ricevuti da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, in data 1 ottobre 2020 (capo 79); d) partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata, tra gli altri, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed operante almeno dall’anno 2019, con condotta tuttora permanente (capo 183). Sempre secondo il Tribunale, con riguardo ai reati di cui ai capi 67 e 79 sussiste l’aggravante dell’ingente quantità, mentre in relazione al reato di cui al capo 183 sussistono le aggravanti del fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso e della transnazionalità.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando cinque motivi, preceduti da una premessa in ordine ai criteri applicabili ai fini della individuazione dei gravi indizi di colpevolezza.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta individuazione dell’attuale ricorrente come l’utilizzatore dell’utenza SkyRAGIONE_SOCIALEEcc RAGIONE_SOCIALE.e ID TARGA_VEICOLO con nickname “NOME“.
Si deduce che l’ordinanza impugnata illegittimamente ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercorse il 23 aprile 2020, il 20 luglio 2020 e il 28 settembre 2020. Si segnala che le prime due conversazioni precedono di molti mesi la commissione dei reati scopo, mentre la terza è equivoca nel contenuti:), anche perché problemi di esecuzione di pene, a quella data, sussistevano non solo per l’attuale ricorrente, ma anche per altri coindagati, come NOME COGNOME, per il quale era fissato giudizio davanti alla Corte di cassazione il 25 settembre 2021 Si aggiunge che l’apparecchio telefonico non è mai stato sequestrato, nonostante i molteplici controlli e perquisizioni a carico dell’attuale ricorrente in quel periodo
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 183.
Si deduce che l’ordinanza impugnata è illegittima perché: a) si fonda esclusivamente sul contenuto delle conversazioni acquisite, e le interpreta con il pregiudizio di ritenerle riferite a traffici di stupefacenti, senza alcuna verifica concreto; b) valorizza, come indicative di partecipazione al reato associativo, condotte ristrette nell’arco di soli quindici giorni; c) i rapporti desumibili da
conversazioni acquisite sono intercorsi solo con NOME COGNOME e non anche con altri coindagati.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità in relazione ai fatti di cui ai capi 67 e 79.
Si deduce che l’ordinanza impugnata illegittimamente ravvisa l’aggravante dell’ingente quantità, perché, con riferimento al fatto di cui al capo 67, ammette che potrebbe trattarsi non di un unico acquisto, ma di trenta acquisiti distinti, e perché, in AVV_NOTAIO, non è possibile individuare con esattezza genere, qualità e costo al kg. della sostanza stupefacente commerciata.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante agevolativa in relazione al fatto di cui al capo 183.
Si deduce che l’ordinanza impugnata illegittimamente si fonda su mere presunzioni, tratte esclusivamente dai contatti con NOME COGNOME e dalle tre operazioni di compravendita, neanche puntualmente adempiute, quando occorrerebbe dimostrare una cosciente ed univoca finalizzazione della condotta ad agevolare il sodalizio criminale nella sua entità plurisoggettiva.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 61-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della transnazionalità in relazione al fatto di cui al capo 183.
Si deduce che l’ordinanza impugnata illegittimamente afferma la sussistenza dell’aggravante della transnazionalità perché non dà contezza del coinvolgimento o del contributo agevolativo, in relazione al reato di cui all’art. 183, di un distin gruppo criminale organizzato.
Nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO, in data 25 gennaio 2024, ha presentato note di udienza, nelle quali si deduce l’inutilizzabilità dell conversazioni intercettate, in quanto transitate sulla piattaforma Sky-Ecc, sulla base delle indicazioni emerse in giurisprudenza (si cita Sez. 6, n. 44154 del 26/10/2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
Infondate sono le questioni sollevate nelle note di udienza del 25 gennaio 2024, le quali attengono alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate, in quanto transitate sulla piattaforma criptata Sky-Ecc.
2.1. La questione dell’utilizzabilità delle conversazioni intercorse sulla piattaforma Sky-Ecc, ed acquisite con ordine europeo di indagine rivolto dall’autorità giudiziaria italiana all’autorità giudiziaria francese, è stata riso affermativamente dalle Sezioni Unite, salvo che per il caso in cui vengano allegati e provati fatti indicativi della violazione di diritti fondamentali.
Invero, le Sezioni Unite, hanno affermato che, in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in u procedimento penale pendente davanti ad essa, è ammissibile secondo la disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 -01, relativa a messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione). E che l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, è consentita sulla base della disciplina di cui all’art. 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 01).
Sempre le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che l’utilizzabilità contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, così come l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudizi straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (così Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 05, per il contenuto di comunicazioni, e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 04, per i risultati di intercettazioni).
2.2. Nella specie, la questione dell’utilizzabilità delle conversazioni transitate sulla piattaforma Sky-Ecc è stata sollevata in termini generali e di principio, mentre non risulta nemmeno allegata la violazione di diritti fondamentali.
Ne consegue che, ai fini della presente pronuncia, la questione deve ritenersi risolta sulla base dell’affermazione dell’utilizzabilità, in linea AVV_NOTAIO, del conversazioni transitate sulla piattaforma Sky-Ecc, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite.
Infondate, e in parte prive di specificità, sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la individuazione dell’attuale ricorrente come l’utilizzatore del dispositivo Sky-Ecc avente TARGA_VEICOLO con nickname “NOME“, deducendo, in particolare, che le conversazioni valorizzate o sono di molto anteriori a quelle da cui sono desunti i gravi indizi di colpevolezza (il riferimento è alle conversazioni del 23 aprile e del 20 luglio 2020) o hanno un contenuto equivoco (il riferimento è alla conversazione del 28 settembre 2020).
3.1. L’ordinanza impugnata valorizza una pluralità di elementi per affermare che l’utilizzatore del dispositivo Sky-Ecc avente ID TARGA_VEICOLO con nickname “NOME” si identifica nell’attuale ricorrente NOME COGNOME.
Innanzitutto, si segnala che il codice IMEI abbinato al criptofonino intercettato, sul quale sono intercorse le conversazioni da cui sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza, ha consentito di accertare che il dispositivo si è “spostato” secondo i mutamenti di indirizzo dell’attuale ricorrente. Precisamente, si evidenzia che il dispositivo: a) è stato utilizzato nei Comuni di Palmi, Seminara e Rizziconi, tutti ubicati nella provincia di Reggio Calabria, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2019 ed il 7 febbraio 2020, e NOME COGNOME tra I’ll ottobre 2019 e il 5 febbraio 2020 è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Rizziconi; b) è stato utilizzato nei Comuni di Peschiera Borromeo e di Chiari, ubicati il primo in Provincia di Milano e il secondo in Provincia di Brescia, a partire dal 7 febbraio 2020, in coincidenza con il trasferimento di NOME COGNOME in quelle località, non appena cessata l’applicazione della alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria.
In secondo luogo, si osserva che l’utilizzatore del dispositivo Sky-Ecc avente ID TARGA_VEICOLO con nickname “NOME“, in data 23 aprile 2020, ha sicuramente usato anche il cellulare n. 3493495378, intestato ed in uso a NOME COGNOME. Si rappresenta, in particolare, che l’utilizzatore del dispositivo Sky-Ecc avente TARGA_VEICOLO con nickname “NOME“: a) dapprima, a seguito di specifica richiesta di notizie relative a «NOME», inviava nella chat con un utente munito di dispositivo Sky-Ecc avente ID TARGA_VEICOLO, il numero NUMERO_TELEFONO, relativo al telefono cellulare di tale NOME COGNOME, e poi chiudeva la conversazione, alle ore 14,16, con la risposta: «Ok lo chiamo dopo»; b) quindi, subito dopo, alle ore 14,20, il cellulare n. NUMERO_TELEFONO, intestato ed in uso a NOME COGNOME, contattava il numero NUMERO_TELEFONO, relativo al telefono cellulare di NOME COGNOME.
In terzo luogo, si richiama la conversazione del 22 luglio 2020 dell’utilizzatore del dispositivo Sky-Ecc avente ID TNKOIK, con nickname “NOME“, con l’utilizzatore del dispositivo Sky-ECC avente ID TARGA_VEICOLO, individuato in NOME COGNOME. Si espone che: a) nel corso della conversazione l’utilizzatore del dispositivo Sky-Ecc avente ID TNKOIK con nickname “NOME” riferisce all’utilizzatore del dispositivo Sky-ECC avente ID NUMERO_DOCUMENTO che erano stati arrestati suo fratello ed il cognato dell’interlocutore; b) in quel momento, per quanto indicato dalla polizia, risultano essere stati catturati, nell’ambito dell’indagine c.d. “Koleos”, sia NOME COGNOME e NOME COGNOME, il primo fratello e il secondo parente dell’attuale ricorrente, sia NOME COGNOME, cognato di NOME COGNOME.
3.2. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata in ordine alla identificazione dell’utilizzatore del dispositivo Sky-ECC avente ID TARGA_VEICOLO, con nickname “NOME“‘, nella persona dell’attuale ricorrente, NOME COGNOME, risultano correttamente motivate.
In particolare, il contenuto delle conversazioni del 23 aprile 2020 e del 22 luglio 2020, non oggetto di specifica contestazione nel ricorso, può essere congruamente posto a fondamento dell’affermazione che NOME COGNOME in quelle date abbia utilizzato il dispositivo TARGA_VEICOLO avente ID TARGA_VEICOLO, con nickname “NOME“. Ciò premesso, non appare manifestamente illogico ritenere che quesl:a disponibilità, rilevata in due occasioni distanti tre mesi tra loro, si sia protrat anche successivamente, fino ai giorni di settembre ed ottobre 2020, nei quali :si collocano le conversazioni da cui sono desunti i gravi indizi di colpevolezza, posto che, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, il dispositivo si è “spostato” secondo i mutamenti di indirizzo dell’attuale ricorrente, restando in provincia di Reggio Calabria quando questi si trovava in quel territorio perché sottoposto ad obbligo di dimora, e trasferendosi prima in provincia di Milano e poi in provincia di Brescia quando il medesimo ricorrente si è recato a soggiornare in quei luoghi.
E il ricorso non si confronta in alcun modo con il dato relativo alla “spostamento” del dispositivo in linea con i mutamenti di indirizzo di NOME COGNOME, pur se ampiamente valorizzato nell’ordinanza impugnata.
Infondate, e in parte prive di specificità, sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo, in particolare, che le conversazioni potrebbero essere interpretate anche in altro modo, che le stesse intercorrono esclusivamente con NOME COGNOME, e che, comunque, il periodo in cui si realizzano le condotte ritenute rilevanti è compreso nell’arco di quindici giorni.
4.1. Le censure appena indicate richiedono una precisazione preliminare sullla rilevanza della durata di svolgimento delle condotte illecite ai fini delil configurabilità del reato di partecipazione ad una associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Come precisato da diverse decisioni, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elemen costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (così Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01, e Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02, la quale ha ritenuto che, nonostante l’attività criminosa avesse formato oggetto di un’osservazione non dilatata nel tempo, fosse dirimente la presenza di numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l’uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l’esistenza di debiti già accumulati).
Questo principio appare condivisibile anche perché in linea con il consolidato e più AVV_NOTAIO insegnamento secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, pure il coinvolgimento in un solo reato-fin può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 36281 del 09/05/2019, COGNOME NOME, Rv. 276701 – 06, e Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890 – 01).
4.2. L’ordinanza impugnata, ai fini dell’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, valorizza sia il concorso dell’attuale ricorrente in tre reati fine, s l’importanza e tipologia delle transazioni illecite dal medesimo effettuate, sia i suoi rapporti di consuetudine con gli altri sodali, e principalmente del capo del sodalizmo, sia la disponibilità di un’utenza Sky-Ecc.
Per quanto concerne i fatti di cui ai capi 67 e 68, il Tribunale individua i gravi indizi di colpevolezza «nella chiara (e mai criptica) messaggistica intercorsa emersa dalle chat Sky-Ecc n. 85 e 47 tra NOME (Sky-Ecc ID .1CG3JY) e COGNOME NOME (Sky-Ecc ID TNKOIK)». Il reato di cui al capo 67 riguarda l’acquisto e la detenzione di 10 kg. cocaina, che NOME COGNOME avrebbe ricevuto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e pagati non
meno di 296.700 euro, in data prossima al 16 settembre 2020; il reato di cui al capo 68 concerne la vendita o cessione di 2 kg. cocaina effettuata da NOME COGNOME a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in data prossima al 17 settembre 2020. L’ordinanza evidenzia, in relazione ai reati indicati, che: a) NOME COGNOME, volendo rientrare di un credito di 300.000,00 euro vantato nei confronti di NOME COGNOME, metteva in contatto quest’ultimo e NOME COGNOME, mediante dispositivi Sky-Ecc, affinché avvenisse la consegna del denaro; b) la consegna del denaro veniva effettuata da un corriere inviato da NOME COGNOME a NOME COGNOME, il quale si manteneva in stretto contatto con NOME COGNOME, a sua volta in continuo contatto con l’attuale ricorrente (i contatti appena indicati avvenivano tutti mediante l’uso di dispositivi Sky-Ecc); c) NOME COGNOME consegnava non 300.000,00 euro, bensì 296.700,00 euro, e per questo veniva immediatamente contattato da NOME COGNOME, il quale non solo gli faceva presente la mancanza di 3.300,00 euro, ma gli aggiungeva: «si vede no conti bene cuggi perche mancano … sempre soldi con te a chiudermi» (anche i contatti appena indicati avvenivano tutti mediante l’uso di dispositivi Sky-Ecc); d) a stretto giro, poi, NOME chiedeva a NOME COGNOME 2 kg. («mi mandi sì 2 kl compa perfavore … ti chiama quel zio … mandale i 2 kl»), quindi incaricava NOME COGNOME di procedere al ritiro, il quale a sua volta contattava NOME COGNOME, e, dopo aver concordato luogo ed ora per la consegna, mandava per questa incombenza NOME COGNOME (anche i contatti appena indicati avvenivano tutti mediante l’uso di dispositivi Sky-Ecc).
Anche per quanto attiene ai fatti di cui al capo 79, aventi ad oggetto l’acquisto e la detenzione di 10 kg. cocaina, che NOME COGNOME avrebbe ricevuto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in data 1 ottobre 2020, il Tribunale individua i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle conversazioni intercorse mediante l’uso di dispositivi Sky-Ecc. L’ordinanza evidenzia che: a) l’operazione era diretta da NOME COGNOME, il quale si avvaleva delle disponibilità di NOME COGNOME; b) NOME COGNOME metteva in contatto NOME COGNOME con NOME COGNOME in una chat comune, per concordare le modalità della consegna; c) la consegna era effettuata ad un corriere inviato da NOME COGNOME poco prima delle 7,00 del mattino del giorno 1 ottobre 2020 in un luogo precisamente indicato della provincia di Reggio Emilia, come risultava dalle conversazioni in chat tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale, dopo aver indicato gli elementi per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui ai capi 67, 68 e 79, sottolinea che l’attuale ricorrente: 1) ha scambiato messaggi sulla piattaforma criptata Sky-Ecc con diversi sodali, quali NOME COGNOME, capo della consorteria, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
NOME; 2) ha effettuato acquisiti e cessioni relative a diversi kg. di cocaina, anche effettuando un pagamento per 300.000,00 euro; 3) ha dimostrato, nel conversare con NOME COGNOME, un rapporto consolidato con lo stesso, anche sotto il profilo economico, in quanto quest’ultimo, nel lamentarsi della mancanza di 3.300,00 euro sulla somma dovuta di 300.000,00 euro, afferma: «mancano … sempre soldi con te a chiudermi»; 4) ha utilizzato per il trasporto della cocaina un’autovettura modificata. Non va trascurato, ancora, che il Tribunale, ai fini dell’identificazione dell’utente del dispositivo Sky-ECC avente ID TARGA_VEICOLO, con nickname “NOME” nell’attuale ricorrente, ha richiamato la conversazione del 22 luglio 2020 tra questi e NOME COGNOME, nella quale i due discutono degli arresti di familiari per «cessione e spaccio» di «74».
Sulla base di questi elementi, l’ordinanza impugnata conclude che, se i reati rilevati sono stati commessi nell’arco di quindici giorni, l’importanza degli scambi sotto il profilo economico e dei quantitativi di cocaina trattata, gli stretti rappo con il capo del gruppo criminale, NOME COGNOME, e la pronta disponibilità a fornire al sodalizio 2 kg. provenienti da propri canali di approvvigionamento sono tutti elementi da cui desumere che «la partecipazione all’associazione del RAGIONE_SOCIALE è una costante o, per usare altre parole, un punto fermo, mentre l’attività criminosa consistente nei reati fine resta sottotraccia».
4.3. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata, laddove affermano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente in ordine al delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, sono correttamente motivate.
Innanzitutto, nella ricostruzione dei fatti storici, le indicazioni del Tribuna sono precise perché trovano aggancio in precisi elementi di prova, e, in particolare, in conversazioni il cui contenuto è stato spesso trascritto. Né le critiche enunciate nel ricorso in proposito offrono elementi specifici per far rilevare vizi argomentativi, in quanto si limitano ad affermare semplicemente l’equivocità del contenuto delle conversazioni utilizzate.
Per quanto attiene, poi, all’affermazione della sussistenza di una condotta di partecipazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base dei fatti storici ricostruiti dal Tribunale, occorre muovere dalla già compiuta premessa, secondo cui, ai fini dell’accertamento della fattispecie delittuosa appena precisata, è sufficiente l’inferibilità, dagli elementi acquisiti, quali la dimestichezza dei conversanti, l’u di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l’esistenza di debiti già accumulat dell’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. E, nella specie, l’ordinanza impugnata indica non solo l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tre reati-fine, ma anche ulteriori specifici elementi – come i consolidati
rapporti con il capo del sodalizio, la disponibilità di un’utenza Sky-Ecc, i contatti, mediante tale piattaforma criptata, con diversi altri componenti del gruppo criminale, l’adempimento di un imponente debito, pari a 300.000,00 euro, reclamato dal vertice del gruppo, e soddisfatto con la consegna ad altri coindagati per il reato associativo, l’evocazione di ulteriori e pregressi rapporti economici da cui non irragionevolmente desumere l’esistenza di un sistema collaudato al quale l’attuale ricorrente ha fatto implicito riferimento, del quale era consapevole e con il quale ha interagito in maniera strutturata.
Non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile sono le censure enunciate nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo, che contestano la sussistenza, rispettivamente, dell’aggravante dell’ingente quantità con riferimento ai reati fine di cui ai capi 67 e 79, dell’aggravante agevolativa ex art. 416-bis.1, cod. pen. con riguardo alla fattispecie associativa, e dell’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 61-bis cod. pen. ancora in relazione alla fattispecie associativa.
Costituisce infatti principio ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’an o sul quomodo della misura (così, per tutte, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01, e Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Ry. 279508 – 01).
E nella specie, una volta affermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 3C19 del 1990, l’accertamento della sussistenza delle aggravanti indicate risulta del tutto irrilevante ai fini del tipo di misura applicabile o della sua durata. particolare, può essere utile rilevare che al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in caso di sola partecipazione, sono applicabili i più elevati termini di fase e di durata complessiva previsti in materia di custodia cautelare.
Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, COMM 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’01/10/2024.