Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vibo Valentia il 25/04/1977
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; uditi gli Avvocati NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori di NOME COGNOME che insistono nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha confermato l’ordinanza dell’i giugno 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Catanzaro ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia in carcere in relazione alla partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, sub
capo 1), in particolare della ‘ndrina di Calabrò-Mileto con il compito di occuparsi della gestione del monopolio della commercializzazione del pane, garantendo la protezione agli imprenditori della zona di competenza, nonché dei reati di cui ai capi 107),108), 109) e 110), per avere nell’esercizio della sua professione di panificatore tentato di costringere con minacce o violenza i diversi imprenditori della zona a mantenere il prezzo di vendita del pane ad euro 2,50 al chilogrammo ed aver tentato di costringere i gestori dell’RAGIONE_SOCIALE di Pizzo a cancellare una campagna promozionale per la vendita del pane ad un euro al chilogrammo ed il fornitore NOME COGNOME a non rifornire il pane al predetto esercizio commerciale, ed, infine, per i reati di concorrenza illecita (capi 105-106) relativamente alle manovre speculative ed accordi illeciti per predeterminare il prezzo di vendita del pane fissato in euro 2,50 al chilogrammo nella provincia di Vibo Valentia.
Nell’atto a firma dei difensori di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato la nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni p mancanza di motivazione in ordine ai sufficienti indizi nei confronti di COGNOME PasqualeCOGNOME
Si obietta che rispetto alla posizione del ricorrente le informative di polizia giudiziaria erano prive di riferimenti a circostanze significative, per il loro caratte solo congetturale.
2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di motivare o fornito una motivazione illogica ed in contrasto con le risultanze delle indagini in ordine alla ritenuta partecipazione dell’indagato alla consorteria criminale attribuendo valore alle dichiarazioni generiche rese nei suoi riguardi dai collaboratori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Bartolomeo.
In breve, i predetti hanno riferito dell’appartenenza mafiosa della famiglia di Mesiano, ma senza riferimenti specifici alla sua persona. Si fa rotare che COGNOME NOME, fratello di NOME, è stato assolto dall’accusa di estorsione ai danni di Corigliano NOME NOME e dall’accusa di omicidio del predetto per non avere voluto obbedire all’ordine di compiere una estorsione ad un esercizio commerciale gestito dai Corigliano per la mancata vendita del pane rifornito da parte del panificio dei f.11i Mesiano (come da allegata sentenza della Corte di Assise di Catanzaro).
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento ai capi da 105) a 110), atteso che la ipotesi della imposizione del prezzo di vendita del pane è basata sulle intercettazioni di alcune conversazioni intercorse tra il
ricorrente ed altri panificatori (COGNOME NOME, NOME COGNOME , COGNOME NOME) in cui si parla solo della inopportunità della iniziativa di RAGIONE_SOCIALE di abbassare nel periodo natalizio il prezzo ad un euro al chilo rispetto al prezzo che era stato stabilito in euro 2,50 dall’associazione dei panificatori di cui NOME COGNOME era il presidente.
In particolare, si evidenzia che la conversazione con NOME NOME, fornitore di RAGIONE_SOCIALE, dimostra come la conversazione sia avvenuta su un piano paritario senza minacce a conferma di come NOME non avesse alcun potere di controllare le decisioni sui prezzi di vendita degli altri panificatori.
A riscontro di ciò erano state prodotte al Tribunale per il riesame delle conversazioni avvenute in un gruppo WhatsApp dei panificatori che contraddicono l’ipotesi del controllo del prezzo imposto per logiche criminali.
Da tali elementi si evincerebbe che il prezzo del pane a 2,50 euro al chilogrammo nella Provincia di Vibo Valentia è il frutto non di un cartello criminale tra i Mesiano ed i Corigliano ma il risultato dell’attività di politica dei pr sostenuta dall’associazione dei panificatori a tutela della produzione artigianale messa in pericolo dall’abbattimento del prezzo del pane da parte della grande distribuzione.
Ci sono altre censure sulla vicenda del furto all’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” (capo 101), in cui il COGNOME avrebbe svolto il ruolo di protettore nella ripartizione mafiosa della ‘ndrina di competenza, in cui il suo interesse discende, invece, proprio dalla titolarità del predetto esercizio, come dimostra anche la vicenda della richiesta di assunzioni.
2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento ai capi da 105) a 110) per l’assenza di elementi di prova desumibili dalle intercettazioni su minacce o violenze poste in essere a fini estorsivi per imporre il prezzo di vendita del pane nei confronti di Eurospin (capo 10:7), nei confronti di NOME COGNOME (capo 108) e nei confronti di un imprenditore cosentino non individuato (capo 109) e di tale NOME (capo 110), come carenti sono anche gli indizi in riferimento alle manovre speculative illecite sui prezzi e sulle condotte di illecita concorrenza (capi 105 e 106).
3. L’Avvocato COGNOME in difesa del ricorrente, ha depositato due nuovi motivi.
Con il primo reitera le censure alla motivazione in relazione al materiale in atti perché inidoneo a dimostrare sia l’operatività di una consorteria riferibile a Mesiano e sia, soprattutto, la presunta posizione partecipativa di Mesiano Pasquale.
Inoltre, censura le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia palesemente inidonee a confermare il thema probandum, trattandosi di affermazioni non specifiche, e, soprattutto, non circostanziate al fine di dimostrare un ruolo dinamico del Mesiano all’interno della consorteria.
Con il secondo censura nuovamente la carenza di motivazione sulla gravità indiziaria nell’ambito della più ampia vicenda del c.d. racket del pane.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che vengono di seguito esposti.
Innanzitutto, va rilevata la evidente inconsistenza del primo motivo di ricorso in ordine alla dedotta nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni p carenza di indizi nei confronti di NOME COGNOME sul suo coinvolgimento nei traffici di sostanze stupefacente.
Non è richiesto per l’intercettazione che gli indizi di reato siano a carico del soggetto intercettato, atteso che il presupposto dei sufficienti indizi di reato attiene all’esistenza oggettiva dell’illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto.
È principio pacifico che per procedere legittimamente ad intercettazione non sia affatto necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.
Pertanto, il fatto che l’odierno imputato non sia risultato coinvolto nel traffico degli stupefacenti è un dato processuale che non inficia di per sé la legittimità delle intercettazioni, tenuto conto altresì che la valutazione della sufficiente base indiziaria che costituisce il presupposto per l’autorizzazione deve essere operata con valutazione ex ante rispetto al momento in cui sono state autorizzate le intercettazioni, senza che rilevino le emergenze disvelatesi successivamente al loro svolgimento.
Ne deriva la evidente infondatezza della cloglianza difensiva, considerato che l’utilizzabilità delle intercettazioni non può essere messa in dubbio quando dal loro contenuto possano emergere ex post elementi a favore dell’indagato, utili ad escludere la partecipazione a quegli stessi traffici criminosi che avevano all’origine giustificato la necessità di procedere alle intercettazioni anche delle sue utenze telefoniche, consentendo in ipotesi di chiarire – nello stesso interesse della difesa – la frequenza dei contatti intrattenuti con gli altri indagati coinvolti nel tra degli stupefacenti e le ambiguità e la cripticità delle conversazioni intercorse con coloro che sono poi risultati implicati in detti traffici illeciti.
Risultano, invece, fondati gli altri motivi di ricorso che investono il vizio motivazione dell’ordinanza impugnata sia con riguardo alla partecipazione all’associazione mafiosa ascritta al capo 1), e sia con riguardo alle altre accuse correlate alla vicenda del cd. racket del pane di cui ai capi 105), 106), 107),108), 109) e 110).
Seppure ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, non assumano rilevanza decisiva l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti, tuttavia, ai fini della prova della stabile ed organica adesione del soggetto all’organizzazione del sodalizio, è imprescindibile l’individuazione di elementi di fatto che siano significativi di un suo ruolo dinamico che dia concretezza alla ipotesi della sua “messa a disposizione” agli scopi dell’associazione.
Nel caso in esame, la pur corretta impostazione sul piano astratto della contestazione di un’accusa che ricollega l’attività di panificatore svolta dal ricorrente, e più precisamente la ipotizzata gestione del controllo dei prezzi del pane agli interessi del sodalizio mafioso oltre che al metodo mafioso con cui tale attività viene svolta, si scontra con la obiettiva debolezza del quadro indiziario, quale emerge dalle indiscutibili carenze della motivazione dell’ordinanza impugnata messe in evidenza dalle specifiche censure difensive del tutto prete rmesse.
La valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risulta certamente insufficiente sotto il profilo della individuazione del concreto ruolo svolto dall’indagato in seno al sodalizio.
La frequentazione con soggetti pregiudicati ed inseriti in contesti mafiosi non assume una rilevanza indiziaria maggiore solo perché desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei casi in cui nulla di specifico sia st riferito sulle ragioni di tali frequentazioni e sulla loro funzionalità al perseguiment di finalità criminose.
Anche le relazioni di parentela possono certamente costituire indizio dell’appartenenza all’associazione, ma sempre che siano state prioritariamente verificate sia la probabile esistenza di un’organizzazione delinquenziale a base familiare e sia una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia alla quale fa capo l’organizzazione stessa, così da rendere significativo il legame di parentela quale elemento rafforzativo di un’aggregazione criminale tra soggetti legati da rapporti di stretta parentela.
Effettivamente le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME COGNOME Raffaele e COGNOME, come testualmente riportate nel corpo della motivazione dell’ordinanza del riesame, nulla di specifico hanno riferito in merito
all’esistenza della famiglia mafiosa dei COGNOME in rapporto alle attività criminali da essa gestite.
In particolare, ciò vale soprattutto con specifico riguardo al controllo mafioso dei prezzi del pane, rispetto al quale il loro contributo è sostanzialmente nullo, non emergendo alcuna indicazione da parte dei collaboratori di giustizia su tale tema di prova che assumeva, invece, rilevanza fondamentale rispetto alla ricostruzione di un ruolo dinamico svolto dall’indagato, perché posto a base dell’accusa di partecipazione al sodalizio.
Senza risposta sono rimaste anche le doglianze difensive sugli esiti della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro del 24 agosto 2022 rispetto all’intervenuta assoluzione di COGNOME NOME, fratello di NOME, dall’accusa di estorsione ai danni di Corigliano NOME NOME e dall’accusa di omicidio del predetto, nel contesto di una disputa tra famiglie mafiose che doveva essere necessariamente vagliata, a fronte della genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a fondamento della misura cautelare.
La vicenda del controllo mafioso del prezzo del pane che assume rilievo centrale per l’accusa di partecipazione del Me:siano Pasquale al sodalizio mafioso è stata, infatti, argomentata sulla base delle risultanze delle intercettazioni di conversazioni che risultano però prive di valenza indiziaria per la mancata assoluta di confronto con la chiave di lettura alternativa che trova un oggettivo supporto probatorio nel ruolo di presidente dell’associazione dei panificatori svolto dall’indagato nella provincia vibonese, e quindi nell’ambito di un contesto del tutto legittimo di politica economica per la determinazione del prezzo del pane.
Non vi sono riferimenti neppure impliciti, desumibili dalle intercettazioni e tanto meno dalle dichiarazioni delle presunte persone offese o dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, a forme di minaccia per costringere gli addetti al settore della produzione del pane a praticare un prezzo superiore a quello voluto o comunque concordato attraverso illecite intese tra gli operatori economici interessati a tutelare le ragioni anche della piccola distribuzione di fronte alle manovre speculative della grande distribuzione.
Né appare corretto sul piano della logica argomentativa valorizzare delle intercettazioni che nulla dimostrano circa l’impiego di metodi mafiosi basati sull’intimidazione, attraverso il riscontro di dichiarazioni dei collaboratori giustizia che, d’altro canto, nulla di specifico hanno attestato circa le concrete attività criminali poste in essere dai componenti della famiglia di Mesiano Pasquale.
In un tale quadro di debolezza indiziaria, non appaiono rivestire una sufficiente valenza indiziaria i riferimenti all’aiuto economico al mafioso detenuto
Currà NOME detto “NOME“, individuato quale componente del “Crimine” di Torino (tanto da conferire la “dote del Vangelo” a NOME NOME), trattandosi di un fatto suscettibile di trovare una diversa spiegazione, già fornita dalla difesa per il dimostrato legame parentale con NOME COGNOME, come anche la conversazione relativa alle rimostranze del COGNOME per il furto patito presso un proprio supermercato, che si presta anch’essa ad interpretazioni tutt’altro che univoche quale indice di appartenenza mafiosa.
In conclusione, quindi, l’assenza di ulteriori elementi da valutare, desumibile dall’analisi delle due decisioni di merito, rende superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito in accoglimento delle censure formulate nel secondo, terzo e quarto motivo di ricorso ed impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, unitamente all’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 1 giugno 2023, con conseguente liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 1° giugno 2023 e ordina l’immediata liberazione di COGNOME NOME se non detenuto per altro.
Manda alla Cancelleria per gli adempinnenti di cui all’art. 626 disp.att. cod. proc. pen.
Così dec o n Roma il 29 novembre 2023
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